MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIRETTIVA 31 luglio 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009)

 

Individuazione dei criteri per l'allocazione del margine commerciale ai fini del calcolo della misura dei diritti aeroportuali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

EMANA

la seguente direttiva:

L'ENAC, è autorizzato ad utilizzare una ripartizione del margine commerciale che prescinde dalla mera applicazione del criterio pro quota in ragione dei costi totali relativi ai diversi servizi, previsto dal paragrafo 4.1 della direttiva CIPE, nei casi in cui l'impiego di tale criterio ingeneri eccessive variazioni tariffarie nei diritti aeroportuali rispetto a quelli precedentemente in vigore.

Il criterio che verrà individuato dall'ENAC, per l'allocazione di detto margine commerciale, dovrà essere preventivamente valutato favorevolmente dal comitato utenti aeroportuali, nell'ambito delle consultazioni previste dalla legge n. 241/1990 (13), nonchè dal gestore aeroportuale.

L'ENAC dovrà adeguatamente evidenziare e motivare - nelle risultanze istruttorie trasmesse alle Amministrazioni dei trasporti e dell'economia - le scelte effettuate.

Roma, 31 luglio 2009

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2677; I.L.P. 1990, pag. 1630.

 

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