MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 settembre 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2006)
Disciplina del trasporto su strada delle merci pericolose in cisterne.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
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Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le procedure di approvazione delle cisterne e la documentazione prevista ai fini della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada delle merci pericolose appartenenti alle classi di pericolo indicate negli allegati della Direttiva n. 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
Procedure di approvazione - Competenze
1. Le cisterne di cui all'art. 1 ad esclusione di quelle destinate al trasporto di materie della classe 2 per le quali permane la pertinente normativa, sono assimilate alle entità tecniche previste dal decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I Centri prove autoveicoli dei settori trasporti dei SIIT sono competenti per l'approvazione del tipo di cisterna, e per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione della singola cisterna, nonchè per l'effettuazione dei controlli iniziali e straordinari delle cisterne medesime.
3. Gli Uffici motorizzazione civile dei settori trasporti dei SIIT sono competenti per l'effettuazione delle prove periodiche delle cisterne di cui all'art. 1, secondo le prescrizioni contenute negli allegati tecnici della Direttiva n. 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri sono stabiliti i modelli dei certificati da rilasciare a seguito della effettuazione delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, nonchè le modalità di rilascio.
5. Le procedure per l'approvazione delle cisterne, in quando entità tecniche, sono quelle previste dal decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, tenuto conto di quanto riportato dalle norme di unificazione europee richiamate negli allegati tecnici della Direttiva n. 94/55/CE, secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 1 dell'art. 4.
Art. 3.
Circolazione dei veicoli
destinati al trasporto di merci pericolose
1. Ai fini della circolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada devono essere forniti nei casi previsti da un certificato di approvazione secondo la Direttiva n. 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I veicoli ammessi, dalla vigente normativa, al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non è possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneità alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Art. 4.
Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, la circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose in ambito nazionale è regolata dalla previgente normativa.
Roma, 19 settembre 2005
Registrato alla Corte dei conti il 26-10-2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 126