MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 9 settembre 2020.

(Gazzetta Ufficiale n. 288 del 19 novembre 2020)

 

Determinazione dell'entità massima del contributo riconoscibile in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela e disciplina delle modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTURE

E DEI TRASPORTI

 

DI CONCERTO CON

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

...omissis...

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

Oggetto

 

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 93, c. 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Il contributo è erogato, nella forma di rimborso, in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che, dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 18/2020, dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie conformi alle prescrizioni tecniche di cui alle circolari citate in Premessa.

 

Art. 2.

 

Richiedenti

1. Il contributo può essere richiesto dai soggetti che, in forma individuale, societaria associata, svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea e che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto di guida dai sedili riservati alla clientela.

2. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun veicolo che viene dotato di paratia, in proprietà o in locazione finanziaria o detenuto ad altro titolo dai soggetti di cui al comma 1, utilizzato per il servizio di trasporto pubblico non di linea.

 

Art. 3.

 

Contributo per l'acquisto

 

1. Il contributo è erogato mediante rimborso di un importo fino al 50% del costo della paratia divisoria e, comunque, nel limite massimo di € 150 per ciascun veicolo su cui è installata.

2. I contributi sono-assegnati secondo l'ordine temporale di ricezione delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. E' possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma di cui all'art. 4.

Art. 4.

 

Procedura

1. Per accedere al contributo, il richiedente, previa registrazione sulla piattaforma informatica Bonus paratie accessibile direttamente o dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presenta istanza compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa a decorrere dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.

2. L'identità dei richiedenti è verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, denominazione sociale, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, di seguito SPID. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014.

3. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e comunica quanto segue:

a. di esercitare in forma individuale o societaria o associata l'attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea; in caso di esercizio in forma societaria o associata dell'attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea, la dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante;

b. il numero di targa del veicolo o dei veicoli su cui è installata la paratia;

c. il titolo che legittima la disponibilità del veicolo o dei veicoli in capo al richiedente, quale, a titolo esemplificativo, proprietà o locazione finanziaria;

d. che il veicolo su cui viene installata la paratia è destinato in via principale all'attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea;

e. per gli autobus l'avvenuta visita e prova per l'installazione della paratia e conseguente aggiornamento della carta di circolazione;

f. il codice IBAN per l'accredito del rimborso;

g. cognome e nome dell'intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente;

h. l'indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all'erogazione del rimborso.

4. All'istanza devono essere allegate copia della fattura relativa all'acquisto ed installazione della paratia divisoria e copia della dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo della paratia di cui ai modelli allegati alle circolari citate in Premessa.

5. L'applicazione prevede il rilascio, nell'area riservata a ciascun beneficiario registrato, di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.

Art. 5.

 

Rimborso per l'acquisto

1. Ai fini dell'attribuzione del contributo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso SOGEI procede alla verifica della validità e correttezza dei dati relativi al codice fiscale dichiarati dal richiedente ai sensi dell'art. 4 attraverso il collegamento con l'Anagrafe tributaria, e della targa del veicolo, utilizzando apposito elenco fornito dalla Direzione generale per la Motorizzazione aggiornato con cadenza mensile, anche per l'eventuale risoluzione di problematiche connesse al numero di targa inserito.

2. Per ciascun veicolo per cui è stata acquistata e installata la paratia, si provvede al rimborso mediante accredito di un importo fino al 50% del costo della paratia e, comunque, nel limite massimo di € 150, sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono fornite al momento della presentazione dell'istanza di rimborso.

Art. 6.

 

Soggetti attuatori

1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si avvale, mediante stipula di apposite convenzioni, delle società:

a) SOGEI - Società generale d'informatica Spa, ai sensi della normativa in materia di riuso dei programmi informatici, incaricata principalmente delle attività informatiche relative alla piattaforma cui si registrano richiedenti ed attraverso la quale vengono presentate le istanze di rimborso ed in particolare, per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4;

b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, quale gestore delle liquidazioni dei rimborsi richiesti ed in particolare, per le attività di cui all'art. 5.

Art. 7.

 

Controlli

1. Ai fini di effettuare i necessari controlli, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, SOGEI invia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la reportistica necessaria relativa ai richiedenti registrati e a CONSAP la reportistica per la rendicontazione delle richieste di rimborso presentate sulla piattaforma.

2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle paratie installate sui veicoli e trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed a CONSAP, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle richieste di rimborso. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede all'accettazione di ulteriori istanze e dà tempestiva comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 8.

 

Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, di cui all'applicazione web dedicata e inerente lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. I soggetti attuatori di cui all'art. 6 sono designati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quali responsabili del trattamento dei dati con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conformità all'art. 28, Regolamento (UE) n. 2016/679.

3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei princìpi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Nelle convenzioni di cui all'art. 6 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonchè i tempi di conservazioni dei dati.

4. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 6, continua ad avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi della normativa in materia di riuso dei prodotti informatici e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa.

Art. 9.

 

Norme finanziarie

 

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al Capitolo 7271, fino ad esaurimento del fondo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede al versamento a CONSAP delle somme necessarie per dare attuazione all'art. 3 del presente decreto, in misura pari a € 600.000 successivamente alla registrazione della relativa Convenzione, e per la restante somma in misura pari alle richieste di rimborso presentate sulla piattaforma.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

Roma, 9 settembre 2020

Registrato alla Corte dei conti il 18-10-2020

Ufficio controllo atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, foglio n. 3388

 

 

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