MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 aprile 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2003)
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 2° quadrimestre dell'anno 2003.
IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
...omissis...
Decreta:
RIPARTIZIONE CONTINGENTE ECOPUNTI
1° QUADRIMESTRE 2003
Art. 1.
1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco è, per il 2° quadrimestre 2003, pari a € 1.025.363.
2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che, nel corso dell'anno 2002, hanno ottenuto, a qualsiasi titolo, un'assegnazione di ecopunti, è riservata, per il 2° quadrimestre 2003, una quota pari a 976.228 ecopunti (95,21% dell'assegnazione quadrimestrale).
3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è riservata, per il 2° quadrimestre 2003, una quota pa-ri a 29.735 ecopunti (2,90% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.
4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che nel corso dell'anno 2002 e nel 1° quadrimestre dell'anno 2003 non hanno ottenuto alcuna assegnazione di ecopunti, è riservata, per il 2° quadrimestre 2003, una quota pari a 8.650 ecopunti (0,84% dell'assegnazione quadrimestrale).
5. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che durante il periodo gennaio-aprile 2003 hanno utilizzato, per transitare attraverso il territorio austriaco, il sistema del trasporto ferroviario combinato accompagnato è riservata, per il 2° quadrimestre 2003, una quota pari a 10.250 ecopunti (1% dell'assegnazione quadrimestrale).
6. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali è riservata, per il 2° quadrimestre 2003, una quota pari a 500 ecopunti (0,05% dell'assegnazione quadrimestrale).
7. La quota di ecopunti indicata al precedente comma 5, verrà integrata, nel caso fosse insufficiente a soddisfare tutte le richieste presentate ai sensi dei successivi articoli 13, 14 e 15, con gli ecopunti, eventualmente, residui dalla quota indicata al precedente comma 4.
AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI
(COSIDDETTE IMPRESE VECCHIE)
Art. 2.
Criteri di calcolo dell'assegnazione
1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto, viene determinata, a favore di ciascuna impresa, per il 2° quadrimestre dell'anno 2003, calcolando il numero medio dei transiti effettuati dall'impresa interessata nel 2° quadrimestre dell'anno 2001 e dell'anno 2002; la cifra così ottenuta viene moltiplicata per 6,02. Condizione indispensabile per aver titolo all'assegnazione è che l'impresa interessata abbia effettuato almeno un viaggio di transito attraverso il territorio austriaco registrato al sistema elettronico di rilevazione dei transiti nel corso del 2° quadrimestre 2002.
2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione:
a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento degli ecopunti dovuti (cosiddetti transiti "in nero");
b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali).
3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai precedenti commi viene ridotta di una quota pari alla media degli ecopunti corrispondenti ai transiti "in nero" effettuati dall'impresa nel 2° quadrimestre dell'anno 2001 e nel 2° quadrimestre dell'anno 2002. La riduzione non potrà, comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 2° quadrimestre dell'anno 2001 e nel 2° quadrimestre dell'anno 2002 sono quelli registrati nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti.
5. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di assumere eventuali provvedimenti in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.
Art. 3.
Criteri di correzione dell'assegnazione
1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto superi, per il 2° quadrimestre dell'anno 2003, il numero totale degli ecopunti ad esse riservati, la quota di ecopunti spettante a ciascuna impresa per il 2° quadrimestre dell'anno 2003, calcolata in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, viene ridotta di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni delle singole imprese e il numero degli ecopunti ad esse riservati.
