MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 gennaio 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2011)
Proroga degli incentivi agli autotrasportatori per l'utilizzo delle vie del mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 ("Ecobonus") a valere sui viaggi effettuati nell'anno 2010. Individuazione di nuove rotte incentivate.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
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Decreta:
Art. 1.
Proroga dell'incentivo e risorse disponibili
1. L'incentivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 (cosiddetto "Ecobonus"») è prorogato per l'anno 2011, a valere sui viaggi effettuati dall'1 gennaio al 31 dicembre 2010.
2. A tale proroga si farà fronte con le risorse rivenienti dall'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (9) stanziate per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 (interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale), pari a 30 milioni di euro.
3. L'importo erogato alle imprese beneficiarie avverrà, in ogni caso, nei limiti della capienza del fondo disponibile per l'anno di competenza, tenuto conto di quanto sarà previsto nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (10). Al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa, ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili, il contributo da erogarsi sarà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto.
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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 154; I.L.P. 2010, pag. 99.
(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 140; I.L.P. 2011, pag. 109.
Art. 2.
Modalità di accesso ai contributi
1. Le domande per accedere ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, devono essere inviate a mezzo raccomandata a/r al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
3. Le domande devono essere redatte compilando il modulo e gli allegati che formano parte integrante del presente decreto, come di seguito precisati:
a) modulo denominato "Istanza di ammissione agli incentivi";
b) allegato 1: formulario di identificazione del soggetto richiedente gli incentivi;
c) allegato 2: elenco delle tratte marittime utilizzate nell'anno cui si riferisce l'istanza per l'erogazione dei benefici; numero dei viaggi effettuati nell'anno solare cui si riferisce l'istanza, tonnellate trasportate e costi sostenuti.
Art. 3.
Nuove rotte incentivate
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, sono considerate nuove rotte incentivabili i seguenti itinerari marittimi:
Chioggia-Augusta;
Salerno-Termini Imerese;
Civitavecchia-Trapani.
2. I contributi alle imprese di autotrasporto, per l'utilizzo delle rotte di cui al comma 1, sono fissati nella misura percentuale del 28%, da 80 a 1.599 viaggi annui effettuati, e del 30%, da 1.600 viaggi annui e oltre effettuati.
Art. 4.
Monitoraggio e verifiche
1. L'attività di monitoraggio di cui all'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, preordinata a che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verifichi, nel triennio successivo a quello di concessione dei contributi, il mantenimento, in termini di viaggi e di tonnellate trasportate, dei volumi di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessate dal contributo, è effettuata con riferimento al triennio 2011-2013.
Art. 5.
Sospensione dell'efficacia ed entrata in vigore
1. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della commissione europea, ai sensi dell'art. 108, 3° paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato.
Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2011
Registrato alla Corte dei conti l'8-3-2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 341
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