MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 28 settembre 2005 (n. 14/05).

(Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2005)

 

Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2005 (Deliberazione n. 14/05).

IL COMITATO CENTRALE

PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE

PER CONTO DI TERZI

...omissis...

Delibera:

1. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 1, Euro 2, Euro 3 e categorie superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui ai successivi punti 4., 5. e 6., sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dall'1 gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1. sono soggetti ad un'ulteriore riduzione compensata, a partire dall'1 gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 2,00, ovvero uscita dopo le ore 2,00 e prima delle ore 6,00. Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi e società consortili, definite nei successivi punti 4., 5. e 6., che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalità indicate nel successivo punto 8. Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprietà divisa, consorzio, società consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalità indicate nel successivo punto 8., tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata, laddove la forma associata stessa fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli appartenenti ad essa.

3. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

4. Le predette riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte, alla data del 31 dicembre 2004 ovvero nel corso dell'anno 2005, all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del Libro V, Titolo X, Capo II, Sez. II e II-bis del Codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che siano iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2004 ovvero nel corso dell'anno 2005. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente a tale data, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.

5. Le riduzioni suddette si applicano altresì alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del 31 dicembre 2004 ovvero nel corso dell'anno 2005, di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del Regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992.

6. Le predette riduzioni si applicano altresì alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in Italia, che esercitano attività di autotrasporto in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonché alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

7. La riduzione compensata di cui al punto 1. si applica secondo i seguenti criteri:

a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto: 0,5 per i veicoli Euro 1; 1 per i veicoli Euro 2; 1,5 per i veicoli Euro 3 o superiori;

b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:

Fatturato globale annuo in € % di riduzione
da 51.646,00 a 206.583,00 10%
da 206.503,01 a 516.457,00 15%
da 516.457,01 a 1.032.914,00 20%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00 25%
da 2.582.284,00 30%

8. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2. è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 7., calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.

9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle società concessionarie al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, superi le disponibilità, lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7. e 8., non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

10. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede, con successiva delibera, a definire le modalità con le quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la documentazione da allegare a dette domande, le modalità di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico (floppy disk o CD). La stessa delibera disciplina le modalità di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le società che gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio. La delibera disciplina infine criteri e modalità di erogazione da parte del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle società concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle società concessionarie agli aventi titolo, nonché i criteri e le modalità di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo. Con la predetta delibera il Comitato provvede in particolare a predisporre un prospetto nel quale il soggetto avente titolo alla riduzione deve indicare, per ciascun veicolo a motore, la targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o superiore) tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla presente delibera, ed il numero dell'apparato Telepass, ovvero il numero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005. Il Comitato provvede altresì a predisporre ed a rendere disponibile sul proprio sito Internet www.alboautotrasporto.it il programma per la compilazione del prospetto che deve essere trasmesso su supporto magnetico (floppy disk o CD) qualora la richiesta di riduzione compensata sia riferita a più di 10 veicoli a motore, all'atto della presentazione della domanda.

11. La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2005

Allegato ...omissis...

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda