MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 novembre 2008.

(Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2008)

 

Determinazione dell'intensità degli aiuti e rimodulazione delle percentuali assegnate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a sostegno delle imprese di autotrasporti merci per conto terzi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dell'intensità degli aiuti

1. L'intensità di aiuto di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, concedibile alle imprese, è fissata nella misura del 15% dei costi giudicati ammissibili dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto, con riferimento a tutte le tipologie di intervento e nei limiti delle risorse stanziate dal comma 2 del medesimo articolo.

Art. 2.

Rimodulazione delle percentuali assegnate agli interventi

1. La parte eccedente delle risorse destinate alle tipologie d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettere e), ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, residua dopo l'attribuzione alle imprese aventi diritto di contributi per gli interventi ivi previsti, dichiarati ammissibili dalla Commissione menzionata all'art. 1, viene riassegnata afavore delle tipologie d'intervento di cui alle aree che comprendono le lettere a), b), c), ed all'area contrassegnata dalla lettera d), dello stesso art. 2, comma 2, tenuto conto delle istanze presentate relativamente agli investimenti ritenuti ammissibili.

2. L'importo residuo di cui al comma 1 viene destinato, nella misura dell'85,36%, alle aree di interventi di cui alle citate lettere a), b), c), e nella misura del 14,64% all'area d'intervento di cui alla lettera d). Tale importo è attribuito, secondo l'intensità fissata dall'art. 1, a favore dei soggetti che seguono in graduatoria e che non otterrebbero contributi senza la riassegnazione di cui al comma 1, e a condizione che abbiano presentato investimenti giudicati ammissibili dalla Commissione di valutazione.

Art. 3.

Invarianza della spesa

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2008

 

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