MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 marzo 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003)
Autotrasporto internazionale di merci Italia-Svizzera - Disposizioni integrative sul rilascio delle autorizzazioni per l'anno 2003.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE
...omissis...
Decreta:
AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTI CON VEICOLI
COMPRESI TRA 35 E 40 TONNELLATE (TIPO A)
Art. 1.
Imprese titolari di quote
1. Le imprese che hanno ottenuto la quota di autorizzazioni per l'anno 2003 e che hanno restituito utilizzato il 75% della quota stessa potranno richiedere ulteriori autorizzazioni a titolo precario.
2. Le imprese che hanno ottenuto una quota fino ad un massimo di 100 autorizzazioni potranno ottenere un numero di autorizzazioni pari al 100% dell'intera quota attribuita per l'anno.
3. Le imprese che hanno ottenuto una quota superiore a 100 autorizzazioni potranno richiedere ed ottenere il 50% dell'intera quota.
4. Qualora il 50% dell'intera quota fosse inferiore a 100 autorizzazioni, le imprese hanno, comunque, facoltà di richiedere ed ottenere un numero di autorizzazioni pari a 100.
5. Qualora l'attribuzione ai sensi dei commi l e 2 del presente articolo risulti inferiore a quanto spetterebbe applicando la distribuzione prevista nello schema di cui all'art. 3 del presente decreto, verrà distribuito un numero di autorizzazioni più favorevole all'impresa.
6. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente.
7. Le autorizzazioni saranno distribuite fino ad esaurimento delle scorte.
Art. 2.
Imprese non titolari di quote
1. Le imprese non titolari di quote potranno ottenere auto-rizzazioni a titolo precario sulla base dei criteri indicati all'art. 3 del presente decreto.
2. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente.
Art. 3.
Criteri di distribuzione
delle autorizzazioni di tipo "A"
1. Le autorizzazioni di tipo "A" verranno distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:
a) imprese che hanno in disponibilità da 1 a 10 veicoli: fino ad un massimo di 20 autorizzazioni;
b) imprese che hanno in disponibilità oltre 10 veicoli: 2 autorizzazioni per ogni veicolo fino ad un massimo di 100 autorizzazioni.
AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTI A VUOTO
O CON CARICO LEGGERO
MASSIMO 28 TONNELLATE (TIPO B)
Art. 4.
Imprese titolari di quote
1. Le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni in quota per l'anno 2003 e che hanno già utilizzato il 75% delle autorizzazioni ottenute potranno richiedere ed ottenere, a titolo precario e fino ad esaurimento delle scorte, un numero di autorizzazioni pari al 50% della prima tranche della quota e comunque in numero non inferiore a 10 autorizzazioni.
2. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente.
Art. 5.
Imprese non titolari di quote
1. Le imprese non titolari di quota interessate ad ottenere autorizzazioni a titolo precario potranno richiedere ed ottenere autorizzazioni secondo i criteri indicati all'art. 6 del presente decreto.
2. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente.
Art. 6.
Criteri di distribuzione delle autorizzazioni di tipo "B"
a titolo precario
1. Fermo quanto disposto nel precedente art. 4, le autorizzazioni di tipo "B", a titolo precario, verranno distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:
a) impresa che ha in disponibilità l veicolo fino ad un massimo di 4 autorizzazioni;
b) impresa che ha in disponibilità 2 - 5 veicoli fino ad un massimo di 6 autorizzazioni;
c) impresa che ha in disponibilità 6 - 10 veicoli fino ad un massimo di 8 autorizzazioni;
d) impresa che ha in disponibilità 11 - 14 veicoli fino ad un massimo di 10 autorizzazioni;
e) impresa che ha in disponibilità 15 - 20 veicoli fino ad un massimo di 12 autorizzazioni;
f) impresa che ha in disponibilità 21 - 30 veicoli fino ad un massimo di 18 autorizzazioni;
g) impresa che ha in disponibilità 31 - 40 veicoli fino ad un massimo di 20 autorizzazioni;
h) impresa che ha in disponibilità oltre 40 veicoli fino ad un massimo di 30 autorizzazioni.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 7.
1. L'amministrazione si riserva di effettuare periodici controlli sul corretto utilizzo delle autorizzazioni da parte delle imprese che ne usufruiscono, al fine di adottare eventuali provvedimenti in caso di scarso o irregolare uso delle stesse.
Art. 8.
1. Il testo del presente decreto sarà disponibile nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo: www.infrastrutturetrasporti.it
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 14 marzo 2003