MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 dicembre 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2004)

 

Determinazione del valore della componente di reddito da lavoro dipendente percepita sotto forma di concessione gratuita di viaggio dai dipendenti del settore ferroviario, ai sensi dell'art. 75, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (53).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

...omissis...

Decreta:

Articolo unico

1. Ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente percepita sotto forma di concessione gratuita di viaggio dai dipendenti del settore ferroviario, si applica l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro di € 0,04669 desunto dal Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti adottato per l'anno 2001, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 km.

2. Il presente decreto, vistato e registrato dall'organo di controllo sulla legittimità degli atti, ha vigore, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.

Roma, 11 dicembre 2003

Registrato alla Corte dei conti il 18-3-2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 206

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(53) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

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