MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 19 dicembre 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2015)

 

Indennizzo alle imprese per i danni subiti in conseguenza di delitti non colposi commessi per ostacolare l'attività dei cantieri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta

Art. 1.

Richiesta di indennizzo

1. Ai fini della concessione dell'indennizzo previsto dall'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (12), le imprese richiedenti trasmettono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Struttura tecnica di missione di cui all'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 - e per conoscenza alle stazioni appaltanti - la documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite dalla predetta disposizione.

2. A tal fine le imprese devono trasmettere:

a) una relazione illustrativa idonea ad evidenziare i danni, riferiti ai materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali, che l'impresa richiedente ha subito come conseguenza del verificarsi di delitti non colposi, commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere e che hanno pregiudicato il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera che l'impresa è stata incaricata di realizzare;

b) una relazione diretta a descrivere le circostanze in relazione alle quali detti danni si sono prodotti, con l'indicazione del loro ammontare, complessivo e frazionato per ogni singola voce;

c) copia della denuncia/querela presentata dall'impresa richiedente, o dalla stazione appaltante, per quanto concerne i delitti non colposi, commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e che hanno determinato all'impresa richiedente il venire in essere dei danni di cui alla lettera a);

d) copia dell'eventuale costituzione in giudizio dell'impresa richiedente quale parte civile ai sensi dell'art. 74 del Codice di procedura penale;

e) una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestante l'esistenza, o l'inesistenza, di coperture assicurative dirette a risarcire o indennizzare gli eventi di cui all'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;

f) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, mediante la quale l'impresa richiedente dichiara, fornendone un riscontro documentale, l'ammontare delle somme percepite in conseguenza del realizzarsi dei delitti non colposi di cui all'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pagg. 452, 868.

Art. 2.

Misura dell'indennizzo

1. L'indennizzo previsto dall'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è commisurato alla quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurata, per una quota del danno subito, comunque nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa della disposizione sopra citata.

2. L'integrale risarcimento, comunque ottenuto dall'impresa, impedisce la corresponsione delle somme di cui al comma 1.

Art. 3.

Procedimento per la corresponsione dell'indennizzo

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Struttura tecnica di missione provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria prevista ai sensi della legge n. 241 del 1990.

2. Nello svolgimento di detta attività il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura tecnica di missione ha la facoltà di richiedere all'impresa, alla stazione appaltante, e più in generale a tutte le autorità interessate dagli eventi alla base dei delitti non colposi sopra citati, la documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra gli eventi e la richiesta di indennizzo di cui alla presente disposizione.

3. Una volta conclusa detta attività istruttoria, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura tecnica di missione perviene ad una proposta di conclusione del procedimento che viene inoltrata, unitamente alla documentazione acquisita, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il parere di competenza che, fatte salve ulteriori richieste istruttorie, viene reso nei successivi 30 giorni.

4. Gli esiti del procedimento, che deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, vengono comunicati all'impresa partecipante anche al fine della proposizione di eventuali osservazioni ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990.

5. La corresponsione dell'importo richiesto avviene nei limiti della capienza delle somme stanziate, di cui all'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013.

6. Gli indennizzi sono concessi in relazione all'ordine cronologico di acquisizione delle richieste e per ciascuna annualità di riferimento.

7. Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo delle somme da corrispondere sulla base del presente decreto risulti superiore agli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, si procede all'erogazione degli indennizzi per quota parte in base all'ammontare delle somme riconosciute a ciascuna impresa.

8. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura tecnica di missione provvede all'esame delle domande pervenute in ragione delle scadenze di cui al successivo articolo 4, comma 2.

Art. 4.

Domande di partecipazione

1. Con riferimento agli eventi dannosi verificatisi fino al 30 giugno 2014, le relative domande devono essere inoltrate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura tecnica di missione, comprensive della richiesta di indennizzo e complete della documentazione di cui all'art. 1, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Le domande relative ad eventi verificatisi successivamente al 30 giugno 2014 possono essere presentate sulla base delle seguenti scadenze:

a) entro il 28 febbraio 2015, per gli eventi dannosi verificatisi nel 2° semestre dell'anno 2014;

b) entro il 31 agosto 2015, per gli eventi verificatisi nel 1° semestre 2015;

c) entro il 29 febbraio 2016, per gli eventi verificatisi nel 2° semestre 2015.

3. Le domande da trasmettersi alla Struttura tecnica di missione devono essere inviate al seguente indirizzo di posta certificata: STM@PEC.MIT.GOV.IT.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 19 dicembre 2014

Registrato alla Corte dei conti l'11-2-2015

Ufficio controllo atti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, registro n. 1, foglio n. 704

 

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