MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 ottobre 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005)
Determinazione del valore della componente di reddito percepita sotto forma di concessione gratuita di viaggio dai dipendenti del settore ferroviario, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (16).
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
...omissis...
Decreta:
Articolo unico
1. Ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente percepita sotto forma di concessione gratuita di viaggio dei dipendenti del settore ferroviario, ed a parziale modifica del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 dicembre 2003 (17), si applica l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero chilometro pari a € 0,047 come desunto dal Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti riferito all'anno 2002, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri.
2. Il presente decreto ha vigore, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.
Roma, 26 ottobre 2004
Registrato alla Corte dei conti il 14-12-2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, registro n. 8, foglio n. 311
---------
(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pagg. 1390, 1391.