MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 dicembre 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009)
Determinazione delle modalità di assolvimento dell'obbligo di formazione a carico delle imprese marittime, in attuazione del decreto del Ministero delle Finanze del 23 giugno 2005.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
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Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR, sono soggette all'obbligo di formazione le imprese marittime che abbiano esercitato l'opzione per il regime di determinazione della base imponibile.
2. L'obbligo di formazione di cui all'art. 157, comma 3, del TUIR, è assolto laddove l'impresa marittima provveda, per ciascuna delle navi per le quali è stata esercitata l'opzione, alternativamente alla:
a) formazione diretta, con l'imbarco di uno o più allievi ufficiali, fino alla copertura dei 12 mesi del periodo d'imposta (365 giorni), risultante dal ruolo equipaggio;
b) formazione indiretta, mediante il versamento dell'importo annuo di cui all'art. 2;
c) formazione mista, con l'imbarco di uno o più allievi ufficiali per una parte del periodo d'imposta e il versamento dell'importo di cui all'art. 2 per la parte restante, fino a copertura del periodo d'imposta dovuto.
3. L'obbligo di formazione viene meno qualora ad una o più navi, per una parte del periodo di imposta, non sia applicabile il regime di determinazione della base imponibile di cui al comma 1.
Art. 2.
Determinazione dell'importo formativo alternativo
1. L'importo di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c) è di € 22.732,00 su base annua, ovvero di € 62,00 su base giornaliera, da aggiornare annualmente in base agli indici annuali ISTAT di variazione dei prezzi.
2. L'importo di cui al comma 1 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relativa al periodo di imposta per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi dell'impresa marittima.
Art. 3.
Navi prese a noleggio
1. Nel caso in cui, nella base imponibile di cui all'art. 1, siano comprese anche navi prese a noleggio, sia a tempo che a viaggio, se il noleggiante non vi ha provveduto, l'obbligo di formazione grava sul noleggiatore, che è tenuto ad adempiere versando l'importo come individuato nell'art. 1, lettere b) o c).
2. Se il noleggiante è una impresa marittima estera, l'obbligo della formazione ricade sull'impresa marittima italiana.
Art. 4.
Individuazione delle istituzioni beneficiarie
1. Le istituzioni beneficiarie dell'importo formativo alternativo di cui all'art. 2 sono:
a) Fondo nazionale marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1984, n. 1195;
b) Poli formativi accreditati dalle regioni ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2007, a beneficiare del contributo di cui all'art. 2, lettere b) e c).
Art. 5.
Controllo dell'obbligo formativo
1. Ai fini del controllo dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 1, l'Agenzia delle entrate comunicherà annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo, lacuale e fluviale, Div. 1, anche in via telematica, i seguenti dati:
a) elenco delle imprese marittime che hanno esercitato l'opzione per il regime di determinazione della base imponibile;
b) numero delle navi interessate all'applicazione del regime di determinazione della base imponibile e periodo di utilizzo di ciascuna nave;
c) numero degli allievi imbarcati su ogni singola nave per ogni periodo d'imposta;
d) istituzioni beneficiarie dell'importo di cui all'art. 2 e relativi versamenti per singolo periodo d'imposta.
2. Le imprese marittime che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, invieranno al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo, lacuale e fluviale, Div. 1, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificati.marittimi@trasporti.gov.it, le informazioni, per singola nave per periodo di imposta, di cui all'allegato A del presente decreto.
3. Le istituzioni beneficiarie di cui all'art. 4, lettere a) e b), comunicheranno al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo, lacuale e fluviale, Div. 1, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificati.marittimi@trasporti.gov.it, l'importo totale introitato e il dettagliato resoconto dell'utilizzo dello stesso ai fini formativi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta.
4. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la navigazione ed il trasporto marittimo, lacuale e fluviale, Div. 1, provvederà ad effettuare controlli a campione sulla destinazione degli importi ai fini formativi.
Art. 6.
Norme transitorie
1. Le imprese marittime che hanno esercitato l'opzione per il regime di determinazione della base imponibile, per i periodi d'imposta precedenti quello in corso al momento della pubblicazione del presente decreto e che per gli stessi non hanno adempiuto, o hanno adempiuto solo parzialmente, secondo le modalità di cui all'art. 1, lettera a), potranno regolarizzare tali periodi mediante le modalità di cui all'art. 1, lettera b), effettuando un versamento in un'unica soluzione entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'importo di cui al comma 1 dovrà essere comprensivo degli interessi legali maturati dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati i pagamenti fino al saldo.
3. Le stesse imprese, relativamente ai citati periodi d'imposta, saranno tenute a fornire le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 5, entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Tale versamento assume valore retroattivo ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 157, comma 3, del TUIR.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2008
Registrato alla Corte dei conti il 19-2-2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 130
ALLEGATO A ...omissis...