MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 dicembre 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011)
Modalità operative per l'erogazione dei contributi, nel settore dell'autotrasporto, a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84 e a favore delle iniziative per la formazione professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Risorse disponibili
1. Ai sensi dell'art. 3-quater della legge 1 ottobre 2010, n. 163 (16), di conversione del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, le risorse da destinare all'agevolazione delle aggregazioni imprenditoriali e la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, già a suo tempo impegnate nell'anno finanziario 2009, ammontano complessivamente e indifferentemente a 16 milioni di euro.
2. Una parte delle risorse di cui al punto 1, a completa copertura delle attività già concluse ai sensi dei decreti ministeriali del 6 novembre 2009 per un importo non superiore a 8,5 milioni di euro (di cui 8,4 milioni per la formazione e € 100.000 per l'aggregazione) è destinata alla erogazione delle domande di contributo per l'aggregazione delle imprese e la formazione professionale presentate, rispettivamente, nei termini previsti dal decreto ministeriale 6 novembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2009, e nei termini del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2009, come modificati dal decreto ministeriale 11 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 e dal decreto ministeriale del 14 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2010.
3. Una parte delle risorse di cui al punto 1, per un importo non superiore a € 500.000, è destinata a soddisfare le richieste di contributo giudicate inammissibili da parte della Commissione di valutazione, nella eventualità che le stesse dovessero essere riammesse in base ad un possibile accoglimento di un ricorso presentato avverso il provvedimento di inammissibilità.
4. Le rimanenti risorse di cui al punto l, per un importo non inferiore a 7 milioni di euro, sono destinate a finanziare, secondo le modalità e le condizioni indicate nei decreti del Presidente della Repubblica maggio 2009, numeri 83 e 84, ulteriori progetti di aggregazione o di formazione da attuare secondo i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3.
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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 2251, 2604; I.L.P. 2010, pagg. 1573, 1767.
Art. 2.
Processi di aggregazione imprenditoriale: finalità, beneficiari,
termine di proposizione delle domande e requisiti
1. Possono beneficiare dei contributi per i processi di aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84 (17), per operazioni poste in essere dopo la data di entrata in vigore della legge 1 ottobre 2010, n. 163, ovvero per operazioni già avviate, ma non concluse, alla data medesima, i soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2009, n. 273, i quali comprovino il possesso dei requisiti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo del medesimo decreto e producano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ivi prevista.
Sono esclusi dai contributi i raggruppamenti risultanti da fusioni o conferimenti fra imprese appartenenti al medesimo gruppo, società controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche solo in forma indiretta, ai sensi delle vigenti disposizioni.
In conformità a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
2. L'intensità massima del contributo è pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.
3. Ai benefici si accede mediante domanda da presentarsi, utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1), e corredata di tutta la documentazione ivi prevista, entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, via Giuseppe Caraci, n. 36 - 00157 - Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di Segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.
Qualora in sede di istruttoria la documentazione allegata alla domanda dovesse risultare incompleta, verrà inviata all'impresa, per una sola volta, la relativa richiesta di integrazione, a cui l'impresa dovrà ottemperare nel termine di 15 giorni mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di risposta mancante o incompleta ovvero di invio della documentazione richiesta oltre il suddetto termine, l'istanza verrà ritenuta inammissibile.
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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 1988; I.L.P. 2009, pag. 1848.
Art. 3.
Formazione professionale: beneficiari, finalità,
intensità del contributo, termine di proposizione
delle domande e requisiti
1. Ai fini dell'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, i soggetti beneficiari, nonchè le finalità, l'intensità del contributo e i requisiti sono quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2009, n. 272.
In conformità a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
2. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 2) e corredate di tutta la documentazione ivi prevista, devono essere presentate entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, via Giuseppe Caraci, n. 36 - 00157 - Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di Segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.
Qualora in sede di istruttoria la documentazione allegata alla domanda dovesse risultare incompleta, verrà inviata all'impresa, per una sola volta, la relativa richiesta di integrazione, a cui l'impresa dovrà ottemperare nel termine di quindici giorni mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di risposta mancante o incompleta ovvero di invio della documentazione richiesta oltre il suddetto termine, l'istanza verrà ritenuta inammissibile.
L'impresa richiedente deve indicare, nella domanda, il soggetto o i soggetti attuatori delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 (18).
L'attività formativa è finanziabile esclusivamente qualora sia avviata successivamente alla presentazione della domanda, e comunque dopo l'entrata in vigore del presente decreto, e va in ogni caso terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 4, comma 4.
3. L'impresa richiedente può conferire delega alla presentazione della domanda di ammissione al contributo, al soggetto prescelto come attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione del contributo avverrà esclusivamente a favore dell'impresa medesima.
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(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 1987; I.L.P. 2009, pag. 1847.
Art. 4.
Attività istruttoria ed erogazione dei contributi
1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attività istruttoria e di gestione dei contributi per l'aggregazione imprenditoriale e di quelli per la formazione professionale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete autostrade mediterranee SPA (RAM).
2. Una Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, e dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, provvede a valutare gli esiti dell'attività istruttoria compiuta dalla società RAM, e, qualora sussistano i requisiti previsti nel presente decreto:
a) ammette le imprese al beneficio per l'aggregazione collocandole in un apposito elenco, dandone comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti.
Tale comunicazione è dovuta anche in caso di non accoglimento della domanda da parte della Commissione stessa;
b) approva i progetti di formazione presentati e ne dà comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti, entro i successivi 60 giorni dal termine di presentazione delle istanze. Tale comunicazione è dovuta anche in caso di non ammissione del progetto da parte della Commissione stessa.
3. L'erogazione dei contributi all'aggregazione avverrà, al termine degli adempimenti previsti dal presente decreto, previa verifica della documentazione presentata, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al beneficio, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2009, n. 273, oltre al possesso del requisito di iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, atto notarile da cui risulti il processo di aggregazione e originali delle fatture quietanzate.
Tale documentazione dovrà essere inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine perentorio del 30 settembre 2011.
4. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 30 settembre 2011, data entro la quale dovrà anche essere inviata specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti dalle fatture in originale quietanzate indicate in apposito elenco, ovvero con fatture in originale unitamente ad una garanzia fideiussoria "a prima richiesta", che l'Impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere l'iniziativa formativa effettuata. A tale documentazione dovrà essere allegata una relazione di fine attività sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di espressa delega, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza.
5. La Commissione di valutazione, avvalendosi della società RAM, esaminata la documentazione presentata dalle imprese interessate di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, provvede a determinare l'entità del contributo, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, per i conseguenti adempimenti.
Ove al termine delle attività istruttorie, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per l'aggregazione e la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi per entrambi i contributi sarà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese richiedenti.
L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per l'aggregazione e la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti della capienza delle risorse richiamate all'art. 1, comma 4, fatte salve eventuali economie realizzatesi nell'utilizzo delle risorse di cui al medesimo art. 1, comma 2.
Art. 5.
Verifiche, controlli e revoca dai contributi
1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, anche durante la loro effettuazione, e di controllare l'esatto adempimento dei costi sostenuti per l'iniziativa.
In caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, il contributo per la formazione sarà revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi.
2. Le imprese che hanno fruito dei contributi per i processi di aggregazione saranno parimenti tenute alla restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi, in caso di scioglimento del raggruppamento risultante dal processo di aggregazione, entro il 3° anno dall'erogazione dei contributi stessi.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2010
Registrato alla Corte dei conti il 18-1-2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 39
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