MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 18 luglio 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005)

 

Prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi è fissato nella misura seguente:

Tipo di
targa
Costo di
produzione
Quota di
maggiorazione
Prezzo di vendita
Autoveicoli
Targa anteriore + targa posteriore di formato A comprensive dei tasselli autoadesivi

25,19


12,60


37,79
Per le province di Aosta, Bolzano, Trento
27,55

13,78

41,33
Targa anteriore + targa posteriore di formato B comprensive dei tasselli autoadesivi

24,96


12,48


37,44
Per le province di Aosta, Bolzano, Trento
27,33

13,67

41,00
Escursionisti esteri
Targa anteriore + targa posteriore comprensive dei bollini autoadesivi

20,01


10,01


30,02
CC, CD, NU
Targa anteriore + targa posteriore 20,01 10,01 30,02
Rimorchi 11,66 5,83 17,49
Ripetitrici 14,93 7,47 22,40
Motoveicoli
Targa anteriore comprensiva dei tasselli autoadesivi
13,42

6,71

20,13
Per le province di: Aosta, Bolzano, Trento
14,61

7,31

21,92
Escursionisti esteri
Comprensive dei bollini autoadesivi
11,09

5,55

16,64
Macchine agricole
Posteriore 11,09 5,55 16,64
Rimorchi 11,66 5,83 17,49
Ripetitrici 11,09 5,55 16,64
Macchine operatrici
Semoventi 11,09 5,55 16,64
Trainate 11,66 5,83 17,49
Ripetitrici 11,09 5,55 16,64
Targhe di prova
Nuovo tipo 11,09 5,55 16,64
Contrassegni ciclomotori
Posteriore 7,63 3,82 11,45

Art. 2.

1. Il versamento del costo di produzione, nonchè della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

2. I proventi di cui al comma 1 sono imputati, per due terzi, al Titolo II, Categoria VII, Capitolo 2371 e, per un terzo, al Titolo II, Categoria VII, Capitolo 2458, dello stato di previsione dell'entrata, con emissione di distinte quietanze cumulative. La somma imputata al Capitolo 2458 sarà successivamente riassegnata, con le modalità di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (16) e dell'art. 263 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, per le attività previste dall'art. 208, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2005

Registrato alla Corte dei conti il 18-8-2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 45

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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2259.

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