MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 8 marzo 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2006)

 

Determinazione del valore della componente del reddito, percepita sotto forma di concessione gratuita di viaggio dai dipendenti del settore ferroviario, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (19).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

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Decreta:

Articolo unico

1. Ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente percepita sotto forma di concessione gratuita di viaggio dei dipendenti del settore ferroviario, ed a parziale modifica del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 ottobre 2004 (20), si applica l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero chilometro pari a € 0,048 come desunto dal Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti riferito all'anno 2003, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri.

2. Il presente decreto ha vigore, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di sua emanazione.

Roma, 8 marzo 2006

Registrato alla Corte dei conti il 6-4-2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 262

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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 657.

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