MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 28 maggio 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2009)

 

Rideterminazione dell'ammontare del diritto dovuto dalle imprese richiedenti la licenza ferroviaria ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le modalità di pagamento e l'ammontare del diritto dovuto dalle imprese per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio della licenza ferroviaria.

2. La somma che le imprese sono tenute a versare, secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto è determinata nella misura di:

a) € 5.980,00, per l'istruttoria finalizzata al rilascio della licenza ai sensi dell'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 188 del 2003, nonchè € 5.980,00, per l'istruttoria relativa ad ogni riesame quinquennale della posizione dell'impresa già titolare di licenza, in relazione ai costi sostenuti, ivi inclusi quelli per le verifiche ed i controlli ai sensi dell'art. 9, comma 11, del suddetto decreto legislativo;

b) € 2.820,00, per la conferma o la revisione della licenza, ai sensi dell'art. 9, commi 7 e 8, del citato decreto legislativo n. 188 del 2003.

Art. 2.

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività di cui all'art. 1 è effettuato mediante versamento alla competente sezione della Tesoreria provinciale dello Stato.

2. Nella causale di versamento occorre indicare:

a) i riferimenti normativi di cui all'art. 1 del presente decreto;

b) il nome dell'impresa che effettua la prestazione;

c) l'imputazione della somma al Capitolo di entrata n. 3570 - Capo XV - del Bilancio di previsione dello Stato.

Art. 3.

1. La somma dovuta dalle imprese per l'istruttoria finalizzata al rilascio della licenza, al riesame della posizione dell'impresa, alla conferma o alla revisione della licenza, di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto, è soggetta a revisione biennale in relazione al costo effettivo del servizio con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto interministeriale 8 luglio 2005 citato nelle Premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

Roma, 28 maggio 2009

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda