MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 1 luglio 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 167 del 31 luglio 2015)

 

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali superiori al 10%, relative all'anno 2014, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

IL CAPO DIPARTIMENTO

per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2014, rispetto all'anno 2013, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 133, commi 4, 5, e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera o), e comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'art. 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2014 si fa riferimento:

a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2011;

b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010;

c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009;

d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell'allegato 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;

e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10% rilevati nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;

f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella Tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;

g) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella Tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella Tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;

h) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella Tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e nella Tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

i) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella Tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella Tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella Tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 1 luglio 2015

 

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