MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 giugno 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2002)
Modifica del decreto dirigenziale 7 aprile 2000 che reca "Disposizioni applicative del decreto n. 521 del 22 novembre 1999 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada".
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
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Decreta:
Art. 1.
Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili
Il testo dell'art. 2 del decreto dirigenziale 7 aprile 2000 (36) è sostituito dal seguente:
"1. Le autorizzazioni multilaterali disponibili per l'area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei Trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto domanda, secondo l'ordine di una graduatoria unica.
2. Per partecipare alla graduatoria di cui al comma 1 è necessario essere già titolari di un'autorizzazione multilaterale oppure aver effettuato, con autorizzazioni, almeno ventiquattro viaggi all'anno nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, o aver effettuato, con autorizzazioni, almeno cento viaggi negli ultimi due anni. Comunque, in entrambi i casi, è necessario che, nell'ultimo anno preso in considerazione, venga raggiunto almeno il punteggio di 150 punti.".
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(36) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 1548.
Art. 2.
Formazione della graduatoria
All'art. 3 del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti quattro commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies:
"1-bis. Ai fini del calcolo dei punteggi, viene conteggiata l'attività effettuata con autorizzazioni previste dagli accordi bilaterali stipulati solo fra l'Italia ed altri singoli Paesi o con autorizzazioni CEMT".
"1-ter. Le imprese che totalizzeranno meno di 150 punti non saranno inserite in graduatoria ma appariranno in elenco quali imprese non vincitrici".
«1-quater. Le autorizzazioni CEMT "valide Austria", saranno attribuite, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa, a quelle che vantino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere già titolari di altre autorizzazioni, rinnovabili, dello stesso tipo;
b) essere titolari di assegnazione di ecopunti;
c) essere titolari di almeno un'assegnazione fissa, rinnovabile, per uno dei seguenti Paesi: R. Ceca, R. Slovacca, Polonia, Ungheria e Bielorussia.
Le autorizzazioni che dovessero residuare verranno assegnate in aggiunta, ripartendo dalla prima impresa e seguendo lo stesso criterio fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili».
«1-quinquies. Le autorizzazioni CEMT "non valide Austria" saranno assegnate, in aggiunta alle altre, in ordine di punteggio, attribuendo una prima autorizzazione per ciascuna im-presa che abbia totalizzato almeno 150 punti e ricominciando il giro dalla prima classificata, per ogni successiva assegnazione, utilizzando il divisore 150 per un massimo di 4 giri. Le eventuali autorizzazioni residue saranno attribuite con ulteriori giri ad esaurimento, senza tenere più conto del divisore"».
Art. 3.
Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni
All'art. 8, il comma 2 viene sostituito dal seguente:
"2. Per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, l'impresa deve avere in disponibilità veicoli idonei Euro 2, Euro 3 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui può essere titolare".
Art. 4.
Moduli da utilizzare per la presentazione delle domande
I nove modelli di domanda allegati al decreto 7 aprile 2000 vengono sostituiti dai nove modelli allegati al presente decreto.
Art. 5.
Entrata in vigore
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 18 giugno 2002
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