MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 10 giugno 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2004)

 

Modifica al decreto 6 giugno 2000, recante "Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile".

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato 1

del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione

6 giugno 2000

in materia di svolgimento dell'esame

1. Al sesto periodo del punto 2, "Svolgimento dell'esame", dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 6 giugno 2000 (25), le parole "a propria scelta" sono sostituite dalle parole "a scelta della commissione esaminatrice".

2. Al secondo periodo del punto 4, "Esame di candidati già titolari di un certificato di formazione in corso di validità", dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 6 giugno 2000:

a) la parola "soltanto" è soppressa;

b) sono aggiunte le seguenti parole: "Il candidato deve inoltre svolgere lo "studio del caso" nell'adattamento alla specializzazione di cui chiede l'integrazione. Il candidato che sostiene l'esame per l'integrazione di più specializzazioni, svolge lo "studio del caso" nell'adattamento relativo ad una di tali specializzazioni, a scelta della commissione esaminatrice.".

3. Al terzo periodo del punto 4, "Esame di candidati già titolari di un certificato di formazione in corso di validità", dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 6 giugno 2000, dopo le parole "deve effettuare" sono inserite le parole ", a scelta della commissione esaminatrice,".

4. Al quarto periodo del punto 4, "Esame di candidati già titolari di un certificato di formazione in corso di validità", dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 6 giugno 2000:

a) le parole "nelle seguenti tabelle" sono sostituite dalle parole "nella seguente tabella";

b) le tabelle «Senza lo "studio del caso"» e «Con lo "studio del caso"» sono sostituite dalla seguente:

Prove da effettuare Tempi parziali Tempi cumulativi
1ª scheda aggiunta 30'  
"studio del caso" 150' = 2 h 30'  
+ 2ª scheda aggiunta + 30' 3 h 30'
+ 3ª scheda aggiunta + 30' 4 h
+ 4ª scheda aggiunta + 30' 4 h + 30'
+ 5ª scheda aggiunta + 30' 5 h

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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2628.

Art. 2.

Modifiche all'allegato 1

del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione

6 giugno 2000

in materia di valutazione degli elaborati

Al punto 3.3, «Valutazione dello "studio del caso"», dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 6 giugno 2000, la tabella, posta nel secondo periodo, è sostituita dalla seguente:

Tipo di elaborato Votazione piena Votazione minima
Scheda di domande base (10 domande r.l./20 domande s.m.) 30 24 (ventiquattro)
Schede modalità o specializzazione (5 domande r.l./10 domande s.m.) 15 12 (dodici)
Studio del caso 10 6 (sei)

Art. 3.

Modifiche all'art. 5

del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione

6 giugno 2000

in materia di rinnovo del certificato di formazione

1. Il comma 7 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 6 giugno 2000 è sostituito dal seguente:

"7. Il rinnovo del certificato di formazione professionale verte sul superamento di un esame limitato al solo questionario con le stesse procedure previste per il primo rilascio".

Roma, 10 giugno 2004

 

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