MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 4 dicembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002)

 

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco - Misure per il 3° quadrimestre dell'anno 2002 - Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 1° quadrimestre dell'anno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

...omissis...

Decreta:

ISTITUZIONE FONDO NAZIONALE

ECOPUNTI CONTO TERZI ANNO 2002

Art. 1.

1. E' costituito un fondo nazionale ecopunti conto terzi per l'anno 2002 cui affluiscono:

a) 98.371 ecopunti facenti parte della riserva comunitaria per l'anno 2002 ed attribuiti all'Italia dalla commissione;

b) gli ecopunti facenti parte del contingente 2002 che al 13 dicembre 2002 non sono stati distribuiti alle singole imprese;

c) gli ecopunti facenti parte del contingente 2002 assegnati ad imprese che non hanno effettuato, al 13 dicembre 2002, alcun transito attraverso il territorio austriaco registrato al sistema elettronico di rilevazione.

Art. 2.

1. A partire dal 14 dicembre 2002 accedono al fondo nazionale ecopunti conto terzi:

a) le imprese che al 13 dicembre 2002 hanno terminato la propria assegnazione di ecopunti;

b) le imprese che terminano gli ecopunti loro assegnati nel periodo di vigenza del fondo;

c) le imprese di cui al punto c) del precedente art. 1.

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 paragrafo 1, lettera c), le imprese che al 13 dicembre hanno ancora degli ecopunti possono continuare ad utilizzarli fino ad esaurimento.

2. A partire dal 14 dicembre 2002, salvo che per quanto previsto dall'art. 13 del decreto dirigenziale 29 luglio 2002 (18) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002 (trasporti eccezionali), nessuna assegnazione di ecopunti, relativa al contingente 2002, verrà effettuata a favore di singole imprese.

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(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 3157.

RIPARTIZIONE CONTINGENTE

ECOPUNTI 1° QUADRIMESTRE 2003

Art. 4.

1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco è, per il 1° quadrimestre 2003, pari a 1.025.363.

2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che, nel corso dell'anno 2002, hanno ottenuto, a qualsiasi titolo, un'assegnazione di ecopunti, è riservata, per il 1° quadrimestre 2003, una quota pari a 976.228 ecopunti (95,21% dell'assegnazione quadrimestrale). Di tale quota 1.600 ecopunti sono destinati alle imprese di cui al successivo art. 5, comma 5.

3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è riservata, per il 1° quadrimestre 2003, una quota pari a 29.735 ecopunti (2,90% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.

4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che nel corso dell'anno 2002 non hanno ottenuto alcuna assegnazione di ecopunti, è riservata, per il 1° quadrimestre 2003, una quota pari a 8.650 ecopunti (0,84% dell'assegnazione quadrimestrale).

5. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che durante il periodo settembre - dicembre 2002 hanno utilizzato, per transitare attraverso il territorio austriaco, il sistema del trasporto ferroviario combinato accompagnato è riservata, per il 1° quadrimestre 2003 una quota pari a 10.250 ecopunti (1% dell'assegnazione quadrimestrale).

6. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali è riservata, per il 1° quadrimestre 2003, una quota pari a 500 ecopunti (0,05% dell'assegnazione quadrimestrale).

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI

(COSIDDETTE IMPRESE VECCHIE)

Art. 5.

Criteri di calcolo dell'assegnazione

1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi indicate all'art. 4, comma 2 del presente decreto, viene determinata, a favore di ciascuna impresa, per il quadrimestre dell'anno 2003, calcolando il numero medio dei transiti effettuati dall'impresa interessata nel 1° quadrimestre dell'anno 2001 e dell'anno 2002; la cifra così ottenuta viene moltiplicata per 6,02. Condizione indispensabile per aver titolo all'assegnazione è che l'impresa interessata abbia effettuato almeno un viaggio di transito attraverso il territorio austriaco registrato al sistema elettronico di rilevazione dei transiti nel corso del 1° quadrimestre 2002.

2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione:

a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento, per intero, degli ecopunti dovuti (cosiddetti transiti "in nero");

b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali).

3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai precedenti commi viene ridotta di una quota pari alla media degli ecopunti corrispondenti ai transiti "in nero" effettuati dall'impresa nel 1° quadrimestre dell'anno 2001 e nel 1° quadrimestre dell'anno 2002. La riduzione non potrà, comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 1° quadrimestre dell'anno 2001 e nel 1° quadrimestre dell'anno 2002 sono quelli registrati nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti.

5. Le imprese che hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto direttoriale 12 aprile 2002 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2002 e degli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto direttoriale 29 luglio 2002 (19) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002 (cosiddette imprese nuove 2002) otterranno per il 1° quadrimestre 2003, a titolo forfettario, 50 ecopunti, nell'ambito della quota indicata al comma 2 del precedente art. 4.

6. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di assumere eventuali provvedimenti in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.

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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 1882.

Art. 6.

Criteri di correzione dell'assegnazione

1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese indicate all'art. 4, comma 2 del presente decreto superi, per il 1° quadrimestre dell'anno 2003, il numero totale degli ecopunti ad esse riservati, la quota di ecopunti spettante a ciascuna impresa per il 1° quadrimestre nell'anno 2003, calcolata in base ai criteri esposti nel precedente art. 5, viene ridotta di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni delle singole imprese e il numero degli ecopunti ad esse riservati.

2. Alle imprese, che in base ai criteri esposti nell'art. 5 e nel comma 1 del presente articolo dovessero aver titolo ad una quota inferiore a 50 ecopunti, verrà attribuita, secondo le modalità di rilascio indicate nel presente decreto, una quota di ecopunti, per il 1° quadrimestre 2003 pari a 50, nei seguenti casi:

a) il parco veicolare, registrato al sistema elettronico di rilevazione dei transiti, comprende esclusivamente veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;

b) la domanda di rinnovo, redatta ai sensi del successivo art. 7, contiene un'autorizzazione esplicita alla cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione dei transiti di tutti i veicoli registrati a nome dell'impresa stessa aventi un Cop-dokument attestante un consumo superiore a 6 ecopunti;

c) successivamente alla comunicazione dell'assegnazione e, avendo omesso di farlo nella domanda di rinnovo, l'impresa interessata presenta, secondo l'allegato 7 al presente decreto, una richiesta di cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione dei transiti di tutti i veicoli registrati a proprio nome aventi un Cop-dokument attestante un consumo superiore a 6 ecopunti.

Art. 7.

Modalità di richiesta

1. Le imprese indicate all'art. 4, comma 2 e all'art. 5, comma 5 del presente decreto interessate ad ottenere l'assegnazione della quota di ecopunti loro spettante per il 1° quadrimestre 2003, secondo le modalità indicate al successivo art. 8, debbono, a tal fine, presentare apposita domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La domanda di cui al comma precedente, redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto e corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale n. 4028 (imposta di bollo) deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci, n. 36 - 00157 Roma.

3. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalità previste dai precedenti commi, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per il 1° quadrimestre 2003 di una quota pari al 30%.

4. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalità previste dai comma 1 e 2 del presente articolo, tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per il 1° quadrimestre 2003 di una quota pari al 60%.

5. Le imprese che presentano domanda oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale si vedranno rifiutata l'assegnazione degli ecopunti per il 1° quadrimestre 2003.

Art. 8.

Modalità di rilascio

1. Alle imprese che usufruiscono del fondo nazionale ecopunti conto terzi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto verrà assegnata la quota di ecopunti loro spettante per il 1° quadrimestre 2003, sulla base della domanda di rinnovo di cui al precedente art. 7, a partire dal momento in cui la dotazione del fondo scende sotto la quota di 20.000 ecopunti e, comunque, non oltre il 27 gennaio 2003.

2. L'assegnazione della quota per il 1° quadrimestre 2003 alle imprese di cui al comma precedente, secondo le modalità riportate al successivo comma 4, avverrà in base allo stesso ordine cronologico con cui le imprese stesse sono entrate nel fondo.

3. L'assegnazione della quota per il 1° quadrimestre 2003 alle imprese che non usufruiscono del fondo nazionale ecopunti durante il periodo della sua vigenza avverrà, sulla base della domanda di rinnovo di cui al precedente art. 7 e secondo le modalità del successivo comma 4, al momento dell'esaurimento degli ecopunti in loro disponibilità e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2003.

4. La quota di ecopunti, calcolata in base ai criteri contenuti negli articoli 5 e 6 del presente decreto, attribuita per il quadrimestre 2003 alle imprese che presentano domanda di rinnovo ai sensi del precedente art. 7, sarà rilasciata in due parti, la prima, per una quantità pari al 40% dell'assegnazione spettante, secondo quanto indicato ai precedenti commi del presente articolo, la seconda, a saldo, al momento del raggiungimento di una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti già assegnati per l'anno 2003 e, comunque, nell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione dell'operazione di assegnazione.

5. In deroga a quanto previsto al precedente comma, l'assegnazione della quota spettante per il 1° quadrimestre 2003 avverrà in un'unica soluzione per quelle imprese che si vedranno attribuire una quantità di ecopunti pari o inferiore a 250.

6. L'effettuazione delle operazioni di attribuzione indicate ai commi precedenti verrà resa nota a ciascuna impresa mediante apposita comunicazione.

