MINISTERO DELLE FINANZE

 

DECRETO 20 marzo 2001.

(Gazzetta Ufficiale n. 76, Suppl. ord., del 31 marzo 2001)

 

Approvazione di 7 studi di settore relativi ad attività imprenditoriali nel settore delle manifatture.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (8), gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore delle manifatture:

a) Studio di settore SD 19 U - Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici, codice di attività 28.12.1; Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili, codice di attività 28.12.2;

b) Studio di settore SD 20 U - Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture, codice di attività 28.11.0; Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, codice di attività 28.21.0; Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale, codice di attività 28.22.0; Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda, codice di attività 28.30.0; Produzione di pezzi di acciaio fucinati, codice di attività 28.40.1; Produzione di pezzi di acciaio stampati, codice di attività 28.40.2; Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo, codice di attività 28.40.3; Sinterizzazione dei metalli e loro leghe, codice di attività 28.40.4; Trattamento e rivestimento dei metalli, codice di attività 28.51.0: Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria, codice di attività 28.61.0; Fabbricazione di utensileria a mano, codice di attività 28.62.1; Fabbricazione di serrature e cerniere, codice di attività 28.63.0; Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi, codice di attività 28.71.0; Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero, codice di attività 28.72.0; Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, codice di attività 28.73.0; Produzione di filettatura e bulloneria, codice di attività 28.74.1; Produzione di molle, codice di attività 28.74.2; Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate, codice di attività 28.74.3; Costruzione di stoviglie, pentolame vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno, codice di attività 28.75.1; Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche e blindate, codice di attività 28.75.2; Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica, codice di attività 28.75.3; Fabbricazione di armi bianche, codice di attività 28.75.4; Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie, codice di attività 28.75.5; Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione, codice di attività 28.75.6.

c) Studio di settore SD 24 A - Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria, codice di attività 52.42.5;

d) Studio di settore SD 24 B - Confezione di articoli in pelliccia, codice di attività 18.30.B;

e) SD 27 U - Fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria, codice di attività 19.20.0;

f) Studio di settore SD 32 U - Lavori di meccanica generale per conto terzi, codice di attività 28.52.0; Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici, codice di attività 28.62.2; Costruzione ed installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili), codice di attività 29.11.1; Costruzione ed installazione di turbine idrauliche e termiche e altre macchine che producono energia meccanica compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione, codice di attività 29.11.2; Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione, codice di attività 29.12.0; Fabbricazione di rubinetti e valvole, codice di attività 29.13.0: Fabbricazione di organi di trasmissione, codice di attività 29.14.1; Fabbricazione di cuscinetti a sfere, codice di attività 29.14.2; Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori, codice di attività 29.21.1; Riparazione di fornaci e bruciatori, codice di attività 29.21.2; Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, codice di attività 29.22.1; Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, codice di attività 29.22.2; Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e ventilazione, codice di attività 29.23.1; Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione, codice di attività 29.23.2; Costruzione di materiale per saldatura non elettrica, codice di attività 29.24.1; Costruzione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (comprese parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione), codice di attività 29.24.2; Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a., codice di attività 29.24.3; Riparazione di altre macchine di impiego generale, codice di attività 29.24.4; Fabbricazione di trattori agricoli, codice di attività 29.31.1; Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnica, codice di attività 29.32.1; Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia, codice di attività 29.32.2; Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione), codice di attività 29.40.0; Fabbricazione di macchine per la metallurgia, (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione), codice di attività 29.51.0; Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere, (compresi parti e accessori, installazione manutenzione e riparazione), codice di attività 29.52.0; Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco, (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione), codice di attività 29.53.0; Costruzione e installazione di macchine tessili: di macchine e impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria, (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione), codice di attività 29.54.1; Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature, (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione), codice di attività 29.54.2; Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione), codice di attività 29.54.3; Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione), codice di attività 29.55.0; Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione), codice di attività 29.56.1; Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione), codice di attività 29.56.2; Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione), codice di attività 29.56.3; Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione), codice di attività 29.56.4; Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti ed accessori installazione, manutenzione e riparazione), codice di attività 29.56.5; Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni, codice di attività 29.60.0; Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr.52.7), codice di attività 29.71.0; Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr. 52.7), codice di attività 29.72.0.

g) Studio di settore SD 33 U - Produzione di metalli preziosi e semilavorati, codice di attività 27.41.0; Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi, codice di attività 36.22.1; Lavorazione di pietre preziose e semi preziose per gioielleria e uso industriale, codice di attività 36.22.2.

2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:

- 1, per lo studio di settore SD 19 U;

- 2, per lo studio di settore SD 20 U;

- 3, per lo studio di settore SD 24 A;

- 4, per lo studio di settore SD 24 B;

- 5, per lo studio di settore SD 27 U;

- 6, per lo studio di settore SD 32 U;

- 7, per lo studio di settore SD 33 U;

3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.

4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, nonchè ai contribuenti che svolgono la predetta attività in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto contabilità separata, fermo restando il disposto dell'articolo 2. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi

5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2000.

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.

Art. 2.

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non è stata tenuta contabilità separata;

b) in caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

c) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (9), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire;

d) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

e) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2257; I.L.P. 1998, pag. 1574.

Art. 3.

Variabili delle imprese

1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi questionari approvate con il decreto ministeriale 10 agosto 1998, tenuto conto di quanto precisato in quelle per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo del Testo unico delle imposte sui redditi.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c) e d), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'articolo 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 60, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 5.

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Art. 6.

Annotazione separata

1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attività per le quali lo studio di settore è approvato con il presente decreto le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre 1999, Concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dall'1 maggio 2001. E' facoltà del contribuente indicare a quale attività esercitata o a quale punto di produzione e di vendita debbono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti nonchè gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facoltà non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2001 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dall'1 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

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