2. Verrà attribuita, per il 2° quadrimestre 2003, nell'ambito della quota prevista dall'art. 1, comma 2, del presente decreto un'assegnazione di 50 ecopunti alle imprese che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) in base ai criteri esposti nell'art. 2 e nel comma 1 del presente articolo hanno titolo ad una quota di ecopunti inferiore a 50, ma il parco veicolare, registrato al sistema elettronico di rilevazione dei transiti, comprende esclusivamente veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;
b) presentano, avendo omesso di farlo ai sensi del D.D. 4 dicembre 2002 (56), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002, una domanda di rinnovo, redatta secondo quanto previsto dal successivo art. 4, contenente un'autorizzazione esplicita alla cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione dei transiti di tutti i veicoli registrati a nome dell'impresa stessa aventi un Cop-dokument attestante un consumo superiore a 6 ecopunti;
c) successivamente alla comunicazione dell'assegnazione per il 2° quadrimestre 2003 presentano, secondo l'allegato 7 al presente decreto, una richiesta di cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione dei transiti di tutti i veicoli registrati a proprio nome aventi un Cop-dokument attestante un consumo superiore a 6 ecopunti;
d) hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 12 del D.D. 29 luglio 2002 (57), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002 (cosiddette imprese nuove 2002) oppure ai sensi degli articoli 12, 13, 14 e 15 del D.D. 4 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002 (cosiddette imprese nuove 2003).
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(56) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 1291.
(57) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 3157.
Art. 4.
Modalità di richiesta
1. Le imprese indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto che hanno presentato domanda per l'assegnazione della quota di ecopunti loro spettante per il 1° quadrimestre 2003 e le imprese indicate all'art. 3, comma 2, lettera d), del presente decreto otterranno automaticamente, secondo le modalità di rilascio indicate al successivo art. 5, la quota di ecopunti loro spettante per il 2° quadrimestre 2003.
2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, che non hanno presentato domanda per l'assegnazione degli ecopunti nel 1° quadrimestre 2003, ai sensi del D.D. 4 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002, dovranno presentare, per ottenere l'assegnazione degli ecopunti loro spettante per il 2° quadrimestre 2003, una domanda redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo). Tale domanda deve essere inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalità previste dal precedente comma, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per il 2° quadrimestre 2003, di una quota pari al 30%.
4. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalità previste dal comma 2 del presente articolo, tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per il 2° quadrimestre 2003 di una quota pari al 60%.
5. Le imprese che presentano domanda oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale si vedranno rifiutata l'assegnazione degli ecopunti loro spettante per il 2° quadrimestre 2003.
Art. 5.
Modalità di rilascio
1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei criteri contenuti negli articoli 2 e 3 del presente decreto, spettante, per il 2° quadrimestre 2003, alle imprese indicate all'art. 4, comma 1, del presente decreto ed alle imprese che presentano domanda ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del presente decreto, sarà rilasciata in due parti, la prima, per una quantità pari al 40% dell'assegnazione, al raggiungimento da parte dell'impresa interessata di una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti già assegnati nel corso dell'anno 2003, la seconda, a saldo, al momento dell'ulteriore raggiungimento di una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti già assegnati nel corso dell'anno 2003 e, comunque, nell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione dell'operazione di assegnazione.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, l'assegnazione della quota spettante per il 2° quadrimestre 2003, avverrà in un'unica soluzione per quelle imprese la cui quota spettante sarà pari o inferiore a 250 ecopunti.
3. L'effettuazione delle operazioni di attribuzione indicate ai commi precedenti verrà resa nota a ciascuna impresa mediante apposita comunicazione.
Art. 6.
Certificati di registrazione
1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.
2. La registrazione al sistema elettronico di rilevazione dei transiti di veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è possibile per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 5 ecopunti.
3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 6 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.
4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto, che per il 2° quadrimestre dell'anno 2003, hanno titolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di cinque certificati di registrazione.
5. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente, che al momento della domanda risultano essere titolari di cinque certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a quello del veicolo o dei veicoli di cui si richiede la registrazione.
6. E' consentita, per le imprese di cui al comma 4 del presente articolo, che al momento della domanda risultano essere titolari di più di cinque certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a quello del veicolo o dei veicoli di cui si richiede la registrazione.
7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.
AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO
(COSIDDETTE IMPRESE VECCHIE)
Art. 7.
Modalità di richiesta e di rilascio
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco e che alla data del presente decreto non hanno ancora presentato domanda ai sensi dell'art. 10 del D.D. 4 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002, possono presentare domanda, senza alcun termine temporale, per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio.
