MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 novembre 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2008)
Disposizioni per l'istallazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti.
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli di categoria N2 ed N3 immatricolati a partire dall'1 gennaio 2000 la cui omologazione o l'approvazione in unico esemplare non è conforme al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE ovvero all'equivalente regolamento ECE/ONU 46*02.
2. Le presenti disposizioni non si applicano ai veicoli indicati all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dei Trasporti 11 gennaio 2008.
Art. 2.
Soluzioni tecniche di adeguamento
1. I costruttori dei veicoli o i costruttori degli specchi, quali dispositivi per la visione indiretta così come definiti dalla direttiva 2003/97/CE, anche attraverso i relativi legali rappresentanti, adottano le soluzioni tecniche per garantire la conformità dei veicoli ai criteri indicati all'art. 3, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dei Trasporti 11 gennaio 2008.
Art. 3.
Individuazione delle soluzioni tecniche adottate
1. Gli specchi di categoria IV e V utilizzati per adeguare i veicoli ai criteri indicati all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dei Trasporti 11 gennaio 2008, riportano i marchi di omologazione conformi all'appendice 5 della direttiva 2003/97/CE o all'equivalente regolamento ECE/ONU 46*02.
2. Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui al precedente art. 2, che prevedono la sostituzione della sola superficie riflettente degli specchi adeguandoli, in tal modo, ad altri già omologati, per lo stesso tipo di veicolo, conformemente alla direttiva 2003/97/CE o all'equivalente regolamento ECE/ONU 46*02, sono individuate attraverso marchio apposto sulla stessa superficie riflettente, indelebile e chiaramente leggibile anche dopo il montaggio sul veicolo, analogo al marchio completo di omologazione dei suddetti specchi già omologati.
3. Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui al precedente art. 2, che prevedono la sostituzione della sola superficie riflettente dello specchio e diverse da quelle indicate al comma 2, del presente articolo, sono individuate attraverso marchio apposto sulla superficie stessa, indelebile e chiaramente leggibile anche dopo il montaggio sul veicolo, riportante il simbolo della categoria dello specchio e gli estremi della direttiva numero 2007/38/CE.
4. Il marchio di cui al comma precedente deve essere apposto anche sulla superficie riflettente degli specchi supplementari per le soluzioni tecniche di adeguamento secondo i criteri indicati all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dei Trasporti 11 gennaio 2008.
Art. 4.
Approvazione delle soluzioni tecniche di adeguamento
per tipo di veicolo
1. Le soluzioni tecniche di adeguamento per tipo di veicolo, di cui al precedente art. 3, sono approvate dai Centri prova autoveicoli, che redigono appositi verbali.
2. Copia dei verbali, di cui al comma precedente, è inviata alla Direzione generale per la Motorizzazione - Divisione 2.
3. La tariffa da applicare per l'operazione di approvazione di una soluzione tecnica di adeguamento adottata per tipo di veicolo è quella corrispondente alla voce tariffaria 6, della Tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 (25) e successive modifiche ed integrazioni.
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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pag. 231; I.L.P. 1987, pag. 206.
Art. 5.
Modalità per l'installazione delle soluzioni approvate
per tipo di veicolo
1. I soggetti, di cui all'art. 2, che hanno ottenuto l'approvazione della soluzione tecnica di adeguamento, a norma del precedente art. 4, emettono per ogni tipo di veicolo la dichiarazione di approvazione secondo il modello riportato in allegato 1.
2. L'installazione sul singolo veicolo dei dispositivi rispondenti alle soluzioni tecniche approvate per tipo di veicolo è realizzata da officina autorizzata dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'officina esegue l'adeguamento del veicolo, per gli aspetti trattati dal presente decreto, in conformità alle prescrizioni della particolare soluzione tecnica approvata per tipo di veicolo ed emette la dichiarazione di installazione redatta secondo il modello riportato in allegato 2.
Art. 6.
Aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli adeguati alle prescrizioni del decreto del Ministro dei Trasporti 11 gennaio 2008, secondo le modalità indicate al precedente art. 5, sono soggetti a visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso l'Ufficio Motorizzazione Civile, competente in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'adeguamento.
2. La visita e prova, di cui al precedente comma, può essere effettuata in occasione della revisione annuale. In tal caso la tariffa vigente per l'operazione tecnica di revisione deve essere integrata con quella relativa al rilascio del duplicato della carta di circolazione.
3. Alla domanda di aggiornamento, di cui al comma precedente, devono essere allegati copia della dichiarazione di approvazione e la dichiarazione di installazione, indicate, rispettivamente, ai commi 1 e 3, dell'art. 5, del presente decreto.
4. L'Ufficio motorizzazione civile, previo esito positivo della visita e prova, di cui al comma 1, del presente articolo, emette il duplicato della carta di circolazione con la seguente annotazione: "veicolo adeguato alle prescrizioni della direttiva 2007/38/CE".
Art. 7.
Approvazione delle soluzioni tecniche di adeguamento
per singolo veicolo e relativo aggiornamento
della carta di circolazione
1. Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, possono essere adottate anche in riferimento a singoli veicoli; queste sono approvate dai Centri prova autoveicoli, che emettono apposito certificato di approvazione riportante l'annotazione "veicolo adeguato alle prescrizioni della direttiva 2007/38/CE".
2. La tariffa da applicare per l'operazione di approvazione di una soluzione tecnica di adeguamento adottata per singolo veicolo è quella corrispondente alla voce tariffaria 4, della Tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per i veicoli adeguati alle prescrizioni del decreto del Ministro dei Trasporti 11 gennaio 2008, secondo le modalità indicate al comma 1, del presente articolo, l'aggiornamento della carta di circolazione è effettuata sulla base del certificato di approvazione indicato al medesimo comma 1.
Roma, 11 novembre 2008