MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 27 luglio 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009)

 

Istituzione di una Sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua, nel limite di 50 milioni di euro, misure di sostegno al credito, finalizzate a fronteggiare la grave crisi del settore dell'autotrasporto e consentirne il mantenimento dei livelli di competitività, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, così come convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 (9).

2. Ai sensi del presente decreto sono destinatarie delle misure di sostegno le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci, aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intendono per piccole e medie imprese, rispettivamente, le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, e le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro, conformemente a quanto disposto dall'allegato 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3236; 2009, pag. 138; I.L.P. 2008, pag. 2135; 2009, pag. 111.

Art. 2.

Tipologia della misura di sostegno

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per esigenze finanziarie e programmi di investimento connessi all'attività d'impresa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (10), è istituita una Sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro, riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. A tal fine, la dotazione del Fondo viene incrementata mediante versamento, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'importo di 50 milioni di euro, sul conto infruttifero n. 22034 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato al predetto Fondo di garanzia, a valere sulle somme riassegnate ai sensi dell'art. 42, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.

Art. 3.

Criteri e modalità di concessione della garanzia

1. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito su tutto il territorio nazionale secondo i criteri e le modalità dettate dalla disciplina di funzionamento del Fondo, di cui al decreto del Ministro dell'Industria n. 248/1999 (11).

2. Il Comitato di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con un rappresentante delle organizzazioni associative delle imprese di autotrasporto.

3. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese di autotrasporto.

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2495.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

Registrato alla Corte dei Conti il 9-9-2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 125.

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