MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2000.

(Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001)

 

Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

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Decreta:

TITOLO I

ATTIVAZIONE DELLE AGENZIE FISCALI

Art. 1.

Operatività e adempimenti delle agenzie fiscali

1. A decorrere dall'1 gennaio 2001, le agenzie fiscali, previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (20), sono esecutive e provvedono a stipulare le convenzioni di cui all'art. 59 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, nonchè a deliberare gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento di ciascuna agenzia ed i piani aziendali, predisponendo tutti gli atti necessari per la loro completa operatività.

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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 3206.

Art. 2.

Attribuzione provvisoria di funzioni specifiche

agli uffici centrali del Ministero delle Finanze

1. A decorrere dall'1 gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni statali del Ministero sono esercitate, oltre che dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dalle seguenti strutture:

a) ufficio del segretario generale;

b) direzione generale degli affari generali e del personale;

c) direzione centrale per la fiscalità locale del dipartimento delle entrate;

d) direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate;

e) segreterie delle commissioni tributarie;

f) servizio per il controllo interno;

g) servizio consultivo ed ispettivo tributario.

2. Continuano ad esercitare le attuali funzioni ed attività la scuola centrale tributaria, la commissione consultiva per la riscossione ed il consiglio superiore delle finanze.

3. L'ufficio del segretario generale esercita provvisoriamente anche le attività relative:

1) alla gestione delle convenzioni con le agenzie fiscali;

2) alla vigilanza di cui all'art. 60 del D.L.vo n. 300/1999;

3) al trasferimento dei fondi, a vario titolo, alle agenzie fiscali.

4. La direzione generale degli affari generali e del personale esercita provvisoriamente anche le attività relative alla gestione del ruolo speciale provvisorio di cui all'art. 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè alla gestione del personale delle segreterie delle commissioni tributarie.

Art. 3.

Attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a decorrere dalla data di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalle norme e dagli statuti;

b) le attività e le funzioni di cui alla precedente lettera a) cessano di essere esercitate dai dipartimenti delle dogane e delle imposte indirette, delle entrate e del territorio;

c) la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza dei citati dipartimenti è trasferita alle agenzie fiscali. A tale fine, i direttori delle agenzie pongono in essere tutti gli ulteriori atti necessari a garantire la completa operatività di tali trasferimenti.

2. Le disposizioni contenute nel precedente comma 1, lett. c), si applicano anche alle agenzie del demanio e del territorio i cui direttori curano, in particolare, che tutti i rapporti giuridici e di obbligazione del soppresso dipartimento del territorio siano trasferiti alle agenzie del demanio e del territorio in coerenza con le attività e le funzioni rispettivamente attribuite ad esse dalle norme legislative, statutarie e regolamentari.

TITOLO II

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI BENI

ALLE AGENZIE FISCALI

Art. 4.

Assegnazione provvisoria dei beni

1. Con successivi decreti si provvede all'assegnazione dei beni sulla base di apposita ricognizione e di un piano di di-stribuzione che preveda le procedure di consegna, tenendo comunque conto del diverso regime giuridico di riferimento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUL PERSONALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 5.

Ruolo speciale provvisorio del personale

1. Tutto il personale del Ministero delle Finanze, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, è inserito, a decorrere dall'1 gennaio 2001, nel ruolo speciale provvisorio previsto dall'art. 74, comma 1, del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, come da accluso elenco, facente parte integrante del presente decreto, articolato nelle sezioni 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/F ed 1/G.

2. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 1, sezione 1/A, è distaccato provvisoriamente, a decorrere dall'1 gennaio 2001, presso l'agenzia del demanio.

3. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 1, sezione 1/B, è distaccato provvisoriamente, a decorrere dall'1 gennaio 2001, presso l'agenzia delle dogane.

4. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 1, sezione 1/C, è distaccato provvisoriamente, a decorrere dall'1 gennaio 2001, presso l'agenzia delle entrate.

5. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 1, Sezione 1/D, è distaccato provvisoriamente, a decorrere dall'1 gennaio 2001, presso l'agenzia del territorio.

6. La gestione del personale di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 è affidata alle rispettive agenzie.

7. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 1, Sezione 1/E, compreso quello in servizio presso le segreterie delle commissioni tributarie, continua ad esercitare le proprie attività presso gli attuali uffici, fino all'attivazione del dipartimento per le politiche fiscali.

8. Il personale attualmente in servizio presso la direzione centrale per la fiscalità locale del Dipartimento delle entrate è inserito nella sezione 1/E dell'elenco di cui al comma 1 e provvisoriamente distaccato presso l'ufficio del segretario generale, che ne cura la relativa gestione. A tale fine il Dipartimento delle entrate mette a disposizione dell'ufficio del segretario generale le risorse necessarie.

