MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 ottobre 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2003)

 

Autotrasporto internazionale di merci Italia-Svizzera. Prime disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'anno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Le imprese che hanno utilizzato almeno due autorizzazioni al mese in media nel periodo che va dall'1 ottobre 2002 al 30 settembre 2003, con un minimo di 24 autorizzazioni, possono ottenere l'attribuzione di una quota Svizzera pari al 70%, arrotondato per eccesso, del numero di autorizzazioni utilizzate.

Le autorizzazioni valutate ai fini dell'attribuzione delle quote svizzere saranno solo quelle utilizzate entro il 30 settembre 2003 e restituite entro e non oltre il 23 ottobre 2003.

Le autorizzazioni sono attribuite alle imprese in due parti, la prima delle quali corrispondente al 50% dell'intero quantitativo attribuito.

Per ottenere la restante parte l'impresa dovrà restituire utilizzato il 60% della prima parte di autorizzazioni e dovrà richiedere il saldo entro il 30 giugno 2004; qualora la domanda per ottenere la seconda parte dovesse pervenire oltre la data prevista, il numero di autorizzazioni attribuito sarà ridotto in parcentuale rapportando la quantità delle autorizzazioni al periodo dell'anno rimanente rispetto alla data in cui la richiesta di saldo verrà presentata.

Art. 2.

Le domande per ottenere l'attribuzione delle quote Svizzere devono essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande devono essere redatte secondo l'allegato 1, per le autorizzazioni di tipo B (per veicoli a vuoto) e l'allegato 2, per le autorizzazioni di tipo A.

Le domande devono essere corredate dell'attestazione di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (un versamento per ogni 100 autorizzazioni) e di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 ed indirizzate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri, Direzione generale APC-Ex APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

Art. 3.

Le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni in quota per l'anno 2004 non possono ottenerne di nuove se non hanno restituito utilizzato almeno l'80% dell'intera quota ottenuta.

Le imprese che intendono ottenere autorizzazioni a titolo precario per l'anno 2004 possono presentare domanda per ottenere autorizzazioni redatta secondo gli schemi (allegati 3 e 4), allegando le attestazioni di versamento secondo quanto indicato nell'art. 3, comma 3.

Gli ulteriori rilasci avverranno applicando l'art. 7 del decreto dirigenziale del 7 aprile 2000 (19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000.

La quantificazione delle autorizzazioni verrà fatta sulla base della tabella allegata al presente decreto (allegato 5).

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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 1548.

Art. 4.

L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo per valutare eventuali situazioni di scarso o irregolare utilizzo delle autorizzazioni, al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.

Art. 5.

Il testo del presente decreto è disponibile nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo: www.infrastrutturetrasporti.it

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594 (20), riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 8 ottobre 2003

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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 54.

Allegati ...omissis...

 

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