2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
3. Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti commi del presente articolo riceveranno una comunicazione contenente l'autorizzazione ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2003, entro i limiti di consistenza del fondo indicati per quanto riguarda il 1° quadrimestre 2003 all'art. 1, comma 3, del presente decreto.
4. Le imprese che non sono registrate nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 2, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta ai sensi del successivo art. 8, comma 1. I veicoli per i quali si richiede il certificato di registrazione non possono avere un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.
Art. 8.
Certificati di registrazione
1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.
2. La registrazione al sistema elettronico di rilevazione dei transiti di ulteriori veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è possibile per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 5 ecopunti.
3. La registrazione di ulteriori veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 6 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari, o superiore a 6.
4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
5. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.
AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI
(COSIDDETTE IMPRESE NUOVE)
Art. 9.
Modalità di richiesta e requisiti
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 4, del presente decreto e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti per il 2° quadrimestre 2003 debbono presentare apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:
a) licenza comunitaria;
b) possesso alla data di pubblicazione del presente decreto di almeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6;
c) aver effettuato nel corso del periodo dicembre 2002-marzo 2003 viaggi, mediante autorizzazioni, per trasporti da/per o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.
3. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, redatta secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
4. L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 3, deve presentare una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda potrà riguardare un massimo di due veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6.
Art. 10.
Criteri di attribuzione degli ecopunti
1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e 4 del precedente art. 9 e che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 2 dello stesso articolo otterranno per il 2° quadrimestre 2003 una quota di ecopunti pari a 50.
2. Qualora la quota di ecopunti indicata all'art. 1, comma 4, del presente decreto non fosse sufficiente per tutte le imprese richiedenti, si procederà all'assegnazione degli ecopunti previsti dal comma precedente secondo l'ordine di protocollazione delle domande fino all'esaurimento della quota riservata.
3. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell'assegnazione degli ecopunti.
Art. 11.
Modalità di rilascio
1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 10 spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 9 verrà rilasciata in un'unica soluzione e sarà disponibile a partire dall'1 giugno 2003.
2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti verrà inviata alle imprese interessate insieme ai certificati di registrazione dei veicoli per i quali è stata presentata domanda ai sensi dell'art. 10, comma 4, del presente decreto.
Art. 12.
Certificati di registrazione
1. Le imprese che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto non possono essere titolari di più di due certificati di registrazione.
2. E' consentita per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a quello del veicolo o dei veicoli di cui si richiede la registrazione.
MISURA DI PROMOZIONE DEL TRASPORTO
FERROVIARIO COMBINATO ACCOMPAGNATO
Art. 13.
Modalità di calcolo dell'assegnazione
1. Alle imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto terzi che nel periodo 1 gennaio-30 aprile 2003 hanno utilizzato per transitare attraverso il territorio austriaco il sistema del trasporto ferroviario combinato accompagnato, riceveranno, nei limiti della quota riservata a questo scopo, determinata secondo il combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 1 del presente decreto e secondo le modalità indicate ai successivi articoli, 5 ecopunti per ogni viaggio.
Art. 14.
Modalità di richiesta e di attribuzione
1. Le imprese interessate dovranno presentare, per l'ottenimento degli ecopunti di cui al precedente articolo, apposita richiesta redatta secondo l'allegato 5 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo). La domanda dovrà essere presentata, inderogabilmente, nel periodo dal 15 maggio al 16 giugno 2003, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.
2. Alla domanda di cui al comma precedente dovrà essere allegata la documentazione (copia delle lettere di vettura ferroviarie debitamente timbrate dal gestore del servizio) attestante l'effettuazione, nel periodo indicato al precedente art. 13, dei viaggi su ferrovia, per l'attraversamento del territorio austriaco, mediante il sistema del trasporto combinato accompagnato.
3. Ciascuna impresa non potrà presentare più di una richiesta per l'ottenimento degli ecopunti di cui all'art. 13 del presente decreto.
4. Verranno prese in considerazione unicamente le richieste che si riferiscono all'effettuazione di un minimo di 10 viaggi.