Art. 9.

Certificati di registrazione

1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul conto corrente postale 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

2. La registrazione al sistema elettronico di rilevazione dei transiti di veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 4, comma 2, del presente decreto, è possibile per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 5 ecopunti.

3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 6 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.

4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 4, comma 2, del presente decreto, che per il 1° quadrimestre dell'anno 2003 hanno titolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione.

5. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente, che al momento della domanda risultano essere titolari di tre certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

6. E' consentita, per le imprese di cui al comma 4 del presente articolo, che al momento della domanda risultano essere titolari di più di tre certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dai sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO

Art. 10.

Modalità di richiesta e di rilascio

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco nel corso dell'anno 2003 possono presentare domanda, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e senza alcun termine temporale, per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio.

2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale n. 4028 (imposta di bollo) deve essere presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

3. Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti commi del presente articolo riceveranno una comunicazione contenente l'autorizzazione ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2003, entro i limiti di consistenza del fondo indicati, per quanto riguarda il 1° quadrimestre 2003, all'art. 4, comma 3 del presente decreto.

4. Le imprese che non sono registrate nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 2, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta ai sensi del successivo art. 11, comma 1. I veicoli per i quali si richiede il certificato di registrazione non possono avere un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.

Art. 11.

Certificati di registrazione

1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, ccorredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5.16 sul conto corrente postale 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

2. La registrazione al sistema elettronico di rilevazione dei transiti di veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è possibile per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 5 ecopunti.

3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 6 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.

4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

5. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI

(COSIDDETTE IMPRESE NUOVE)

Art. 12.

Modalità di richiesta e requisiti

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che rientrano tra quelle indicate all'art. 4, comma 4 del presente decreto e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti per il 1° quadrimestre 2003 debbono presentare apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:

a) licenza comunitaria;

b) possesso alla data di pubblicazione del presente decreto di almeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6;

c) aver effettuato nel corso del periodo luglio - novembre dell'anno 2002 viaggi, mediante autorizzazioni, per trasporti da/per o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.

3. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, redatta secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale n. 4028 (imposta di bollo) deve essere presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

4. L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 3, deve presentare una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5.16 sul conto corrente postale 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda potrà riguardare un massimo di due veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6.

Art. 13.

Criteri di attribuzione degli ecopunti

1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e 4 del precedente art. 12 e che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 2 dello stesso articolo otterranno per il 1° quadrimestre 2003 una quota di ecopunti pari a 50.

2. Qualora la quota di ecopunti indicata all'art. 4, comma 4 del presente decreto non fosse sufficiente per tutte le imprese richiedenti, si procederà all'assegnazione degli ecopunti previsti dal comma precedente secondo l'ordine di protocollazione delle domande fino all'esaurimento della quota riservata.

3. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell'assegnazione degli ecopunti.

Art. 14.

Modalità di rilascio

1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 13 spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 12 verrà rilasciata in un unica soluzione e sarà disponibile a partire dall'1 febbraio 2003.

2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti verrà inviata alle imprese interessate insieme ai certificati di registrazione dei veicoli per i quali è stata presentata domanda ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del presente decreto.

Art. 15.

Certificati di registrazione

1. Le imprese che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del presente decreto non possono essere titolari di più di due certificati di registrazione.

2. E' consentita per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

MISURA DI PROMOZIONE DEL TRASPORTO

FERROVIARIO COMBINATO ACCOMPAGNATO

Art. 16.

Modalità di calcolo dell'assegnazione

1. Alle imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto terzi che nel periodo 1 settembre-31 dicembre 2002 hanno utilizzato per transitare attraverso il territorio austriaco il sistema del trasporto ferroviario combinato accompagnato, riceveranno, nei limiti della quota riservata a questo scopo, secondo le modalità indicate ai successivi articoli, 5 ecopunti per ogni viaggio.

Art. 17.

Modalità di richiesta e di attribuzione

1. Le imprese interessate dovranno presentare, per l'ottenimento degli ecopunti di cui al precedente articolo, apposita richiesta redatta secondo l'allegato 5 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo). La domanda dovrà essere presentata, inderogabilmente, nel periodo dall'1 al 28 febbraio 2003, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

2. Alla domanda di cui al comma precedente dovrà essere allegata la documentazione (copia delle lettere di vettura ferroviarie debitamente timbrate dal gestore del servizio) attestante l'effettuazione, nel periodo indicato al precedente comma, dei viaggi su ferrovia, per l'attraversamento del territorio austriaco, mediante il sistema del trasporto combinato accompagnato.

3. Ciascuna impresa non potrà presentare più di una richiesta per l'ottenimento degli ecopunti di cui all'art. 16 del presente decreto.

