MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 19 agosto 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2009)

 

Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute ai soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2008, n. 201 (5), nei termini fissati dall'art. 1, comma 4 del citato decreto-legge, e ritenute ammissibili ai sensi del decreto legge medesimo e del decreto ministeriale 30 aprile 2009, il Fondo per l'adeguamento prezzi, pari ad € 300.000.000, è così ripartito:

a) categoria piccola impresa

Per piccola impresa, per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa qualificata per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 (6), ovvero in possesso della qualificazione nella prima e seconda classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria è assegnata una dotazione pari ad € 100.000.000;

b) categoria media impresa

Per media impresa, per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria, è assegnata una dotazione pari ad € 100.000.000;

c) categoria grande impresa

Per grande impresa, per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione nella settima e ottava classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria è assegnata una dotazione pari ad € 100.000.000.

2. Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate dal precedente comma, esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.

3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale e verticale, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate al comma 1, esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, dall'impresa mandataria, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.

4. Nel caso di operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, nonchè di quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, l'individuazione della categoria di appartenenza di cui al comma 1, viene effettuata sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3236; 2009, pag. 138; I.L.P. 2008, pag. 2135; 2009, pag. 111.

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2440.

Art. 2.

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008, invia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - richiesta di accesso al fondo di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008.

2. La richiesta di cui al comma 1 riporta tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 2009 e pervenute entro il termine di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 162/2008.

3. Per ciascuna delle istanze di compensazione di cui al comma 2, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008, inviano, altresì: la documentazione giustificativa prodotta dall'impresa; l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione, secondo i criteri di cui al precedente art. 1, della categoria di appartenenza dell'impresa richiedente; la dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, comma 8 del decreto-legge n. 162/2008 convertito in legge, comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie, risultanti dal quadro economico, per far fronte alla compensazione; la dichiarazione di aver provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma 9 del citato decreto-legge n. 162/2008 convertito in legge, ad aggiornare l'elenco annuale della programmazione 2009-2011.

Art. 3.

1. Nell'ambito della ripartizione del fondo ai sensi dell'art. 1, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali assegna a ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008, le risorse in ragione dell'importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.

Art. 4.

1. Nell'ambito della ripartizione del fondo ai sensi dell'art. 1, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art. 2, comma 1, superi la quota del fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162/2008 partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili.

2. La percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna richiesta di accesso al fondo, è determinata rapportando l'ammontare della quota di fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all'importo complessivo delle richieste di accesso riferite alla medesima categoria d'impresa.

3. I soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162/2008 applicano la percentuale calcolata ai sensi del comma 2 per ogni singola istanza di compensazione.

Art. 5.

1. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui al precedente art. 1, comma 3, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008 assegnano le risorse relative alla compensazione all'impresa mandataria che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento, in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.

Art. 6.

1. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, provvede a comunicare ai soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008 l'assegnazione delle risorse che saranno loro attribuite, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, al fine della corresponsione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione.

2. L'assegnazione delle risorse ai soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162/2008 è pubblicata sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 7.

1. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2009

Registrato alla Corte dei Conti il 9-10-2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 159

 

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