MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 novembre 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2009)

 

Modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale, di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 84.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Finalità, termini di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto, per operazioni poste in essere dopo la data di entrata in vigore del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84 (8), ovvero per operazioni già avviate, ma non concluse, alla data medesima, i seguenti soggetti:

a) raggruppamenti di imprese risultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di autotrasporto;

b) piccole e medie imprese risultanti da fusioni o destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto;

c) piccole e medie imprese che aderiscono a raggruppamenti già esistenti;

d) raggruppamenti che, avendo le caratteristiche delle piccole e medie imprese, provvedano a fondersi fra loro.

Sono esclusi dai contributi i raggruppamenti risultanti da fusioni o conferimenti fra imprese appartenenti al medesimo gruppo, società controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche solo in forma indiretta, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di merci aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti costituiti a norma del Libro V, Titolo VI, Capo I, o del Libro V, Titolo X, Capo II, Sezioni II e II-bis del Codice civile. Le imprese richiedenti devono comprovare il processo di aggregazione, di cui al comma precedente, mediante idonea certificazione rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura. Ciascuna domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le spese per le quali è richiesto il contributo, risultanti dalle fatture indicate in apposito elenco e riferite alle prestazioni di consulenza, ivi comprese l'assistenza legale e quella notarile, connesse al processo di aggregazione, ed all'avviamento delle nuove strutture aziendali, nonchè all'introduzione di sistemi avanzati di gestione aziendale riferiti all'operazione.

3. L'intensità massima del contributo è pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

4. Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (Allegato 1), e devono essere presentate entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, via Giuseppe Caraci, n. 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 1988; I.L.P. 2009, pag. 1848.

Art. 2.

Attività istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attività istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete autostrade mediterranee SPA (RAM).

2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, provvede a valutare gli esiti dell'attività istruttoria compiuta dalla Società RAM, e, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, ammette le imprese al beneficio collocandole in apposito elenco, e dandone comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti. Tale comunicazione è dovuta anche in caso di non accoglimento della domanda da parte della Commissione stessa.

3. L'erogazione del contributo avverrà, in ogni caso, nei limiti della capienza del fondo richiamato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2009, pari a 9 milioni di euro.

A tal fine, ove, al termine degli adempimenti istruttori, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili, al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi sarà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto.

4. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al comma 2, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovrà essere utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (Allegato 2).

Art. 3.

Revoca dai contributi

1. Le imprese che hanno fruito dei contributi di cui al presente decreto, sono obbligate alla loro restituzione, in caso di scioglimento del raggruppamento risultante dal processo di aggregazione, entro il 3° anno dall'erogazione dei contributi stessi.

Roma, 6 ottobre 2009

Allegati 1 e 2 ...omissis...

 

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