MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 dicembre 2013.
(Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2013)
Disciplina del corso di indottrinamento alle attività di security per il personale marittimo e della familiarizzazione alla security per il personale imbarcato.
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di porto
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Finalità e campo di applicazione
1. E' istituito il corso di indottrinamento alle attività di security per il personale marittimo impiegato a bordo di navi soggette all'applicazione del Codice internazionale sulla sicurezza delle navi e delle strutture portuali (Codice ISPS) che non è addetto a mansioni di security.
2. Il corso fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nella colonna 1 della Tabella A-VI/6-1 del Codice STCW.
Art. 2.
Organizzazione del corso
1. Il corso di indottrinamento, della durata non inferiore alle 5 ore, si svolge secondo il programma riportato nell'allegato A.
2. Il corso è organizzato e tenuto da centri di formazione istituzionale, da istruttori certificati e da centri privati riconosciuti idonei ai sensi del punto 5. della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima nominato in preambolo.
3. Il docente responsabile della tenuta del corso deve possedere i requisiti previsti dal punto 5.1.1. della scheda n. 6 citata al comma 2 ed una formazione adeguata nelle tecniche di insegnamento.
Art. 3.
Esame ed attestato di addestramento
1. La valutazione delle competenze acquisite dal frequentatore è effettuata dal responsabile del corso ovvero dall'istruttore certificato, tramite un esame finale che garantisce la valutazione oggettiva del raggiungimento delle conoscenze e della capacità di applicare i contenuti dell'indottrinamento.
2. Al superamento dell'esame a ciascun frequentatore viene rilasciato un attestato di addestramento conforme al modello riportato nell'allegato B, i cui estremi sono annotati, a cura dell'Autorità marittima di iscrizione, in calce al certificato di cui all'allegato VII al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.
3. I marittimi di cui all'art. 1 del presente decreto sono comunque tenuti a soddisfare i requisiti relativi alla familiarizzazione prevista dall'art. 4 del presente decreto, nonchè a partecipare alle prove ed esercitazioni previste dalla normativa di maritime security.
Art. 4.
Familiarizzazione con l'organizzazione
di security di bordo
1. Il personale a qualunque titolo impiegato su navi soggette all'applicazione del Codice internazionale sulla sicurezza delle navi e delle strutture portuali (Codice ISPS) riceve, prima di essere assegnato a qualsiasi compito a bordo, un addestramento di familiarizzazione sull'organizzazione della security di bordo, secondo il programma indicato al punto 8.6. della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima nominato in preambolo.
2. La familiarizzazione è condotta dall'ufficiale addetto alla security della nave (SSO) oppure dall'agente di security della società di gestione (CSO) o suo sostituto (DCSO).
3. L'avvenuta familiarizzazione è attestata dai soggetti di cui al precedente comma 2.
Art. 5.
Disposizioni transitorie
1. Sono esentati dalla frequenza del corso di cui al presente decreto i marittimi che abbiano ricevuto l'addestramento di security previsto dal punto 8.6. della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima e che abbiano effettuato entro l'1 gennaio 2014 un periodo di navigazione di almeno 6 mesi nel corso degli ultimi 3 anni a bordo di navi soggette alla normativa di maritime security.
2. Ai marittimi di cui al comma 1 è rilasciato, dall'agente di security della società di gestione (CSO), un attestato di addestramento conforme al modello in allegato C, i cui estremi sono annotati, a cura dell'Autorità marittima di iscrizione, in calce al certificato di cui all'allegato VII al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2013
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