MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 19 ottobre 2010 (n. 17/2010).
(Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2010)
Quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2010, debbono corrispondere per l'anno 2011 al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (Deliberazione n. 17/2010).
IL PRESIDENTE
DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE
PER CONTO DI TERZI
...omissis...
Delibera:
Art. 1.
Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2010, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2011 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.
Al fine di agevolare il versamento della quota è in vigore un sistema di pagamento telematico che, attraverso il sito istituzionale del Comitato centrale (www.alboautotrasporto.it), consente la visualizzazione dell'importo dovuto ed il suo pagamento on line sul c/c postale intestato al Comitato centrale, come da istruzioni reperibili sul predetto sito.
In alternativa, l'impresa può provvedere al versamento della quota entro la predetta data del 31 dicembre 2010, attraverso un normale bollettino di versamento che dovrà essere compilato con i dati relativi alla propria posizione, reperibili sul sopra indicato sito web del Comitato centrale.
Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Art. 2.
La quota da versare per l'anno 2011 è stabilita nelle seguenti misure:
| 1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo | € 20,66 |
| 2) Ulteriore quota [in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1)] dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto: | |
| a) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5 | € 5,16 |
| b) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10 | € 10,33 |
| c) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50 | € 25,82 |
| d) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100 | € 103,29 |
| e) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200 | € 258,23 |
| f) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200 | € 516,46 |
| 3) ulteriore quota [in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2)] dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare: | |
| a) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.000 a 11.500 chilogrammi, nonchè per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi | € 5,16 |
| b) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonchè per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi | € 7,75 |
| c) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonchè per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi | € 10,33 |
Art. 3.
La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2011 deve essere conservata, dalle imprese, ai fini degli eventuali controlli, esperibili da parte delle competenti strutture provinciali.
Il Comitato centrale provvede a fornire le necessarie informazioni, relative all'avvenuto versamento della quota da parte delle imprese, alle predette strutture provinciali.
Roma, 19 ottobre 2010