MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 febbraio 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005)
Versamento del 50% della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi direttamente al comune interessato.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA
E LA REGOLAMENTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
E
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decretano:
Una quota pari al 50% della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi, ai sensi dell'art. 35, comma 14, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (32), relativamente alla definizione degli illeciti edilizi prevista dall'art. 32, commi da 25 a 41, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (33), è versata dal richiedente la sanatoria direttamente al comune interessato secondo le modalità stabilite dal comune stesso.
La restante quota pari al 50% della somma dovuta a titolo di conguaglio dell'oblazione di pertinenza dell'erario è versata con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 14 gennaio 2004 (34), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004, concernente il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi.
Roma, 18 febbraio 2005
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(32) Ved. Boll. Lav. 1985, pagg. 665, 1778; I.L.P. 1985, pag. 406.
(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3604; I.L.P. 2003, pag. 2468.
(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 411.