MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 marzo 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2004)

 

Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonchè dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. I parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione alla gravità delle infrazioni commesse, sono stabiliti in base alle seguenti tipologie di infrazioni:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo all'attività di noleggio di autobus con conducente;

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente.

2. Possono essere altresì previste sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all'utenza rispondano a criteri di confort, di igiene e di comunicazione con l'utenza adeguati.

3. Le infrazioni individuate dalle singole regioni, rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), del comma 1 del presente articolo, sono sanzionate da un minimo di € 500 ad un massimo di € 3.000.

4. Le infrazioni individuate dalle singole regioni, rientranti nella tipologia di cui alla lettera b), dei comma 1 del presente articolo, sono sanzionate da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.000.

5. Le infrazioni individuate dalle singole regioni, rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, sono sanzionate da un minimo di € 200 ad un massimo di € 1.500.

6. Le infrazioni individuate dalle singole regioni, rientranti nella tipologia di cui al comma 2 del presente articolo, sono sanzionate da un minimo di € 100 ad un massimo di € 1.000.

Art. 2.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. I parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni dei casi in cui procedono alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente sono individuati in relazione alla gravità delle infrazioni commesse rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

2. Le regioni procedono alla sospensione dell'autorizzazione, quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto e le infrazioni previste agli articoli 6 e 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (54), in base ai seguenti parametri:

- il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di quattro ad un massimo di dieci in relazione alla disponibilità di autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente da parte dell'impresa;

- la sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di venti giorni ad un massimo quaranta giorni. la sospensione varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

3. Le regioni procedono alla sospensione dell'autorizzazione quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del presente decreto, in base ai seguenti parametri:

il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di quattro ad un massimo di dieci in relazione alla disponibilità di autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente da parte dell'impresa. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni;

- la sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni, nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

4. È da intendersi come infrazione grave quella infrazione che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

5. Le regioni procedono alla revoca dell'autorizzazione quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

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(54) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 2648.

 

Art. 3.

Comunicazioni degli organi accertatori

1. Le autorità che procedono all'applicazione delle sanzioni previste dalle singole regioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 11 agosto 2003, n. 218, sono tenute a segnalare la sanzione comminata all'impresa con le modalità di cui all'art. 8 della suddetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2004

 

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