MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 27 gennaio 2005 (n. 1/05).

(Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005)

 

Determinazione della documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività da parte degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212 (18) (Deliberazione n. 1/05).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE

DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE

PER CONTO DI TERZI

...omissis...

Delibera:

 

Art. 1.

Lavoratori subordinati e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato

Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga. Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere stato concluso in data non anteriore a 6 mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

Lavoratore comandato o distaccato

Originale o copia autentica della lettera di comando o di stacco e dell'ultimo foglio paga.

Lavoratore con contratto di somministrazione

Copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l'impresa somministratrice e l'utilizzatore, in corso di |validità.

Lavoratori autonomi e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo autonomo

Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio individuale di paga. Il contratto di lavoro deve essere stato concluso in data non anteriore a 6 mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

Titolare di impresa individuale

Patente di guida, nonchè libretto di circolazione del veicolo condotto.

Socio di società di persone

Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità e non anteriore a 6 mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

Collaboratore familiare

Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e non anteriore a 6 mesi.

Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare dell'impresa che attesti la vigenza dell'iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

Soci di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (19)

Estratto autentico del libro soci non anteriore a 6 mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, l'estratto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il socio fa ancora parte della compagine societaria o del raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

Amministratori di società di capitale

Certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese, con indicazione del Consiglio di amministrazione, in corso di validità e non anteriore a 6 mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi all'amministratore conducente, non risultino mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

Nel caso in cui alla guida del veicolo in disponibilità di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997, non si trovi direttamente il socio, ma un suo addetto, quest'ultimo dovrà recare con sè, ai fini della dimostrazione del rapporto che lo lega al socio, la documentazione prevista, per la particolare fattispecie, da uno dei punti sopra elencati.

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(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2558.

(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 1605.

Art. 2.

Con l'entrata in vigore della presente deliberazione cessano di avere validità le disposizioni contenute nelle deliberazioni del Comitato centrale n. 16 del 23 luglio 1998 e n. 24 del 28 ottobre 1998.

Art. 3.

La presente deliberazione entra in vigore il 15° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2005

 

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