MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 luglio 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2015)

 

Modalità di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore autotrasporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

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Decreta:

Art. 1.

Finalità, beneficiari e intensità del contributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 aprile 2015, n. 130 le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale specifica o generale nel settore dell'autotrasporto ammontano complessivamente ad euro 10 milioni.

2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonchè dipendenti o addetti, inquadrati nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipano ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie.

Da tali iniziative, volte allo sviluppo della competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Non sono concessi aiuti, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del predetto Regolamento (CE) n. 651/2014 per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere; in tal caso, al momento della presentazione della domanda, è necessario specificare la volontà di tulle le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonchè esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attività di formazione dirette ai destinatari che possiedono i requisiti richiesti al precedente comma 2.

4. Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere avviata a partire dall'1 dicembre 2015 e deve avere termine entro il 31 maggio 2016. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purchè successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

5. Ai fini dell'erogazione, l'intensità massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolali in base a quanto previsto dall'art. 31 del citato Regolamento (CE) n. 651/2014.

Art. 2.

Termine di proposizione delle domande e requisiti

Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolaniento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

b) le strutture societarie iscritte nella Sezione Speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del Libro V, Titolo VI, Capo I, o del Libro V, Titolo X, Capo II, Sezioni II e II-bis, del Codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte nella citata Sezione Speciale dell'Albo.

2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può una sola domanda di accesso al contributo. In caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione solo la domanda presentata per 1ª o, in caso di presentazione in pari data, quella con il minore contributo richiesto.

3. Le domande par accedere ai contributi devono essere presentate a partire dal 28 settembre 2015 ed entro,i termine perentorio del 30 ottobre 2015 in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire dal 14 settembre 2015, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella Sezione autotrasporto contributi ed incentivi.

4. Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa, fissato in € 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all'attività formativa, è comunque limitato ai seguenti massimali:

a) ore di formazione: 50 per ciascun partecipante;

b) compenso della docenza in aula: € 120 per ogni ora;

c) compenso dei tutor: € 30 per ogni ora;

d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati; 20% del totale dei costi ammissibili.

Per ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 20% del totale delle ore di formazione.

5. Al momento della compilazione online della domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilità, oltre ai dati identificativi del richiedente ed alle informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:

a) il soggetto minatore delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, che non potrà in alcun caso essere modificato;

b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore dì insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi FAD);

c) il preventivo della spesa suddiviso per formazione generale e formazione specifica e nelle seguenti voci:

1. costi della docenza in aula;

2. costi dei tutor, altri costi per l'erogazione della formazione;

3. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);

4. materiali e forniture con attinenza al progetto;

5. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

6. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata;

7. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;

8. spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 17 giugno 2014;

9. il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora e sede di svolgimento del corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o più elementi del calendario del corso o spostamento della sede dello stesso dovrà essere effettuata direttamente on line almeno 3 giorni prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui la modifica debba essere comunicata in un termine di tempo inferiore ai tre giorni, la variazione dovrà essere inviata all'indirizzo ram.incentivi@pec.it (specificando "Formazione 6 - Modifica calendario" nell'oggetto della mail) dando spiegazione e prova oggettiva della causa di forza maggiore. Qualora si ravvisi il mancato rispetto delle suddette tempistiche e modalità di comunicazione delle modifiche inerenti il calendario del corso, si procederà con l'esclusione dal contributo della giornata formativa oggetto della modifica non regolarmente comunicata.

Art. 3.

Attività istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Qualora in esito all'istruttoria di ammissibilità, emergano vizi che possano determinare l'inammissibilità della domanda ai sensi del presente decreto e della normativa vigente, l'attività formativa non potrà essere avviata fino al completamento della fase procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'attività formativa venga avviata prima della chiusura della suddetta fase procedimentale, le giornate formative svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilità, non è riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa formulato, che verrà considerato quale massimale, ma, ai fini del riconoscimento del contributo, si procederà alla verifica dei costi rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti.

2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 31 maggio 2016.

Entro e non oltre la data del 10 giugno 2016 dovrà essere inviata specifica rendicontazione dei costi sostenuti. secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti dalle fatture in originale o in copia conforme, indicate in apposito elenco, accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento, ovvero con fatture pro forma unitamente ad una garanzia fideiussoria "a 1ª richiesta2, che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese rendicontate - e non ancora pagate - a fronte dell'iniziativa formativa effettuata, IVA inclusa. Le modalità di invio della rendicontazione dei costi e della presentazione dei documenti saranno pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella Sezione autotrasporto - Contributi ed incentivi. A tale documentazione dovrà essere allegata una relazione di fine attività debitamente sottoscritta dall'impresa o dal consorzio, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati, ovvero i motivi della mancata corrispondenza.

Dovranno, inoltre, essere presentati i seguenti documenti:

a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle strutture societarie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), andrà allegato l'elenco completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero dei singoli partecipanti e, in caso di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato;

b) dettaglio dei costi per singole voci relativamente alla formazione generale e/o specifica;

c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;

d) documentazione comprovante la caratteristica di piccola o media impresa;

e) calendario definitivo dei corsi svolti;

f) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore;

g) tracciati della formazione svolta in modalità e learning;

h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;

i) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;

l) coordinate bancarie dell'impresa.

3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto venga superato, il piano dei costi verrà riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o più documenti giustificativi delle attività o dei costi sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di 15 giorni. Decorso tale termine di tempo, l'istruttoria verrà conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile.

4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, procede, entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione online delle domande, alla verifica dei requisiti di ammissibilità e comunica ai richiedenti, tramite posta elettronica certificata, l'eventuale esclusione. Successivamente la Commissione, valutati gli esiti dell'attività istruttoria sulle rendicontazioni presentate, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, per i conseguenti adempimenti.

5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle attività istruttorie, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 4.

Verifiche, controlli e revoca dai contributi

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, durante la loro effettuazione o al termine, e di controllare l'esatto adempimento dei costi sostenuti per l'iniziativa, anche attraverso la verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione.

2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009 provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di:

a) accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto;

b) mancata effettuazione del corso nella data e nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 6;

c) dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero di mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi.

3. Nel caso in cui il contributo fosse già erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.

4. In caso di presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3, comma 2, l'impresa è tenuta a trasmettere alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, almeno 30 giorni prima della scadenza della garanzia stessa, le fatture quietanzate corredate di copia del bonifico dei versamenti effettuati a favore dell'ente di formazione. In caso di mancato adempimento la medesima Direzione generale procede con l'escussione della garanzia, fatti salvi i diritti di regresso del fideiussore nei confronti del debitore.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2015

Registrato alla Corte dei conti il 31-8-2015

Ufficio controllo atti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'ambiente della Tutela del Territorio e del Mare registro n. 1 foglio n. 3101

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