MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 4 agosto 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2010)

 

Modalità di attuazione dell'articolo 5, comma 7-octies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di trasporto di merci.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

...omissis...

Emana il seguente decreto:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 5, c. 7-octies, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25 (1), le risorse di cui al D.PR. 11 aprile 2006, n. 205, non ancora utilizzate possono essere destinate anche ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.

2. Le risorse disponibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 destinabili ad interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, derivanti da somme che non saranno erogate a valere su impegni già assunti e da impegni da assumere, sono allo stato quantificate come segue:

- 17 milioni di euro a valere su risorse impegnate per l'anno finanziario 2008 [9,3 milioni di euro per minori erogazioni ex art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 e 7,7 milioni di euro ex art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006], 14 milioni di euro a valere su risorse impegnate per l'anno finanziario 2009 [6,3 milioni di euro per minori erogazioni ex art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 e 7,7 milioni di euro ex art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006], 7,7 milioni di euro a valere su risorse ex art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 relative all'anno finanziario 2010, non ancora impegnate, per un totale disponibile pari a € 38.700.000.

3. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità provvederà alla definitiva quantificazione dell'effettiva disponibilità di risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 non appena concluse le procedure per la determinazione delle erogazioni da attribuire ai sensi dell'art. 3, comma 2-ter della legge n. 265/2002 (2).

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 150, 764; I.L.P. 2010, pagg. 202, 501.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 3476; I.L.P. 2002, pag. 2550.

Art. 2.

1. Una parte delle risorse di cui all'art. 1, per un importo non superiore a 13 milioni di euro, è destinata al completamento dell'erogazione dei contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi destinati all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione, attivati con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sulla base della graduatoria stilata dalla competente Commissione ministeriale.

2. Le rimanenti risorse di cui all'art. 1, per un importo non inferiore a 25,7 milioni di euro, sono destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro come definiti dall'art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

1. Nelle more della quantificazione di cui all'art. 1, comma 3, la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 settembre 2010, provvederà a dettare le modalità operative per l'erogazione delle risorse residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro.

2. La disciplina delle modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, da effettuare tenendo conto - ove applicabili - delle disposizioni di cui al D.P.R. 11 aprile 2006, n. 205, avverrà sulla base dei seguenti criteri:

a) la destinazione dovrà avvenire nei confronti di imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario che, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, manterranno in essere un volume di traffico, in termini di treni*Km percorsi sulla rete nazionale, non inferiore all'80% di quello effettuato nel corso del 2009 e si impegnino a mantenere tale volume per il biennio successivo;

b) tale requisito dovrà essere comprovato - nel corso del biennio - con l'acquisizione di contratti conclusi con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi; tale documentazione sarà presentata al Ministero il quale procederà a quantificare, entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti, il contributo spettante in ragione dei treni*km contrattualizzati e a concedere un anticipo, sulla base delle dichiarazioni rese nella misura del 20% del contributo stesso.

L'anticipazione sarà concessa ai richiedenti previo rilascio di garanzia fidejussoria di importo pari all'anticipazione ricevuta e con l'obbligo di restituire l'acconto in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto, ovvero di mancata dichiarazione di compatibilità della Commissione europea ai sensi del successivo art. 3;

c) l'ammontare del contributo è fissato in un massimo di € 2 per ogni treno*km effettivamente percorso sulla rete nazionale nei 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sarà liquidato a consuntivo dell'annualità, entro i successivi 60 giorni, ove sia rispettato il requisito di cui al precedente punto a);

d) in relazione alle effettive disponibilità finanziarie potranno essere previste ipotesi di premialità, a consuntivo dell'anno oggetto di contributo, fino ad un ulteriore 30% dell'ammontare di cui al precedente punto c), per incrementi di volume di servizi commissionati rispetto al 2009;

e) nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali, la contribuzione complessiva, tenuto conto anche di tali ulteriori contributi, non potrà eccedere il 30% del costo sostenuto;

f) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verifica, per i 12 mesi successivi a quelli di concessione dei contributi, il mantenimento in termini di treni*km dei contratti di servizio di trasporto. In caso di diminuzione di treni*km effettuati provvederà al recupero proporzionale del contributo erogato. Il decreto di cui al c. 1 stabilisce le modalità operative per l'effettuazione delle verifiche e per l'eventuale recupero del contributo.

3. Per i profili connessi all'espletamento dell'attività di istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrà avvalersi, mediante apposita convenzione, della Società Rete Autostrade Mediterranee p.A, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78/2009 convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (3). I relativi oneri sono a carico delle somme di cui all'art. 2, c. 2, nel limite del 2% delle risorse destinate agli interventi previsti dal presente articolo.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pagg. 1892, 2228; I.L.P. 2009, pagg. 1284, 1605.

Art. 4.

1. L'erogazione dei benefici di cui all'art. 3 del presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, 3° paragrafo del Trattato istitutivo dell' Unione europea, in materia di Aiuti di Stato.

2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

Registrato alla Corte dei conti il 15-9-2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 266

 

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