9. Il personale attualmente in servizio presso la direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate, è inserito anch'esso nella sezione 1/C dell'elenco di cui al comma 1 e provvisoriamente distaccato per intero, in attesa dell'attivazione del Dipartimento per le politiche fiscali, presso l'agenzia delle entrate. Il predetto ufficio, nella fase transitoria, continua a svolgere anche le funzioni già attribuite al Dipartimento per le politiche fiscali dal decreto legislativo n. 300 del 1999, alle dipendenze funzionali del segretario generale.

10. Il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, è inserito in apposita sezione, denominata 1/G, dell'elenco di cui al comma 1. Resta fermo quanto previsto nel decreto ministeriale 30 dicembre 1998 e, per quanto concerne il personale attualmente distaccato presso l'Ente tabacchi italiano, nel decreto ministeriale 9 novembre 2000.

11. I vincitori del concorso a novecentonovantanove posti di dirigente, bandito con decreto ministeriale 19 gennaio 1993, che non hanno ancora stipulato il contratto individuale o il cui contratto non è in corso di stipula, sono inseriti in una apposita sezione, denominata 1/F, dell'elenco di cui al comma 1, pur continuando a prestare servizio presso le strutture ministeriali ed agenziali di attuale appartenenza. Con successivi decreti, da emanare entro trenta giorni dalla data del presente decreto, si provvederà al distacco provvisorio dei medesimi presso le singole strutture sulla base delle seguenti percentuali, calcolate sulla base del numero degli addetti e degli uffici di livello dirigenziale delle strutture di destinazione:

- uffici centrali: 5%;

- agenzia del demanio: 6%;

- agenzie delle entrate: 68%;

- agenzie del territorio: 21%.

12. I vincitori dei concorsi a centocinquantuno, centosessantadue, centosessantatre e a trentasei posti di dirigente, banditi con decreti ministeriali rispettivamente del 19 gennaio 1993, del 2 luglio 1997 e del 12 novembre 1998, che non hanno ancora stipulato il contratto individuale o il cui contratto non è in corso di stipula, sono inseriti provvisoriamente, se appartenenti ai ruoli del Ministero delle Finanze, nelle corrispondenti sezioni dell'elenco di cui al comma 1 e distaccati presso le strutture ministeriali ed agenziali di appartenenza, secondo la qualifica attualmente posseduta.

13. I vincitori dei concorsi a sei, sette e ventuno posti di dirigente, banditi con decreti direttoriali del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, rispettivamente del 7 luglio 1997, del 2 luglio 1997, del 7 luglio 1997 e del 2 novembre 1998, che non hanno ancora stipulato il contratto individuale o il cui contratto non è in corso di stipula, se appartenenti al ruolo del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono inseriti provvisoriamente nella sezione 1/B dell'elenco di cui al comma 1 e distaccati presso l'agenzia delle dogane, secondo la qualifica attualmente posseduta.

14. Per i futuri contratti individuali del personale di cui ai commi 11, 12 e 13 la direzione generale degli affari generali e del personale, per gli uffici centrali, e le agenzie fiscali, per il personale ivi distaccato, riservano almeno i seguenti contingenti di posti, calcolati sulla base delle percentuali di cui al comma 11 e tenuto conto dei contratti già stipulati:

uffici centrali: ventidue;

agenzia del demanio: quarantasei;

agenzia delle dogane: trentaquattro;

agenzia delle entrate: duecentocinque;

agenzia del territorio: centocinquantuno.

15. Anche ai dirigenti di cui ai commi 11, 12 e 13 possono essere conferiti nella fase transitoria, incarichi di direzione di uffici, centrali o periferici, ovvero le funzioni previste dall'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (21), e successive modificazioni ed integrazioni.

16. Ai dirigenti, provvisoriamente distaccati presso un'agenzia fiscale, ai quali, successivamente all'approvazione del primo contratto collettivo, non venga stipulato un contratto individuale, si applicano le disposizioni dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. Il personale inserito nel ruolo speciale e provvisoriamente distaccato presso le agenzie, che sia attualmente in servizio, a diverso titolo, presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, nonchè presso le strutture centrali del Ministero delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri ed organismi equivalenti, continua a prestare servizio presso tali organismi fino a che permangano le esigenze di servizio dei predetti uffici ovvero fino alla scadenza degli incarichi svolti da tale personale.

18. Con successivo decreto, ai sensi dell'art. 7, si provvederà in relazione al personale attualmente assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con il citato decreto ministeriale 9 novembre 2000.

Avvertenza. L'elenco di cui all'art. 5 del presente decreto non è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sarà comunicato con atto interno al personale interessato e pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pagg. 734, 2955; 1994, pagg. 908, 909, 2738; I.L.P. 1993, pagg. 642, 1490.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le agenzie fiscali svolgono le loro funzioni secondo le competenze, le modalità ed il sistema di relazioni con il Ministero, previsti relativamente alle strutture dipartimentali soppresse ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del presente decreto.

Art. 7.

Riserva di successivi provvedimenti

1. Con successivi provvedimenti sono apportate al presente decreto tutte le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 28 dicembre 2000

Registrato alla Corte dei conti il 29-12-2000

Registro n. 5 Finanze, foglio n. 278

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