MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 marzo 2011, n. 206.
(Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 2011)
Regolamento recante regime di aiuti per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole e alimentari.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
1) per capitale proprio (equity) si intende la quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni emesse per gli investitori;
2) per quasi-equity si intendono quegli strumenti finanziari il cui rendimento per colui che li detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese;
3) per private equity (in contrapposizione a public equity) si intende l'investimento nel capitale proprio o in quasi-equity di società non quotate in borsa, compreso il venture capital;
4) per seed capital si intende il finanziamento, prima della fase start-up, concesso per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale;
5) per start-up capital si intende il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;
6) per capitale di espansione (expansion capital) si intende il finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo.
Art. 2.
Finalità
1. Il fondo di investimento nel capitale di rischio, di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 22 giugno 2004, n. 182 (39), di seguito denominato fondo, è gestito in conformità agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese 2006/C 194/02.
2. Il fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nei settori indicati nel successivo art. 4 del presente decreto, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio.
3. Il fondo effettua operazioni finanziarie in imprese che presentano un quadro finanziario sano, un business plan con potenzialità di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento, management e personale impegnato con provata esperienza e capacità operative.
4. Il fondo non può effettuare operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passività onerose, nonchè quelle a favore di imprese in difficoltà finanziaria come definite dalla Commissione europea (Comunicazione 2004/C 244/02).
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(39) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 2440; I.L.P. 2004, pag. 1723.
Art. 3.
Natura dell'intervento
1. Le operazioni finanziarie effettuate dal fondo possono essere di natura diretta ed indiretta.
2. Le operazioni finanziarie dirette consistono in:
a) assunzioni di partecipazione minoritarie;
b) prestiti partecipativi.
3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al successivo articolo 4.
4. Secondo quanto previsto dal capitolo 4.3.2. degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese 2006/C194/02, l'intervento del fondo è limitato a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione alle piccole e medie imprese ubicate nelle zone assistite ovvero alle piccole imprese ubicate in zone non assistite. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento del fondo si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.
Art. 4.
Soggetti beneficiari
1. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie dirette le piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, agro-alimentare, e nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie indirette i fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 1.
3. Per accedere agli interventi del fondo, le imprese sono tenute a presentare un piano di investimento che illustri in maniera dettagliata il mercato di riferimento, i prodotti, l'andamento dei costi, dei ricavi e dei profitti ed ogni altro elemento utile ai fini della preventiva valutazione della redditività dell'investimento.
Art. 5.
Condizioni e limiti delle operazioni finanziarie
dirette del fondo
1. La partecipazione diretta del fondo al capitale sociale delle imprese beneficiarie avviene come socio di minoranza. Le assunzioni di partecipazioni possono avvenire tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni del capitale sociale delle imprese beneficiarie.
2. Il fondo partecipa alla ripartizione agli utili fino ad un rendimento delle partecipazioni pari al tasso interest rate swap (IRS) a 5 anni aumentato di 200 punti base.
3. L'uscita dal capitale sociale dell'impresa beneficiaria della partecipazione avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti il capitale, ad investitori terzi, a fornitori, alla stessa impresa o tramite offerta iniziale a pubblico (IPO).
4. Il prestito partecipativo, di durata 7 anni di cui 2 anni di preammortamento, è erogato in unica soluzione ed è rimborsato con rate semestrali. Il tasso applicato ai prestiti partecipativi è determinato in funzione del rating dell'impresa e comunque non potrà superare il tasso base calcolato nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C14/02) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, vigente al momento della deliberazione, aumentato di 400 punti base.
5. Il fondo non può effettuare più di una operazione finanziaria diretta nella stessa impresa e l'ammontare massimo delle operazioni finanziarie dirette non può superare l'importo complessivo di 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un periodo di 12 mesi.
6. Il fondo non effettuerà operazioni finanziarie, qualora non intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un apporto di capitali almeno pari al 30% delle effettive necessità dell'impresa, nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87[3](a)(c) del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.
Art. 6.
Condizioni delle operazioni finanziarie
indirette del fondo
1. Le assunzioni di partecipazioni indirette possono avvenire tramite sottoscrizione, a condizioni di mercato, di nuove quote o azioni minoritarie di fondi privati che effettuano investimenti in favore delle imprese indicate nell'articolo 4 del presente decreto. I predetti fondi privati sono scelti attraverso una procedura di gara pubblica aperta e trasparente.
2. Nel caso delle assunzioni di partecipazioni indirette, l'uscita del fondo avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti, ad investitori terzi o tramite offerta iniziale a pubblico (IPO).
Art. 7.
Gestione del fondo secondo criteri commerciali
1. Il gestore del fondo applicherà le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione delle risorse e provvederà alla costituzione di un Comitato consultivo degli investitori, al fine di garantire anche la presenza di investitori privati nel processo decisionale.
2. Nelle operazioni finanziarie indirette, la gestione delle risorse sarà assicurata anche attraverso un accordo tra il gestore e i fondi privati di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzato a stabilire gli obiettivi, il calendario proposto per gli investimenti nonchè la remunerazione del gestore in base ai risultati economici dei fondi.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale 22 giugno 2004, n. 182 è modificato come segue:
- il periodo "... in conformità alla comunicazione della Commissione della Comunità europea 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001" è sostituito con "in conformità agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese 2006/C 194/02".
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i seguenti articoli del decreto interministeriale 22 giugno 2004, n. 182:
- articolo 1, commi 2, 3 e 4;
- articolo 2;
- articolo 3;
- articolo 4.
3. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti il 25-7-2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 169