MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

 

DECRETO 28 marzo 2022.

(Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2022)

 

Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti.

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

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Decreta:

 

Art. 1.

1. Il presente decreto individua il livello minimo di copertura assicurativa a copertura della responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi richiesta per singola impresa ferroviaria nonchè le modalità previste per il recepimento in ciascun prospetto informativo elaborato dal gestore della specifica infrastruttura ferroviaria.

2. Sulla base delle relazioni inviate dai gestori dell'infrastruttura, il livello minimo di copertura assicurativa richiesta per singola impresa ferroviaria per la responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi deve avere un massimale non inferiore a 100 milioni di euro per sinistro e per anno.

3. Il livello minimo di copertura assicurativa richiesta per contratti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nelle sole stazioni di collegamento reti deve avere un massimale ridotto a 20 milioni di euro per sinistro per anno.

4. Ciascun gestore dell'infrastruttura, ha l'obbligo di recepire ed indicare espressamente - nel prospetto informativo della rete di propria competenza - l'ammontare sopra indicato.

5. Al fine di procedere all'aggiornamento dei dati inseriti nel sistema ERADIS dell'Agenzia ferroviaria europea concernente le coperture assicurative, le singole imprese ferroviarie autorizzate, ogni anno, devono inviare al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - copia in formato elettronico del certificato di copertura assicurativa in corso di validità.

6. Il Ministero, con cadenza biennale, dispone una verifica sul livello minimo di copertura assicurativa richiesta e ne dà efficacia con proprio decreto. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.

 

Roma, 28 marzo 2022

 

 

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