MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 11 ottobre 2019.

(Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019)

 

Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti per le imprese di autotrasporto per l'annualità 2019.

 

IL DIRETTORE GENERALE

per il trasporto stradale e per l'intermodalità

 

...omissis...

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

Finalità

 

1. Il presente decreto disciplina le modalità operative della misura d'incentivazione di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 luglio 2019 n. 336 come integrato dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 agosto 2019, n. 393, con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione ed alle connesse fasi di prenotazione e di rendicontazione nonchè all'attività istruttoria.

 

Art. 2.

 

Modalità di funzionamento

Art. 2 decreto ministeriale n. 336/2019

1. La misura d'incentivazione di cui al decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 336 è articolata in 2 fasi distinte e successive:

a) la fase di prenotazione finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto;

b) la successiva fase di rendicontazione nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto.

2. Qualora nel corso della fase di istruttoria della rendicontazione di cui all'art. 11 del presente decreto il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarità ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilità delle risorse.

3. Il soggetto gestore procede alla definizione di 4 contatori, uno per ognuna delle aree omogenee di investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettere a), b), c) e d) del D.M. 22 luglio 2019, n. 336 come integrato dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 393. L'entità delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene aggiornata periodicamente tramite una piattaforma informatica gestita dal soggetto gestore che provvede:

a) all'accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate con corrispondente decurtazione dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento;

b) alla riacquisizione degli importi accantonati e rispetto ai quali siano venuti meno i presupposti dell'accantonamento con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

4. In caso di esaurimento delle risorse le domande saranno accettate con riserva ai fini dello scorrimento dell'elenco degli Istanti.

5. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai sensi del comma 3, lettera a) è considerato esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento.

Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procederà alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.

Art. 3.

 

Termini, modalità di compilazione

e di presentazione delle domande

 

1. Possono inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del Libro V, Titolo VI, Capo I, o del Libro V, Titolo X, Capo II, Sezioni II e II-bis del Codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

2. A partire dalle ore 10,00 del giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 336 e sino alle ore 16,00 del 31 marzo 2020, sarà possibile presentare istanza che avrà validità di prenotazione; le liste delle domande pervenute ed i contatori delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno visibili nella pagina web del soggetto gestore RAM all'indirizzo:

http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione

3. Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

3.1. Sino alle ore 16,00 del 12 dicembre 2019 le istanze possono essere presentate esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo ram.investimenti2019@legalmail.it alla quale dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) modello di istanza debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Sarà possibile scaricare il suddetto modello dal sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione

b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;

c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 336 e debitamente sottoscritto dalle Parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'art. 3, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale n. 336/2019.

Ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).

3.2. Dalle ore 10,00 del giorno 16 dicembre 2019 le istanze possono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informatica raggiungibile al link pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella Sezione dedicata all'autotrasporto all'indirizzo web:

http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-mer
ci-contributi-ed-incentivi-per-l'anno-2019-formazione-e-investimenti e sul sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo web: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione.

Il sistema informatico consentirà l'inserimento di tutte le informazioni necessarie per la compilazione della domanda a cui sarà necessario allegare, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) modello di istanza, generato dal sistema informatico sulla base delle informazioni inserite, firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa;

b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;

c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 336 e debitamente sottoscritto dalle Parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'art. 3, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale n. 336/2019.

La guida all'utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile alla pagina http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione_sul sito del soggetto gestore RAM entro il 16 dicembre 2019.

4. I soggetti che hanno inoltrato istanza secondo le modalità di cui al comma 3.1., hanno l'onere di confermare la domanda a partire dal 16 dicembre 2019 ed entro e non oltre le ore 16,00 del 31 gennaio 2020 tramite la piattaforma informatica di cui al comma 3.2. utilizzando il codice identificativo che verrà inviato all'interessato all'indirizzo PEC di trasmissione della domanda. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata facendo salvi gli effetti della posizione acquisita. Decorso tale termine, le domande che non verranno confermate decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco degli Istanti.

5. In ogni caso ogni impresa ha diritto a presentare una sola domanda di accesso agli incentivi contenente tutti gli investimenti anche eventualmente per più di una tipologia. Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 31 marzo 2020. Entro tale data è eventualmente possibile annullare l'istanza precedentemente inoltrata e/o trasmettere, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, una nuova domanda che annulla espressamente l'istanza precedentemente inviata con l'effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.

6. Il link per l'accesso all'elenco delle domande pervenute che costituirà l'ordine di priorità acquisito, verrà pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella Sezione "autotrasporto" - "contributi ed incentivi" e sul sito del soggetto gestore RAM. Tale elenco, avente mero valore di ordine di prenotazione, resta valido in attesa della verifica dei requisiti dell'Impresa istante e della documentazione allegata che avverrà nelle fasi di istruttoria della rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti. Qualora emergano cause di inammissibilità durante detta istruttoria che verrà avviata a decorrere dall'1 aprile 2020, le verifiche in merito verranno effettuate secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 4 del presente decreto.

Art. 4.

 

Prova del perfezionamento dell'investimento

1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda hanno l'onere di fornire prova del perfezionamento dell'investimento. Per tale finalità, a decorrere dall'1 aprile 2020 i predetti soggetti trasmettono, utilizzando l'applicazione che sarà resa nota sul sito web dell'Amministrazione, nella Sezione dedicata all'autotrasporto, nella pagina:

http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-mer
ci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2019-formazione-e-in
vestimenti e sul sito della RAM oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da 5 a 9 del presente decreto, la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'art. 3, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale n. 336/2019.

2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa.

3. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione.

La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo.

4. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell'incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli medesimi comprovabile tramite la ricevuta rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 336/2019 come integrato dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 393 ed il termine ultimo per la presentazione delle rendicontazioni. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

Art. 5.

 

Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonchè

a trazione elettrica. Art. 1, comma 4, lettera a).

1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric), di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate nonchè per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre:

a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'Ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione, fra l'altro, che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 336/2019;

b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 luglio 2019, n. 336;

c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica ex articolo 3, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale n. 336/2019, prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonchè della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 219.

2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e termica), l'aspirante all'incentivo dovrà produrre, oltre alla prova dell'avvenuta immatricolazione, l'attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 336/2019 rilasciata su carta intestata, nonchè l'attestazione che il veicolo è munito, per la propulsione, di almeno 2 diversi convertitori di energia e di 2 diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo.

 

Art. 6.

 

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore

a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione

di veicoli nuovi di fabbrica. Art. 1, comma 4, lettera b)

1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:

a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione;

b) prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovrà risultare che il veicolo è stato immatricolato per la 1ª volta in Italia.

2. Ai fini dell'ammissione agli incentivi, la rottamazione e l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, indipendentemente da ogni ordine di priorità, avvenire nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 336 nella Gazzetta Ufficialee il termine dell'1 giugno 2020.

3. Relativamente all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), 2° cpv del decreto del Ministro n. 336 del 22 luglio 2019, sono ammissibili ad incentivo i veicoli N1 N2 compresi tra 3,5 ton e 7 tonnellate omologati con regolamento Light Duty (Euro 6d-TEMP- regolamento n. 715/2007) e i veicoli omologati con la normativa Heavy Duty (Euro VI step D - reg. n. 595/2009). Gli aspiranti agli incentivi in tali casi hanno l'onere di produrre:

a) la prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovrà risultare che il veicolo è stato immatricolato per la 1ª volta in Italia;

b) la prova dell'avvenuta radiazione per rottamazione di veicolo dello stesso tonnellaggio giusta quanto previsto dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 393 che ha modificato l'art. 1, comma 4, lettera b) punto b., del decreto ministeriale n. 336/2019.

Art. 7.

 

Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica,

per il trasporto combinato. Art. 1, comma 4, lettera c)

1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 336/2019, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale di seguito specificata:

a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'Ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336;

b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;

c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 336/2019 e con l'indicazione dei relativi costi.

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

 

Art. 8.

 

Acquisizione di rimorchi, semirimorchi

e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori

a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP

e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere.

Art. 1, comma 4, lettera c)

1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, ovvero la sostituzione delle unità frigorifere/calorifere non rispondenti ai requisiti di cui al punto precedente con unità alimentate da motore conforme alla fase V del Regolamento UE n. 2016/1628, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di produrre:

a) in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 336/2019 per le unità frigorifere/calorifere;

b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'Ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 336;

c) in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

 

Art. 9.

 

Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse. Art. 1, comma 4, lettera d)

1. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili in ragione di un rimorchio o semirimorchio portacasse, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 336/2019, da cui, fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo;

b) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 336/2019;

c) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle unità di trasporto intermodali (UTI) e la rispondenza alla normativa internazionale in materia;

d) relativamente ai veicoli la documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'Ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 336/2019.

Art. 10.

 

Delle maggiorazioni

1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del contributo di cui all'art. 3, comma 8 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 336/2019 ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti agli incentivi dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari al 10% per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della rendicontazione, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Laddove la qualità di piccola o media impresa costituisca requisito per ricevere l'incentivo, nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito può essere riconosciuto.

Art. 11.

 

Della rendicontazione e dell'attività istruttoria

Soggetto gestore

 

1. Gli aspiranti agli incentivi che hanno presentato istanza di prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione a comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, come esplicitata dagli articoli da 4 a 9 del presente decreto, entro il termine del 15 giugno 2020.

2. Il soggetto gestore svolge le attività così come definite negli articoli precedenti previa sottoscrizione di apposita convenzione. Il soggetto gestore provvede alla realizzazione della piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all'art. 3, comma 3.1. del presente decreto nonchè al ricevimento informatico e alla relativa archiviazione delle domande presentate nei termini ai fini della successiva attività istruttoria, all'aggiornamento dei "contatori" tramite la redazione dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di presentazione, all'attività istruttoria e alla verifica della rendicontazione ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all'Amministrazione. La Commissione di cui al comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, determina l'accoglimento delle istanze, dando comunicazione all'impresa del relativo provvedimento di ammissione.

3. Con decreto direttoriale è nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e da 2 componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonchè da un funzionario con le funzioni di segreteria.

4. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro i quali l'impresa dovrà fornire gli elementi richiesti con le modalità che saranno specificate con le predette PEC. Qualora entro detto termine, l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verrà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione.

5. Nel caso l'attività istruttoria riveli la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 336 come integrato dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 393, ovvero l'insufficienza della documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi del comma 4, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e provvede all'immediata riacquisizione dei relativi importi.

Art. 12.

 

Cumulabilità degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 (de minimis) relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'Amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti di Stato (RNA) curato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 13.

 

Verifiche e controlli

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione degli incentivi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di concessione, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese ovvero nel caso di violazione dell'art. 1, comma 8 del decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 336.

2. Al fine di garantire l'effettività di quanto previsto dall'art. 1, comma 8 del decreto ministeriale n. 336/2019, l'Amministrazione avvalendosi del CED del Dipartimento per i trasporti provvede all'inserimento di appositi ostativi informatici per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilità.

3. Il presente decreto è pubblicato nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella Sezione dedicata all'autotrasporto - contributi ed incentivi - ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2019

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