5. Verranno premiati, secondo le modalità di calcolo del precedente art. 13, un massimo di 50 viaggi.
6. Le imprese che non sono registrate nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 1, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. I veicoli per i quali si richiede il certificato di registrazione, massimo due, non possono avere un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.
7. Le imprese richiedenti otterranno un'assegnazione di ecopunti calcolata secondo i criteri indicati al precedente art. 13 e nei limiti di quanto riportato ai commi 4 e 5 del presente articolo.
8. Qualora la quota di ecopunti risultante dal combinato disposto dei commi 5 e 7 del presente decreto non fosse sufficiente per tutte le imprese richiedenti, si procederà all'assegnazione degli ecopunti secondo l'ordine di protocollazione delle domande fino all'esaurimento della quota riservata.
9. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell'assegnazione degli ecopunti.
Art. 15.
Modalità di rilascio
1. La quota di ecopunti spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 14, verrà rilasciata in un'unica soluzione e sarà disponibile a partire dal 3 luglio 2003.
2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti verrà inviata alle imprese interessate.
3. Le imprese di cui al comma 6 del precedente articolo riceveranno, oltre alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione di ecopunti anche i certificati di registrazione richiesti.
TRASPORTI ECCEZIONALI
Art. 16.
1. Le imprese che hanno necessità di effettuare trasporti eccezionali attraverso il territorio austriaco e che non hanno ottenuto una quota di ecopunti per il 2° quadrimestre 2003 o che, avendola ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda, redatta secondo l'allegato 6 al presente decreto.
2. La domanda, contenente l'indicazione della data di entrata in territorio austriaco del veicolo che effettua il trasporto eccezionale, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo), deve essere presentata, inderogabilmente, almeno dieci giorni prima della data di effettuazione del transito, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci, n. 36 - 00157 Roma.
3. Le domande che non siano presentate almeno entro il decimo giorno precedente la data prevista per l'effettuazione del trasporto eccezionale verranno respinte.
4. Nel caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un veicolo non registrato al sistema elettronico di rilevazione, l'impresa interessata dovrà provvedere, contemporaneamente alla domanda di cui al precedente comma, ad inviare una domanda per il rilascio del certificato di registrazione necessario per l'installazione dell'ecopiastrina, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti).
5. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ufficio competente dell'ex unità operativa APC3 provvederà all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di ecopunti necessario per l'effettuazione del transito attraverso il territorio austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione del transito rimangono a disposizione per i tre giorni successivi alla data indicata nella richiesta, dopo di che verranno tolti, se non utilizzati. L'impresa interessata riceverà comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti ed, eventualmente, avendo presentato domanda ai sensi del precedente comma 4, il certificato di registrazione del veicolo.
6. L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del trasporto eccezionale deve inviare, entro quindici giorni dall'effettuazione del transito, all'ufficio competente dell'ex unità operativa APC3, al fine di comprovare l'effettivo svolgimento del trasporto eccezionale, una copia dell'autorizzazione al trasporto eccezionale o dell'attestazione di transito timbrata dal concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.
7. Nel caso non venga prodotta la documentazione richiesta dal precedente comma, l'impresa in questione si vedrà rifiutata ogni altra successiva richiesta di assegnazione di ecopunti per l'effettuazione di trasporti eccezionali in transito sul territorio austriaco.
8. Nel corso del 2° quadrimestre 2003, nell'ambito della quota riservata prevista all'art. 1, comma 6, del presente decreto, non potranno essere rilasciati ecopunti ad una stessa impresa per più di 10 trasporti eccezionali.
9. Il limite indicato al comma precedente non si applica qualora i viaggi successivi vengano effettuati con veicoli eccezionali per sagoma e/o per massa.
NORME GENERALI
Art. 17.
Infrazioni
1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione dell'autotrasporto internazionale di merci che può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1999, numero 521 (58). La recidiva potrà comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari.
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(58) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 469.
Art. 18.
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà disponibile anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo: www.trasportinavigazione.it Sullo stesso sito è disponibile anche la circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose, riguardante i certificati di registrazione.
Roma, 9 aprile 2003
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