MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 agosto 2005, n. 198.

(Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005)

 

Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

...omissis...

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali

1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprietà divisa, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneità professionale ad effettuare trasporti internazionali.

2. I consorzi e le cooperative a proprietà divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155 (11), nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocate in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verrà intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.

3. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprietà divisa di cui al comma 2, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEMT.

4. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio, salvo diversamente disposto dal decreto di cui all'articolo 8, in ordine al requisito della titolarità della licenza stessa.

5. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e possono essere bilaterali, multilaterali o di transito.

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2306.

Art. 2.

Ripartizione

delle autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili

1. Le autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili sono attribuite, secondo le modalità previste dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 8.

Art. 3.

Autorizzazioni bilaterali di assegnazione fissa

1. Sono rinnovate o trasformate in assegnazioni fisse di viaggi, le autorizzazioni utilizzate per almeno 2 viaggi al mese nel periodo che va dall'1 ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda.

2. L'Amministrazione stabilisce per quali relazioni di traffico le autorizzazioni di assegnazione provvisoria utilizzate nell'anno precedente, possono essere trasformate, in tutto o in parte, in assegnazioni fisse e può, se necessario, adottare criteri più restrittivi.

3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti rispetto all'andamento delle richieste, le imprese che hanno già regolarmente utilizzato autorizzazioni avranno la precedenza su quelle che le chiedono per la prima volta.

4. L'Amministrazione ha la facoltà di fissare una quota minima del contingente da destinare alle assegnazioni provvisorie.

Art. 4.

Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT

1. Le autorizzazioni multilaterali CEMT vengono rinnovate annualmente alle imprese che vantano i prescritti requisiti purché le abbiano utilizzate nell'anno precedente secondo le modalità precisate con il decreto dirigenziale previsto al successivo articolo 8.

Art. 5.

Valutazione dei requisiti delle imprese

1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti posseduti e dichiarati dalle imprese, con autocertificazione, nella domanda da presentarsi annualmente, entro il termine previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 8.

2. L'assegnazione di autorizzazioni è revocata nel caso l'impresa abbia fornito informazioni inesatte sui dati richiesti per il suo rilascio.

Art. 6.

Trasferimento delle autorizzazioni internazionali

1. Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali, salvo che risultino "non rinnovabili" è consentito, in favore delle imprese iscritte all'Albo, nel rispetto della normativa sulla idoneità professionale nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita l'impresa di autotrasporto, per causa di successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo;

b) alle imprese risultanti dalla trasformazione o fusione di società già titolari delle autorizzazioni internazionali;

c) alle società cooperative risultanti da soci già titolari di autorizzazioni internazionali;

d) al cessionario di un'azienda di trasporto di impresa già titolare di autorizzazioni internazionali;

e) nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa e conseguente cancellazione dall'Albo con contemporanea cessione dell'intero parco veicolare anche a più soggetti purché, nel caso di più atti notarili, gli stessi siano contestuali.

Art. 7.

Sospensione o revoca delle autorizzazioni internazionali

1. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti, commesse nella presentazione delle domande o nell'esecuzione di trasporti internazionali, possono essere adottati a carico delle imprese titolari di autorizzazioni internazionali, i seguenti provvedimenti:

a) diffida;

b) sospensione delle autorizzazioni assegnate e del rilascio di nuove autorizzazioni da 2 settimane ad 1 anno;

c) revoca delle autorizzazioni.

2. La sospensione o la revoca possono riguardare le autorizzazioni relative alla relazione di traffico interessata dall'irregolarità ovvero tutte le autorizzazioni di cui l'impresa sia titolare.

3. In caso di recidiva entro 1 anno dalla data in cui è stata inflitta una sanzione, la nuova sanzione deve essere più grave di quella precedente.

4. Qualora le irregolarità abbiano rilevanza penale e in relazione ad esse sia promossa azione penale avuto riguardo alla gravità ed alla natura del reato, il dirigente incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci può disporre la sospensione delle autorizzazioni dell'impresa nel cui interesse sono state commesse le irregolarità.

5. Le sanzioni amministrative e le misure cautelari previste dal presente articolo sono adottate con provvedimento del dirigente incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci.

Art. 8.

Modalità di applicazione

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento vengono determinate con decreto del dirigente generale preposto alla Direzione dell'autotrasporto di persone e cose.

2. Nell'attesa dell'emanazione del decreto dirigenziale di cui al comma 1, trova applicazione il decreto dirigenziale emanato in attuazione dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 22 novembre 1999, n. 521 (12), vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 469.

Art. 9.

Abrogazione norme in contrasto ed entrata in vigore

1. E' abrogato il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 2005

Registrato alla Corte dei conti il 12-9-2005

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 64

 

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