MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 4 novembre 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015)

 

Adozione delle Tariffe per i servizi resi dal Corpo delle Capitanerie di porto per le procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'articolo 6 nonchè alle visite di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attività svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto per:

a) le procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541;

b) le visite di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico dell'armatore e le relative Tariffe sono quelle stabilite nell'allegato 1 allo stesso e sono aggiornate ogni 2 anni con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. L'aggiornamento biennale di cui al comma 1 assorbe, altresì, gli eventuali scostamenti delle Tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attività.

3. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento dovuto per le attività previste dall'art. 1 si effettua prima dell'erogazione delle prestazioni, mediante versamento alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento è specificato:

a) il riferimento agli articoli 5 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 e 6 e 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, a seconda dei casi;

b) l'Amministrazione che effettua le prestazioni: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

c) l'imputazione della somma al Capo XV - Capitolo 3570, art. 2, dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 novembre 2015

Registrato alla Corte dei conti il 2-12-2015

Ufficio di controllo atti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, registro n. 1, foglio n. 3476

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Allegato 1

Art. 2.

Tariffe per i servizi resi dal Corpo delle Capitanerie di porto per le procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'art. 6 nonchè alle visite di cui all'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541:

attività di cui all'art. 6 (certificato) Tariffa € 79,98;

attività di cui all'art. 7 (visite) Tariffa € 293,31.

 

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