MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 luglio 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003)
Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del D.M. 9 marzo 1990 (57) in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale del 18 novembre 1982, sono aumentate nella misura del 5% rispetto a quelle in vigore.
2. Tale adeguamento è riferito:
- ai livelli di cui all'art. 7 e relativa Tabella C delle indicate disposizioni;
- alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;
- alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5, e relativa Tabella A delle richiamate disposizioni.
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(57) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 1241.
Art. 2.
1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al c. 4 dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al D.M. 18 novembre 1982.
2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.
Art. 3.
Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.
Art. 4.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 29 luglio 2003