MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 6 febbraio 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2006)

 

Modifiche al decreto del Ministro della Marina Mercantile 3 maggio 1984, recante norme per gli allibi di oli minerali e di gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas.

IL COMANDANTE GENERALE

DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

...omissis...

Decreta:

Articolo unico

1. Il decreto del Ministro della Marina Mercantile 3 maggio 1984 (81), è modificato nel modo seguente:

a) all'art. 1, comma 3, dopo la parola: "isobutano" è inserita la seguente: "metano,";

b) all'art. 3, punto 9), le parole: "l'art. 24" sono sostituite dalle seguenti: "l'art. 25";

c) all'art. 14, comma 2, dopo la parola: "manichette" sono inserite le seguenti: "o bracci di carico", al comma 3 dopo la parola: "manichette" sono inserite le seguenti: "o dei bracci di carico", al comma 4, ultimo periodo, dopo la parola: "manichette" sono inserite le seguenti: "o dei bracci" e dopo l'ultimo comma è inserito il seguente: "Il sistema di ormeggio deve essere dimensionato in modo tale che i movimenti relativi tra le 2 unità, ormeggiate nelle condizioni ambientali previste, siano compatibili con la flessibilità delle manichette o dei bracci di carico utilizzati.";

d) dopo l'art. 24 è inserito il seguente:

"Art. 25 (Bracci per il trasferimento del carico). - I bracci di carico da impiegare per l'allibo devono essere collaudati dall'Ente tecnico o da un altro registro di classificazione aderente all'International association classification societies (IACS).

I relativi certificati, copia dei quali deve essere conservata a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:

- massima pressione di esercizio;

- minima pressione di esercizio;

- massima temperatura di esercizio;

- minima temperatura di esercizio;

- inviluppo di tutte le posizioni di esercizio della flangia di connessione del braccio di carico, inclusi i limiti di allarme;

- rapporto sugli sforzi nelle diverse condizioni di carico;

- massima velocità del vento ammissibile per l'esercizio;

- certificati dei seguenti test:

- test di bilanciamento;

- test di connessione/sconnessione rapida;

- test del sistema di rilascio in emergenza (se presente);

- test dei circuiti idraulici pressati a 1.5 volte la pressione di progetto.

La flangia di rapida connessione/sconnessione deve essere costruita in accordo ad uno standard riconosciuto.".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2006

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(81) Ved. Boll. Lav. 1984, pag. 1267.

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