MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 luglio 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009)
Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada - Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Sono apportate le seguenti modifiche al decreto dirigenziale 12 luglio 2006 (10), recante: "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 (11), per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 166, del 19 luglio 2006:
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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 2347.
(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 2816.
All'art. 1:
al comma 4 le parole "autotrasporto di persone e cose" sono sostituite dalle parole "per il trasporto stradale e per l'intermodalità";
al comma 5 le parole "Ministero dei Trasporti" sono sostituite dalle parole "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
All'art. 3:
il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La graduatoria di cui al precedente art. 2 è formata attribuendo i seguenti punti:
a) 0,2 punti per ogni veicolo "Euro 3", in disponibilità dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;
b) 0,4 punti per ogni veicolo "Euro 4" o meno inquinante, in disponibilità dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;
c) 10 punti per la prima relazione bilaterale per la quale l'impresa sia titolare di "assegnazione fissa" nell'anno di presentazione della domanda;
d) 15 punti per ogni ulteriore "assegnazione fissa" oltre la prima;
e) 10 punti per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia titolare nell'anno di presentazione della domanda;
f) 15 punti all'impresa iscritta al Registro TIR;
g) 5 punti per ogni singola relazione bilaterale effettuata dall'impresa nell'area CEMT extra CE/SEE a titolo precario per la quale l'impresa non disponga di assegnazione fissa e per la quale abbia restituito almeno 12 autorizzazioni utilizzate nel periodo che va dall'1 ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda;
h) 0,5 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa e/o con autorizzazioni a titolo precario effettuato dall'impresa nell'area CEMT extra CE/SEE;
i) 1 punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato dall'impresa nella stessa area con autorizzazioni CEMT ovvero per ogni autorizzazione del tipo "Paesi terzi" utilizzata;
il comma 3 è così sostituito: "3. Per i punteggi di cui alle lettere h) e i) del comma 1 viene presa in considerazione l'attività svolta nei primi 11 mesi dell'anno di presentazione della domanda. Le autorizzazioni utilizzate e non restituite entro il 14 dicembre dello stesso anno, non verranno conteggiate ai fini dei punteggi compresi quelli di cui al precedente comma 1 lettera g);
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 6: "6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera b), sono comunque ammesse alla graduatoria con una decurtazione del 30% del punteggio totale ottenuto ai sensi del precedente comma 1, le imprese che non abbiano ottenuto il rinnovo per insufficiente utilizzo di 1 o più autorizzazioni CEMT per l'anno successivo a quello di presentazione della domanda".
All'art. 4:
al comma 1, il 3° periodo è sostituto dal seguente: "Le autorizzazioni per veicolo meno inquinante verranno attribuite prima delle autorizzazioni per veicoli "Euro 3";
All'art. 5:
al comma 1 lettera a), al 2° periodo, le parole: "più verdi e sicuri (Euro 2) " sono sostituite da "Euro 3";
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 7, nell'anno di presentazione della domanda abbia utilizzato in maniera insufficiente per il rinnovo, una o più autorizzazioni CEMT nel periodo previsto al successivo art. 6";
All'art. 8:
al comma 5, il 1° periodo è sostituto dal seguente: " Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle imprese che ne hanno titolo, in unica soluzione fino ad un massimo di 30 autorizzazioni e in quote, la 1ª delle quali in ragione del 50% dell'intero quantitativo assegnato per un numero di assegnazioni fisse oltre 30 autorizzazioni, salvo quanto previsto all'art. 10, comma 3";
All'art. 10:
al comma 1 le parole: "Ministero dei Trasporti" sono sostituite da "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
Al comma 2 la parola: "Euro 2" è soppressa;
All'art. 11:
al comma 3 le parole: "al Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - ex APC3" sono sostituite da "al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 3 (autotrasporto internazionale di merci)".
Art. 2.
1. Gli schemi di domanda allegati al decreto dirigenziale 12 luglio 2006 con il numero da 1 a 8, sono sostituiti con gli schemi allegati al presente decreto, rispettivamente da allegato 1 ad allegato 8.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2009