MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 gennaio 2012.
(Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2012)
Disposizioni di attuazione dell'articolo 11, comma 1 e comma 2, punto 1. del decreto 25 novembre 2011 in materia di registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Registro elettronico nazionale
1. Il registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del, Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, è tenuto, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, dalla Divisione 7 - Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione che agisce in base alle indicazioni amministrative fornite dalla direzione generale per il trasporto stradale e per l' intermodalità.
2. Le funzioni di punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) numero 1071/2009, istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 7 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, sono svolte, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dalla Direzione generale per il trasporto stradale - Divisione 4.
Art. 2.
Registro elettronico nazionale - Sezione Imprese e gestori
1. Nella sezione Imprese e gestori del registro elettronico nazionale sono registrati i dati relativi a:
a) l'impresa di trasporto, la sede, il numero di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi qualora si tratti di impresa per il trasporto di merci, la partita IVA e/o il codice fiscale, l'autorizzazione all'esercizio della professione, la licenza comunitaria, le copie certificate conformi ed il rappresentante legale dell'impresa;
b) il gestore dei trasporti, gli elementi identificativi dell'attestato di idoneità professionale;
c) i requisiti di accesso alla professione ivi compresi gli altri soggetti rilevanti ai fini dell'onorabilità.
Art. 3.
Modalità di caricamento dei dati - Sezione Imprese e gestori
1. Il registro elettronico nazionale nella sezione Imprese e gestori contiene i dati delle imprese di trasporto di merci su strada, aventi in disponibilità veicoli adibiti al trasporto di merci conformemente alle disposizioni che regolano l'autorizzazione all'accesso al mercato e delle imprese di trasporto di persone su strada che hanno l'autorizzazione all'accesso al mercato, acquisiti:
- dagli archivi del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici alla data del 4 dicembre 2011 e le successive modifiche ed integrazioni degli stessi;
- dalle Autorità, indicate al successivo art. 4, nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni, derivanti anche da documentazione, sotto forma di autocertificazione nei casi previsti, o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'impresa o il gestore dei trasporti presentano, al fine di attestare il possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla professione di trasportatore su strada o per l'accesso al mercato nazionale o internazionale del trasporto su strada e le successive modifiche ed integrazioni degli stessi.
Art. 4.
Accesso alla sezione Imprese e gestori del registro elettronico nazionale
1. L'accesso ai dati contenuti nella sezione "Imprese e gestori" del registro elettronico nazionale, ai fini dell'inserimento e della modifica, è riservato alle autorità competenti ad autorizzare l'accesso alla professione di trasportatore su strada e l'accesso al mercato internazionale del trasporto su strada nell'Unione europea, alle autorità competenti al rilascio delle copie certificate conformi della licenza comunitaria, alle Amministrazioni provinciali o agli altri enti previsti dalla normativa vigente che provvedono alla tenuta degli Albi provinciali dell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e al Punto di contatto nazionale di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto. Tali soggetti agiscono secondo le procedure e sulla base delle funzioni connesse alle loro competenze.
2. I dati contenuti nella sezione di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto sono, a fini di consultazione, accessibili ai soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, alle Autorità competenti ad autorizzare l'accesso al mercato nazionale del trasporto su strada e alle autorità competenti all'accesso al mercato internazionale del trasporto su strada con i Paesi non aderenti all'Unione europea.
3. I dati contenuti nella sezione di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto sono accessibili al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per gli adempimenti connessi all'espletamento delle proprie funzioni.
4. I dati contenuti nella sezione di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto sono accessibili, a fini di consultazione, al pubblico, secondo modalità definite con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
5. Le operazioni di accesso di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono possibili per motivi strettamente connessi ai doveri di ufficio di coloro che effettuano tali operazioni, tramite rete telematica e previa abilitazione degli utenti da parte della Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 7, in modo tale che sia garantita l'univoca identificazione degli stessi.
Art. 5.
Trattamento e sicurezza dei dati
1. Il trattamento dei dati personali necessario per l'esercizio delle funzioni del registro elettronico nazionale è svolto nel rispetto dei princìpi fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni.
Art. 6.
Diritti dell'interessato
1. I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell'interessato previsti dal Titolo H del decreto legislativo 30 giugno 2003 n, 196, relativamente ai dati contenuti nel registro di cui all'art. 1 del presente decreto, sono esercitati presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 4, che valuta la richiesta d'intesa con la Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 7.
2. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni da effettuare, nei casi previsti dalla legge, in conseguenza dell'esercizio di tali diritti, sono disposti su richiesta dell'interessato dall'Autorità competente presso cui è stato effettuato l'accesso di cui al comma 1 del presente articolo, d'intesa con la Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 7 e con l'Autorità che ha caricato i dati, che, se del caso, vi provvede materialmente.
Art. 7.
Utilizzazione dei dati per fini statistici e di studio
1. Le autorità indicate all'art. 4 del presente decreto possono effettuare l'accesso ai dati contenuti nel registro elettronico nazionale, nei limiti delle rispettive competenze, per la loro utilizzazione, in forma aggregata o comunque resa anonima, a fini statistici e di studio.
Art. 8.
Istruzioni tecnico-amministrative
1. Le istruzioni tecnico-amministrative relative agli adempimenti di cui al presente decreto sono impartite, d'intesa, dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità e dalla direzione generale della motorizzazione.
Art. 9.
Pubblicazione
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2012