MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 30 marzo 2006 (n. 5/06).

(Gazzetta Ufficiale n. 87, Suppl. ord., del 13 aprile 2006)

 

Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2005 per i soggetti italiani e dei Paesi UE esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di autotrasportatore di cose per conto proprio (Deliberazione n. 5/06).

IL COMITATO CENTRALE

PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE

E GIURIDICHE CHE ESERCITANO

L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

...omissis...

Delibera:

1. La quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi ed in conto proprio per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte autostradali della A14, ai sensi dell'accordo di programma stipulato in data 9 giugno 2005 e di cui al successivo punto 2, è soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.

2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati nel periodo compreso tra il 20 giugno ed il 12 settembre 2005, dalle ore 19,00 alle ore 5,00, dai veicoli delle classi 4 e 5 sulla tratta della A14 compresa tra le stazioni di Pesaro e Termoli, nel doppio senso di marcia in disponibilità delle imprese di cui ai successivi punti 4 e 5.

3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono effettuati direttamente dalla Società che gestisce tale sistema di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.

4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché a favore delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle società consortili costituiti a norma del Libro V, Titolo X, Capo II, Sez. II e II-bis del Codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio.

I rimborsi sono, altresì, effettuati a favore di imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del Regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992.

5. I predetti rimborsi si effettuano a favore delle imprese e dei raggruppamenti che esercitano l'attività di trasporto in conto proprio che, nel periodo in cui hanno effettuato transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio, risultino titolari di licenza in conto proprio, nonché in favore delle imprese e dei raggruppamenti che esercitano l'attività di trasporto in conto proprio aventi sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea.

6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e società consortile, entro il termine ultimo del 20 luglio 2006, pena l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede in via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda in bollo, utilizzando, in relazione all'attività esercitata, un modello conforme ad uno degli allegati alla presente delibera, di cui formano parte integrante.

7. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

8. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci imprese italiane e/o comunitarie che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, debbono compilare il quadro 1/A.

9. Qualora di un raggruppamento facciano parte anche imprese italiane titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento stesso dovrà altresì compilare il quadro 1/B.

10. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese comunitarie che effettuano trasporto in conto proprio, lo stesso raggruppamento dovrà, inoltre, compilare il quadro 1/C.

11. Qualora del raggruppamento facciano parte soggetti che non esercitano attività di autotrasporto di cose, né per conto di terzi, né in conto proprio, deve essere compilato, a pena di esclusione del diritto, il quadro 1/D, indicando nell'apposito spazio la parte del fatturato autostradale per deviazioni del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati da veicoli appartenenti a tali soggetti, affinché detto fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto.

12. Per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio dell'attività deve risultare dalla copia della licenza comunitaria di cui al Regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia stata allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2005, sarà sufficiente indicare tale circostanza attraverso una dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere altresì dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza.

13. Le imprese che svolgono attività di autotrasporto in conto proprio, aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, debbono compilare il quadro 2/A, in cui viene indicato l'elenco dei veicoli che hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio e debbono altresì, fornire le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

14. I raggruppamenti costituiti esclusivamente tra imprese che esercitano l'attività in conto proprio, debbono compilare il quadro 2/B per fornire i dati relativi ai soggetti italiani e/o il quadro 2/C per i soggetti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, allegando, in questo ultimo caso, fotocopia delle carte di circolazione dei veicoli indicati nel suddetto quadro 2/C.

15. La società dà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata tra la stessa società ed il Comitato centrale.

16. La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2006

Allegato ...omissis...

 

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