MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 29 luglio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003)

 

Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del D.M. 9 marzo 1990 (57) in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale del 18 novembre 1982, sono aumentate nella misura del 5% rispetto a quelle in vigore.

2. Tale adeguamento è riferito:

- ai livelli di cui all'art. 7 e relativa Tabella C delle indicate disposizioni;

- alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

- alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5, e relativa Tabella A delle richiamate disposizioni.

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(57) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 1241.

Art. 2.

1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al c. 4 dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al D.M. 18 novembre 1982.

2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3.

Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2003

 

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