4. Verranno prese in considerazione unicamente le richieste che si riferiscono all'effettuazione di un minimo di 10 viaggi.

5. Verranno premiati, secondo le modalità di calcolo del precedente art. 16, un massimo di 50 viaggi.

6. Le imprese che non sono registrate nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 1, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul conto corrente postale 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. I veicoli per i quali si richiede il certificato di registrazione, massimo due, non possono avere un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.

7. Le imprese richiedenti otterrano un'assegnazione di ecopunti calcolata secondo i criteri indicati al precedente art. 16 e nei limiti di quanto riportato ai commi 4 e 5 del presente articolo.

8. Qualora la quota di ecopunti indicata all'art. 4, comma 5, del presente decreto non fosse sufficiente per tutte le imprese richiedenti, si procederà all'assegnazione degli ecopunti secondo l'ordine di protocollazione delle domande fino all'esaurimento della quota riservata.

9. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell' assegnazione degli ecopunti.

Art. 18.

Modalità di rilascio

1. La quota di ecopunti spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 17, verrà rilasciata in un'unica soluzione e sarà disponibile a partire dall'1 marzo 2003.

2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti verrà inviata alle imprese interessate.

3. Le imprese di cui al comma 6 dei precedente articolo riceveranno, oltre alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione di ecopunti anche i certificati di registrazione richiesti.

TRASPORTI ECCEZIONALI

Art. 19.

1. Le imprese che hanno necessità di effettuare trasporti eccezionali attraverso il territorio austriaco e che non hanno ottenuto una quota di ecopunti per il 1° quadrimestre 2003 o che, avendola ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda, redatta secondo l'allegato 6 al presente decreto.

2. La domanda, contenente l'indicazione della data di entrata in territorio austriaco del veicolo che effettua il trasporto eccezionale, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale n. 4028 (imposta di bollo), deve essere presentata, inderogabilmente, almeno 10 giorni prima della data di effettuazione del transito, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

3. Le domande che non siano presentate almeno entro il decimo giorno precedente la data prevista per l'effettuazione del trasporto eccezionale verranno respinte.

4. Nel caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un veicolo non registrato al sistema elettronico di rilevazione, l'impresa interessata dovrà provvedere, contemporaneamente alla domanda di cui al precedente comma, ad inviare una domanda per il rilascio del certificato di registrazione necessario per l'installazione dell'ecopiastrina, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul conto corrente postale 9001 (diritti).

5. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ufficio competente dell'ex unità operativa APC3 provvederà all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di ecopunti necessario per l'effettuazione del transito attraverso il territorio austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione del transito rimangono a disposizione per i tre giorni successivi alla data indicata nella richiesta, dopo di che verranno tolti, se non utilizzati. L'impresa interessata riceverà comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti ed, eventualmente, avendo presentato domanda ai sensi del precedente comma 4, il certificato di registrazione del veicolo.

6. L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del trasporto eccezionale deve inviare, entro quindici giorni dall'effettuazione del transito, all'ufficio competente dell'unità operativa APC3, al fine di comprovare l'effettivo svolgimento del trasporto eccezionale, una copia dell'autorizzazione al trasporto eccezionale o dell'attestazione di transito timbrata dal concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.

7. Nel caso non venga prodotta la documentazione richiesta dal precedente comma, l'impresa in questione si vedrà rifiutata ogni altra successiva richiesta di assegnazione di ecopunti per l'effettuazione di trasporti eccezionali in transito sul territorio austriaco.

8. Nel corso del 1° quadrimestre 2003, nell'ambito della quota riservata prevista all'art. 4, comma 6, del presente de-creto, non potranno essere rilasciati ecopunti ad una stessa impressa per più di 10 trasporti eccezionali.

ULTERIORI PROVVEDIMENTI

Art. 20.

Cancellazione imprese dal sistema elettronico di rilevazione

1. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica verranno cancellate dal sistema elettronico di rilevazione dei transiti attraverso il territorio austriaco le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi che:

a) nel corso dell'anno 2002 non hanno presentato alcuna domanda di rinnovo dell'assegnazione di ecopunti;

b) avendo presentato domanda di rinnovo dell'assegnazione di ecopunti non ne hanno ricevuti, non avendone titolo.

NORME GENERALI

Art. 21.

Infrazioni

1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione dell'autotrasporto internazionale di merci che può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potrà comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari.

Art. 22.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594 (20), riguardante i procedimenti di competenza del dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà disponibile anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo: www.trasportinavigazione.it Sullo stesso sito è disponibile anche la circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose riguardante i certificati di registrazione.

Roma, 4 dicembre 2002

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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 54.

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