MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 febbraio 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2009)
Criteri per la presentazione e selezione dei progetti per interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa finalizzati alla promozione e al sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale. (09A06208)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
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Decreta:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
Al fine di procedere all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 63, comma 12, della legge n. 133/2008 (4) destinate alle finalità di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (5) possono presentare istanza per la richiesta di finanziamento i soggetti indicati come beneficiari all'art. 1, comma 1, della richiamata legge n. 211/1992.
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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 2244, 2694; I.L.P. 2008, pag. 1462, 1812.
(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 1732.
Art. 2.
Presentazione delle istanze
Le istanze per la richiesta di finanziamento devono essere presentate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale del trasporto pubblico locale, entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto dirigenziale con il quale è indicata la documentazione istruttoria da produrre a corredo dell'istanza medesima.
Considerata la limitatezza delle risorse disponibili, nel caso in cui il costo dell'intervento oggetto di finanziamento superi l'ammontare di € 100,00, esso deve prevedere almeno un lotto funzionale prioritario di importo non superiore al suddetto valore.
Qualora l'intervento interessi diversi enti locali gli stessi, con apposito accordo di programma, devono individuare l'ente locale cui è delegata la gestione del rapporto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini dell'istanza per l'assegnazione e l'erogazione del contributo.
Art. 3.
Settori di intervento
Le istanze di cui agli articoli precedenti devono riguardare le seguenti tipologie di sistema:
- sistemi di trasporto a guida vincolata, così come previsto all'art. 1, comma 1, della legge n. 211/1992 e successive modificazioni di cui all'art. 10 della legge n. 30/1998;
- sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune;
- sistemi urbani di connessione quali ascensori, scale mobili, tappeti mobili, così come integrato dall'art. 50, comma 1, della legge n. 448/1998 (6).
Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato alla esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione.
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 246; I.L.P. 1999, pag. 119.
Art. 4.
Disponibilità finanziarie e ripartizione risorse
Le risorse disponibili ai sensi dell'art. 63, comma 12, della legge n. 133/2008 per il triennio 2008/2010 per il finanziamento dei nuovi interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa ammontano € 141.200.000,00.
Il contributo statale può essere concesso nella misura massima del 60% del costo dell'intervento.
Art. 5.
Pareri regionali sulla priorità d'intervento
I soggetti proponenti devono presentare alle rispettive regioni, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto dirigenziale di cui all'art. 2, una documentazione preliminare dell'intervento che intendono proporre, ciò affinchè ciascuna amministrazione regionale possa nei successivi 40 giorni esprimere delle priorità nell'ambito delle proposte ricadenti nel territorio di rispettiva pertinenza.
Ove il soggetto proponente non rispettasse tale obbligo, la presentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'istanza di finanziamento viene considerata non esaminabile.
Ove una regione non si esprimesse in merito a quanto di competenza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valuta le proposte anche in assenza di tale provvedimento.
Art. 6.
Procedura di assegnazione delle risorse
Ai fini della valutazione delle istanze presentate e della definizione del piano di riparto delle risorse, le istanze di cui all'art. 2 sono sottoposte alla Commissione di alta vigilanza di cui all'art. 3 della legge n. 204/1995 che entro 90 giorni deve completare la propria istruttoria presentando al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti la graduatoria di merito.
La Commissione di alta vigilanza definisce le modalità di valutazione degli interventi, oggetto di finanziamento, ai fini della formulazione della graduatoria di merito, sulla base dei criteri di cui al successivo art. 7.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmette al C.I.P.E. il conseguente piano di riparto delle risorse per la successiva approvazione.
Art. 7.
Criteri di valutazione dei progetti
Ai fini dell'ammissibilità, tutte le istanze pervenute vengono esaminate in via preliminare in ragione della rispondenza dell'intervento proposto alle esigenze di mobilità dell'area interessata ed alla completezza della documentazione progettuale nei termini fissati dalla normativa vigente.
Le istanze che hanno superato tale preliminare giudizio di ammissibilità sono valutate, ai fini della predisposizione di una graduatoria utile per l'accesso ai contributi, in relazione ai seguenti aspetti:
1) inserimento dell'intervento nell'ambito di un piano strategico di sistema dei trasporti del territorio interessato con particolare riferimento all'integrazione con altre infrastrutture esistenti o di prossima realizzazione (interconnessioni, effetto rete, ecc.), coerenza dell'intervento con gli strumenti urbanistici e pianificatori adottati o approvati e con gli obiettivi di qualità ambientale;
2) benefici dell'intervento in materia di riequilibrio tra trasporto privato e trasporto pubblico e in ogni caso effetti misurabili sull'utilizzo globale del trasporto pubblico; valutazione della qualità e attendibilità dell'analisi presentata;
3) effetti dell'intervento in materia di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO2, riduzione dell'incidentalità, riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico; valutazione della qualità e attendibilità dell'analisi presentata;
4) dimostrazione della fattibilità tecnico-economica dell'intervento; valutazione della qualità della progettazione;
5) attendibilità e coerenza dei tempi previsti per le varie fasi di attuazione del programma (progettazioni, approvazioni, appalto dei lavori, esecuzione dell'opera), attribuendo nella valutazione maggior peso agli interventi per i quali risulta più avanzato lo stato della progettazione e il successivo iter di approvazione;
6) attendibilità del piano economico-finanziario nel quale siano esplicitate le quote di finanziamento non statale, le loro fonti e gli impegni dai quali esse derivano, anche con riferimento alla copertura dei futuri costi del servizio da attivare; valutazione del rapporto (min. 0,35) tra ricavi tariffari e costi del servizio al netto del costo di gestione dell'infrastruttura;
7) validità del sistema proposto in termini di analisi costi/benefici;
8) dimostrazione dell'efficienza, efficacia e qualità dei servizi di trasporto erogati con l'attivazione dell'esercizio del sistema proposto.
Art. 8.
Attestazioni da parte del soggetto proponente
All'istanza di finanziamento di cui all'art. 2 deve essere allegata idonea documentazione volta ad attestare l'impegno al cofinanziamento e l'impegno alla copertura delle spese di esercizio secondo quanto previsto nel piano economico finanziario allegato all'istanza medesima.
Art. 9.
Ulteriori disposizioni
Le graduatorie che vengono disposte per l'ammissibilità ai finanziamenti restano valide per eventuali successivi rifinanziamenti, qualora gli interventi proposti mantengano la loro validità in termini trasportistici, economici e temporali; tale validità viene verificata periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Qualora l'intervento proposto comprenda parcheggi di interscambio per i quali si richieda il finanziamento, questi ultimi devono rappresentare, sia in termini tecnici che economici una quota marginale rispetto all'intervento globale.
Art. 10.
Erogazione dei contributi
La modalità di erogazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari è effettuata nel rispetto del disposto dell'art. 32, comma 4 della legge n. 166/2002, previa stipula di apposita convenzione stipulata tra i medesimi soggetti ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 11.
Revoca dei finanziamenti
Il mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento proposto, esposti nell'istanza di cui all'art. 2 dai soggetti richiedenti, potrà comportare, previa valutazione della Commissione di alta vigilanza, la revoca dei finanziamenti e la successiva assegnazione ad altri soggetti ammessi in graduatoria.
Roma, 16 febbraio 2009
Registrato alla Corte dei conti il 24-4-2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle Infrastrutture ed Assetto del Territorio, registro n. 3, foglio n. 336