MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 febbraio 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2006)
Modifiche al decreto del Ministro della Marina Mercantile 3 maggio 1984, recante norme per gli allibi di oli minerali e di gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas.
IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
...omissis...
Decreta:
Articolo unico
1. Il decreto del Ministro della Marina Mercantile 3 maggio 1984 (81), è modificato nel modo seguente:
a) all'art. 1, comma 3, dopo la parola: "isobutano" è inserita la seguente: "metano,";
b) all'art. 3, punto 9), le parole: "l'art. 24" sono sostituite dalle seguenti: "l'art. 25";
c) all'art. 14, comma 2, dopo la parola: "manichette" sono inserite le seguenti: "o bracci di carico", al comma 3 dopo la parola: "manichette" sono inserite le seguenti: "o dei bracci di carico", al comma 4, ultimo periodo, dopo la parola: "manichette" sono inserite le seguenti: "o dei bracci" e dopo l'ultimo comma è inserito il seguente: "Il sistema di ormeggio deve essere dimensionato in modo tale che i movimenti relativi tra le 2 unità, ormeggiate nelle condizioni ambientali previste, siano compatibili con la flessibilità delle manichette o dei bracci di carico utilizzati.";
d) dopo l'art. 24 è inserito il seguente:
"Art. 25 (Bracci per il trasferimento del carico). - I bracci di carico da impiegare per l'allibo devono essere collaudati dall'Ente tecnico o da un altro registro di classificazione aderente all'International association classification societies (IACS).
I relativi certificati, copia dei quali deve essere conservata a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:
- massima pressione di esercizio;
- minima pressione di esercizio;
- massima temperatura di esercizio;
- minima temperatura di esercizio;
- inviluppo di tutte le posizioni di esercizio della flangia di connessione del braccio di carico, inclusi i limiti di allarme;
- rapporto sugli sforzi nelle diverse condizioni di carico;
- massima velocità del vento ammissibile per l'esercizio;
- certificati dei seguenti test:
- test di bilanciamento;
- test di connessione/sconnessione rapida;
- test del sistema di rilascio in emergenza (se presente);
- test dei circuiti idraulici pressati a 1.5 volte la pressione di progetto.
La flangia di rapida connessione/sconnessione deve essere costruita in accordo ad uno standard riconosciuto.".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2006
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(81) Ved. Boll. Lav. 1984, pag. 1267.