MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 30 marzo 2006 (n. 4/06).

(Gazzetta Ufficiale n. 87, Suppl. ord., del 13 aprile 2006)

 

Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi autostradali 2005 per i soggetti italiani e dei Paesi UE esercenti l'attività di autotrasportatore di cose in conto proprio (Deliberazione n. 4/06).

IL COMITATO CENTRALE

PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE

E GIURIDICHE CHE ESERCITANO

L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

...omissis...

Delibera:

1. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 1, Euro 2, Euro 3 e categorie superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dall'1 gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005, commisurata al volume del fatturato globale annuo in pedaggi e ad un'ulteriore riduzione commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 2,00 ovvero con uscita dopo le ore 2,00 e prima delle ore 6,00, secondo le modalità contenute nella Delibera n. 14 del 28 settembre 2005 (13), del Comitato centrale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2005.

2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese titolari di licenza in conto proprio alla data del 31 dicembre 2004. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili titolari di licenza per conto proprio successivamente a tale data, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di rilascio della licenza.

4. Le riduzioni spettano altresì alle imprese che svolgono attività di autotrasporto in conto proprio aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea. Tali imprese, nel compilare la domanda, dovranno compilare il quadro G allegato alla domanda fornendo l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2005 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

5. I raggruppamenti costituiti esclusivamente tra imprese che svolgono attività di autotrasporto in conto proprio dovranno trasmettere al Comitato centrale domanda redatta e sottoscritta utilizzando il modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto dei successivi punti 6, 7, 8 e 9, indicando il/i codice/i di fatturazione ovvero il codice/i cliente rilasciato/i alla forma associata dalla/e società concessionaria/e.

Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente imprese italiane titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento deve compilare il quadro H allegato alla domanda, fornendo l'elenco delle imprese associate e indicando il fatturato autostradale realizzato da ciascuna di esse nell'anno 2005, sulla base del quale sarà riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ogni singola impresa.

Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente imprese comunitarie che effettuano trasporto in conto proprio, il raggruppamento deve compilare il quadro I allegato alla domanda indicando, oltre al fatturato autostradale realizzato da ciascuna di esse, anche l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2005 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte sia imprese titolari di licenze in conto proprio sia imprese comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, dovranno essere compilati entrambi i quadri H ed I, rispettivamente, per le imprese socie italiane e comunitarie.

Ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovrà altresì specificare, per ciascuna impresa associata titolare di licenza per conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso, inviando su supporto magnetico, un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it, denominato "transiti notturni conto proprio".

6. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il termine ultimo del 20 luglio 2006 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci, 36 - cap 00157, una domanda in bollo, utilizzando un modulo conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante. La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.

I soggetti aventi titolo che presentino la richiesta di riduzione compensata per più di 10 veicoli a motore, devono obbligatoriamente trasmettere su supporto magnetico il prospetto compilato utilizzando l'apposito programma disponibile sul sito Internet www.alboautotrasporto.it sezione pedaggi, contenente, per ciascun veicolo a motore: la targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o superiore), il numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.

I soggetti aventi titolo che presentino la richiesta di riduzione compensata per non più di 10 veicoli a motore devono obbligatoriamente compilare il quadro L-CP contenente per ciascun veicolo a motore: la targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o superiore), il numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.

7. La domanda deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:

a) denominazione e sede del soggetto giuridico che richiede il beneficio;

b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio;

c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda;

d) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2005 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

8. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresì essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli ulteriori elementi indicati nel successivo punto 9) della presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora ciò non consenta al Comitato centrale di procedere alla definizione della istruttoria della domanda, ai fini della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti benefici.

9. Elementi che tutti i richiedenti debbono indicare nella domanda:

a) numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui è titolare il soggetto che richiede il beneficio, salvo quanto previsto al punto 4) per le imprese aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea;

b) società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione ovvero il/i codice/i cliente intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice/i di fatturazione ovvero il/i codice/i cliente deve/devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società Autostrade è costituita da 9 cifre;

c) l'indicazione, per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, della targa, della categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 6, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.

Ai fini della verifica della categoria ambientale di appartenenza, le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'U.E., nonché i raggruppamenti italiani che abbiano fra i propri soci imprese aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, devono allegare altresì alla domanda copia delle carte di circolazione o di altra equipollente documentazione da cui si possa evincere la categoria ecologica dei veicoli appartenenti alle predette imprese estere per i quali è richiesta la riduzione compensata dei pedaggi autostradali.

10. La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2006

Allegato ...omissis...

---------

(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 3069.

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda