MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 gennaio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2003)

 

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Ulteriori misure per l'assegnazione di ecopunti per il 1° quadrimestre dell'anno 2003 ai fini della promozione del trasporto ferroviario combinato accompagnato.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Qualora la quota di ecopunti indicata all'art. 4, comma 5, del decreto dirigenziale 4 dicembre 2002 (21) non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute ai fini dell'ottenimento del citato "premio" verranno utilizzati, a questo scopo e fino ad esaurimento, gli ecopunti residui dalla quota indicata all'art. 4, comma 4 del medesimo decreto.

2. Nel caso che la quota di ecopunti integrata secondo quanto previsto al precedente comma non fosse ancora sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si procederà all'assegnazione degli ecopunti secondo l'ordine di protocollocazione delle domande, fino ad esaurimento della quota riservata come integrata ai sensi del comma 1.

Roma, 23 gennaio 2003

---------

(21) Ved. a pag. 1291.

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda