MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

DECRETO 17 ottobre 2013.

(Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2013)

 

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

...omissis...

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

Definizioni

1. Le definizioni contenute nell'art. 19 del Regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, sono adottate mutatis mutandis per gli scopi del presente decreto.

2. Ad integrazione delle definizioni richiamate al comma 1, si adottano le seguenti ulteriori definizioni:

a) Ministero: il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

b) AGEA: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

c) regione: la regione o la provincia autonoma competenti per territorio;

d) Organismo pagatore: l'Organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;

e) OP, AOP: rispettivamente le Organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di Organizzazioni di produttori riconosciute;

f) regolamento: il Regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni;

g) VPC: il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio, determinato conformemente all'art. 50 del Regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011.

TITOLO II

RICONOSCIMENTO E CONTROLLO

DELLE ORGANIZZAZIONI

DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI

E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

Art. 2.

Riconoscimento di organizzazioni di produttori

1. Le regioni riconoscono, su specifica richiesta, le OP per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera i) del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.

2. La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzabile, così come definito all'art. 24 del regolamento. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 20.

3. La richiesta di riconoscimento per prodotti o gruppi di prodotto destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di soci produttori.

4. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) società consortili di cui all'art. 2615-ter del Codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

5. Le regioni eseguono l'istruttoria in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'Organismo pagatore.

Art. 3.

Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori associati è fissato a 10 e la composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, è comunicata su base informatizzata, utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 20, comma 1. Se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita da soci che sono essi stessi persone giuridiche, il numero minimo di produttori è calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica.

2. In deroga al comma 1, il numero minimo di produttori è fissato a 5 per le OP riconosciute unicamente per funghi e tartufi (codici NC 070951 e NC 070959), per fichi freschi (codice NC 0804 20 10), per i fichi d'india (codice NC 0810 9075 50), per noci (codice NC 080231 e NC 080232) e per i prodotti di cui ai capitoli NC 09 e NC 12.

3. Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 50 e 51 del regolamento, è stabilito nelle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.

4. Le regioni, possono stabilire il valore minimo di produzione commercializzata e il numero minimo di soci di una OP ad un livello più elevato rispetto a quello stabilito dal presente decreto, secondo criteri autonomamente definiti e ne informano il Ministero e l'AGEA.

5. Le OP possono includere nel valore della produzione commercializzata, il valore dei sotto-prodotti, ottenuti dai prodotti conferiti dai soci, come definiti all'art. 19, paragrafo 1, lettera i), del regolamento.

Art. 4.

Vendita diretta della produzione

1. Ai sensi dell'art. 125-bis, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP.

Art. 5.

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni

di produttori

1. Per le AOP, la richiesta di riconoscimento, ai sensi delle presenti disposizioni e in conformità con l'art. 125 quater del Regolamento (CE) n. 1234/2007, è presentata alla regione nel cui territorio l'AOP ha la propria sede legale e in cui l'insieme delle OP aderenti realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzabile, così come definito all'art. 24 del regolamento. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 20.

2. Le AOP, devono assumere una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 4, e sono costituite da almeno 2 OP riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3.

3. Le AOP sono riconosciute per i medesimi prodotti o gruppi di prodotto oggetto del riconoscimento delle OP socie.

Art. 6.

Esternalizzazione

1. Le OP e le AOP, in conformità con l'art. 27 del regolamento e secondo le procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci e filiali, una parte delle loro attività.

2. L'attività di commercializzazione può essere esternalizzata entro il limite del 40% del valore fatturato nell'anno precedente, relativamente ai soli prodotti oggetto del riconoscimento, conferiti dai propri soci produttori.

Art. 7.

Soci non produttori

1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come socio ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 30, paragrafo 3 del regolamento e dagli articoli 122, comma 1, lettera a), punto iii) e 12-bis, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle del-l'OP.

3. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP, con i limiti di cui all'art. 34, paragrafo 2 del regolamento. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'AOP.

Art. 8.

Controllo democratico

delle organizzazioni di produttori

e delle loro associazioni

1. Le OP e le AOP assicurano il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformità con il regolamento. A tal fine, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti interni devono prevedere che un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto.

Nel caso di AOP, una unica OP non può detenere più del 50% dei diritti di voto.

2. In deroga la comma 1, la percentuale massima dei diritti di voto è diversamente definita per i seguenti casi:

a) nel caso di OP costituite da solo 2 soci produttori costituiti in forma di cooperativa, la percentuale massima dei diritti voto non potrà superare il 50%;

b) nel caso di OP costituite da 2 soci di cui 1 solo è costituito in forma di cooperativa, il limite del 35% non si applica alla cooperativa.

3. Qualora un produttore sia detentore di quote in società aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti da questo espressi direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non può superare la percentuale del 35% del totale di voto.

Art. 9.

Periodo minimo di adesione

1. La durata minima dell'adesione di un produttore ad una OP non può essere inferiore ad 1 anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.

2. Il recesso viene comunicato per iscritto all'OP con un termine di preavviso non superiore a 6 mesi. L'OP assume una decisione entro 6 mesi dalla richiesta del recesso, che se accolto, acquista efficacia alla conclusione dell'annualità in corso del programma operativo. L'OP che accoglie il recesso, rilascia su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.

3. Il socio recesso con provvedimento di espulsione motivato da inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della regolamentazione sull'OCM del settore ortofrutticolo, potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire dall'1 gennaio del 2° anno successivo a quello dell'espulsione.

4. La richiesta di recesso può essere limitata anche a uno o più prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni delle società aderenti ad una OP.

Art. 10.

Fusioni

1. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, per fusione tra OP si intende l'unificazione in una unica entità, nella forma ritenuta più idonea dai 2 o più soggetti interessati, in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto e sulla base di una delle seguenti opzioni:

a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In questo caso, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo;

b) fusione per incorporazione. In questo caso l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto dall'OP incorporante.

2. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione interna, una OP può fondersi per incorporazione in una cooperativa ad essa aderente.

In tal caso, la cooperativa, che rappresenta il soggetto incorporante, dovrà preventivamente chiedere ed ottenere il riconoscimento e l'OP rinunciare espressamente al proprio.

3. La nuova entità subentra nei diritti e negli obblighi dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si sono fuse.

4. Il comma 1 si applica mutatis mutandis alle fusioni di AOP.

Art. 11.

Elenco nazionale

1. Il Ministero pubblica e aggiorna sul proprio sito web, l'elenco nazionale delle OP e delle AOP.

TITOLO III

GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO

DELLE OP E DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Art. 12.

Programmi operativi delle OP

1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale e delle modifiche per l'anno successivo, è presentata alla regione ove l'OP risulta riconosciuta e ha la sede legale, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro la medesima data la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 20. Il termine del 30 settembre è posticipato al 20 ottobre, limitatamente ai programmi presentati nel 2013.

2. Le regioni, svolte le opportune verifiche in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano entro il 31 dicembre la decisione in questione all'OP e all'Organismo pagatore, anche via fax o via e-mail certificata, unitamente all'entità del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo.

3. I programmi operativi poliennali e gli esecutivi annuali, possono essere sottoposti a modifiche ai sensi degli articoli 65 e 66 del regolamento, in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto. Le relative domande devono anche essere inserite nel sistema informativo di cui all'art. 20.

4. Per motivi debitamente giustificati, le regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno successivo, il termine per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per l'anno successivo, dandone comunicazione alle OP.

5. La rendicontazione annuale dei programmi operativi, con la richiesta di aiuto a saldo, è presentata all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.

6. L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore competente in base alla regione che ha approvato il programma operativo, in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.

Art. 13.

Fondo di esercizio

e valore della produzione commercializzata

1. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 103-ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007 è gestito mediante un conto corrente dedicato, in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.

Il conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo, consente all'OP di non ricorrere alla certificazione di revisori esterni, di cui all'art. 52 del regolamento.

2. Il VPC, che rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, è determinato in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto ed è riferito alla platea sociale dell'OP inserita sul sistema informativo di cui all'art. 20, comma 1, alla data di presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale per l'anno successivo.

3. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle regioni e all'Organismo pagatore la compagine sociale presente all'1 gennaio dello stesso anno. La compagine sociale comunicata al momento della presentazione del programma operativo o dell'esecutivo annuale, come indicato al comma 2, rappresenta l'unico riferimento ufficiale per il calcolo del VPC.

4. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC è stabilito dalla regione, su proposta di ciascuna OP, secondo uno dei criteri previsti all'art. 51 del regolamento. Il periodo di riferimento non può in ogni caso prendere in considerazione un periodo di tempo successivo al 1° agosto dell'anno precedente a quello in cui il programma operativo viene attuato.

5. Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 9 del regolamento, il valore della produzione commercializzata può essere calcolato nella fase di uscita dalla filiale, purchè almeno il 90% del capitale della filiale appartenga a OP e/o ad AOP e vengano rispettate le disposizioni dettate in materia nell'allegato al presente decreto.

Il valore della produzione commercializzata proveniente dalla OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere maggioritario rispetto al valore della produzione commercializzata proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP.

6. In caso di applicazione del comma 4, al controllo del 90% della possono concorrere, previo consenso della regione, i soci produttori della OP e, semprechè ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati agli articoli 122, lettera c), punti i), ii) e iii) e 125-ter, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

7. In caso di applicazione dell'art. 50, paragrafo 9 del regolamento, per le filiali controllate esclusivamente da 2 o più OP/AOP, la quota di capitale detenuto da una OP/AOP non può essere inferiore al 5%.

Art. 14.

Programmi operativi delle AOP

1. Le AOP sono autorizzate a presentare e realizzare un programma operativo su delega delle OP aderenti e in conformità all'art. 62 del regolamento; in tal caso la competenza all'approvazione è della regione in cui la AOP è stata riconosciuta. La presentazione della domanda segue la stessa procedura prevista per le OP.

2. Il programma operativo di una AOP può assumere la forma di programma totale, quando la delega delle OP riguarda l'intero programma operativo, o di programma parziale, quando la delega delle OP è relativa solo a talune azioni, in ogni caso, la AOP deve dimostrare per ogni OP associata il rispetto degli obiettivi ed i limiti previsti all'art. 103-quater del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Il programma operativo parziale è composto da azioni identificate ma non eseguite da 2 o più OP associate nell'ambito del loro programma operativo.

4. Il programma operativo totale riporta, in sezioni distinte, gli obiettivi, le misure, le azioni e gli interventi relativi a ciascuna OP aderente.

5. I programmi operativi delle AOP sono soggetti alle stesse norme degli altri programmi operativi e sono esaminati insieme ai programmi operativi delle OP associate.

6. Per la realizzazione del programma operativo, l'AOP utilizza il fondo di esercizio messo a disposizione da ciascuna OP e lo gestisce tramite un conto corrente dedicato.

7. L'AOP che realizza un programma operativo, provvede anche a presentare le domande di aiuto e riscuotere le relative somme in nome proprio e per conto delle OP aderenti, nonchè a presentare le domande di modifica sia per l'anno in corso che per quelli successivi.

Art. 15.

Aiuto finanziario nazionale

1. Le regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero, secondo le procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, l'attivazione della procedura per l'autorizzazione della Commissione UE alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 103-sexies del Regolamento (CE) n. 1234/2007, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.

2. L'aiuto è concesso alle OP che ne fanno richiesta, in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.

3. Le OP che hanno delegato la realizzazione totale del programma operativo ad una AOP, chiedono l'aiuto per il tramite della AOP.

TITOLO IV

MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE

DELLE CRISI PREVISTE

NEI PROGRAMMI OPERATIVI

Art. 16.

Misure applicabili

1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP, in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, possono inserire nei programmi operativi una o più delle seguenti misure:

a) ritiro dal mercato;

b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;

c) promozione e comunicazione;

d) assicurazione del raccolto.

Art. 17.

Destinazione dei ritiri dal mercato

1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:

a) distribuzione gratuita ai sensi dell'art. 103-quinquies, par. 4, lettere a) e b) del Reg. (CE) n. 1234/2007;

b) realizzazione di biomasse;

c) alimentazione animale;

d) distillazione in alcool;

e) trasformazione industriale, alle condizioni previste dall'art. 80, paragrafo 3 del regolamento;

f) trasformazione industriale no food;

g) biodegradazione o compostaggio. Queste 2 destinazioni sono consentite solo qualora non sia possibile il ricorso a nessuna delle altre destinazioni sopra indicate.

2. Le disposizioni applicative del comma 1 sono definite nelle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.

TITOLO V

CONTROLLI, SANZIONI,

PROCEDURE DI ATTUAZIONE

E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 18.

Controlli

1. Le regioni, in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, effettuano i controlli per:

a) accertare i requisiti per il riconoscimento delle OP e delle AOP;

b) verificare il corretto funzionamento delle OP e delle AOP;

c) verificare l'ammissibilità dei programmi operativi e delle loro modifiche.

2. Gli Organismi pagatori effettuano i controlli di competenza previsti alla Sezione 2, Capo V del regolamento. L'AGEA con propri provvedimenti, adottati in conformità alle disposizioni recate dalla Strategia nazionale definisce i criteri per l'effettuazione dei controlli di competenza degli Organismi pagatori.

3. Qualora l'esito dei controlli in loco sull'attuazione dei programmi operativi comporti una riduzione del VPC non accertato in fase di istruttoria per l'approvazione del programma operativo, o della spesa, l'Organismo pagatore, sulla base di quanto previsto dall'art. 117 del regolamento, procede alla conseguente riduzione del fondo di esercizio approvato e dell'aiuto.

4. Le regioni e gli Organismi pagatori si comunicano a vicenda, anche attraverso il SIAN i programmi dei controlli disposti e gli esiti dei controlli svolti in applicazione delle rispettive competenze.

5. Di ogni operazione di controllo deve essere resa evidenza nei verbali e, ove pertinente, nella documentazione esaminata.

Art. 19.

Autorità incaricata delle comunicazioni

1. In attuazione dell'art. 146, paragrafo 1, del regolamento, l'AGEA è designata quale unica Autorità responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) le informazioni previste dall'art. 97 del regolamento, concernenti le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori;

b) i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno, rilevati ai sensi dell'art. 98 del regolamento;

c) i prezzi e i quantitativi dei prodotti importati da Paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi, rilevati ai sensi dell'art. 134 del regolamento.

2. L'AGEA trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui al comma 1, nonchè le comunicazioni disposte per il comparto ortofrutticolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto dei termini indicati dai regolamenti e in conformità alle procedure richiamate all'art. 146 dello stesso regolamento.

3. Le regioni e province autonome comunicano all'AGEA, secondo le modalità e i termini definiti dalla medesima in conformità alle disposizioni recate dalla Strategia nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea.

4. L'AGEA trasmetterà copia delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, alle regioni e alle province autonome.

Art. 20.

Informatizzazione delle informazioni

1. Le informazioni relative all'applicazione della Strategia nazionale adottata con D.M. 25 settembre 2008, n. 3417, e successive modifiche ed integrazioni, sono rese disponibili utilizzando le funzionalità disponibili nel SIAN ed accessibili agli Organismi pagatori, alle regioni, al Ministero, alle OP/AOP e loro Organismi di rappresentanza, per quanto di rispettiva competenza.

2. Mediante apposite funzionalità informatiche, sono inserite, dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni delle organizzazioni di produttori, per via telematica nel sistema informativo:

a) le domande di riconoscimento inviate alle regioni;

b) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle regioni;

c) le domande di aiuto inviate agli Organismi pagatori.

Per le domande di cui alle lett. b) e c) è disponibile, nei sistemi informativi degli Organismi pagatori, una scheda riepilogativa. Per le AOP che presentano il programma operativo totale, sono disponibili schede riferite a ciascuna OP, nonchè la scheda riepilogativa della stessa AOP.

L'AGEA definisce, con propri provvedimenti in conformità alla Strategia nazionale, il contenuto informativo delle schede riepilogative.

3. Per quanto riguarda il contenuto delle domande:

a) fermi restando i requisiti minimi stabiliti agli articoli 2 e 3 del presente decreto, le regioni possono definire ulteriori informazioni necessarie per la presentazione delle domande di cui alla lett. a) del comma 2;

b) fermi restando gli elementi minimi previsti dall'art. 59 del regolamento, le regioni possono definire ulteriori informazioni necessarie per la presentazione delle domande di cui alla lett. b) del comma 2;

c) fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2, lett. c), sono definiti dall'Organismo pagatore competente.

4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 69, paragrafo 4, del regolamento, sono rigettate le domande presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti. Rientrano in tale ambito anche le domande ancora non completate alla decorrenza dei termini medesimi.

5. Le regioni e gli Organismi pagatori sono tenuti ad inserire nel SIAN, per quanto di rispettiva competenza, le informazioni inerenti il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonchè l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.

6. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione del rapporto annuale, da trasmettere alla Commissione a cura dell'AGEA, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle regioni e dagli Organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.

7. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle regioni e degli Organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo è effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso tale inserimento è completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.

8. Le funzionalità telematiche del SIAN e le relative modalità di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le regioni e le province Autonome.

Art. 21.

Autorità nazionale incaricata della gestione,

della sorveglianza e della valutazione

della Strategia nazionale

1. In attuazione dell'art. 55 e dell'allegato VII, punto 4., del regolamento, l'AGEA è designata quale autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della Strategia nazionale e della Disciplina ambientale, in essa incorporata, adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e applicabili ai programmi operativi presentati dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate dall'AGEA con propri provvedimenti, in conformità alle disposizioni recate dalla medesima Strategia nazionale in accordo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 22.

Sanzioni, penali e provvedimenti amministrativi

1. Fatte salve le eventuali sanzioni nazionali da irrogare ai sensi dell'art. 144 del regolamento, le modalità applicative delle disposizioni sanzionatorie previste dal Capo V- Sezione 3, del regolamento, sono definite dall'AGEA.

2. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla regione competente, anche su segnalazione dell'Organismo pagatore.

3. Qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art. 103-quater, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1234/2007, l'OP non ha diritto a ricevere l'aiuto e gli eventuali acconti o anticipazioni sono recuperati.

4. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio tra le misure, definiti nella Strategia nazionale, sono ammesse a contributo nell'ambito di una tolleranza del 3%. Per accertate cause di forza maggiore l'Organismo pagatore può elevare tale percentuale al 10%. In tal caso ne dà debita motivazione nel provvedimento di determinazione del contributo finale.

5. Se una annualità di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP non ha diritto ad alcun pagamento ed eventuali anticipazioni e acconti erogati, vengono recuperati.

6. Qualora un programma operativo venga interrotto volontariamente dall'OP, anche per 1 anno, gli aiuti erogati per le annualità svolte del programma operativo sono recuperati. Gli aiuti non sono recuperati qualora il programma operativo venga interrotto a seguito di modifica autorizzata della durata, di fusione con altre OP o per cause non imputabili all'organizzazione di produttori.

7. La revoca del riconoscimento a seguito dell'accertata perdita dei requisiti per il suo mantenimento, comporta il recupero degli aiuti indebitamente erogati per il programma operativo poliennale in corso.

8. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della richiesta delle agevolazioni totali o a saldo, con allegata la rendicontazione completa delle spese sostenute, gli Organismi pagatori dovranno applicare una riduzione dell'1% sull'aiuto riconosciuto. In casi eccezionali e senza pregiudizio per il rispetto dei termini di liquidazione, gli Organismi pagatori possono non applicare la penalizzazione. In tal caso ne danno debita motivazione nel provvedimento di determinazione del contributo finale.

Le domande di aiuto di cui all'art. 69 del regolamento, diventano irricevibili decorsi 100 giorni dal 15 febbraio e gli eventuali acconti o anticipazioni erogati per l'anno considerato dovranno essere recuperati.

9. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste dall'allegato XIV al regolamento.

10. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata da una OP, AOP, possono essere corretti in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla regione o dall'Organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.

Art. 23.

Procedure di attuazione

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono riportate in allegato, che costituisce parte integrante del decreto.

2. Per gli interventi di natura ambientale già contenuti nei programmi operativi pluriennali approvati precedentemente al 20 gennaio 2011, continua ad applicarsi l'allegato al decreto ministeriale 20 dicembre 2010 n. 10388.

3. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al comma 1 sono disposti con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, può non essere richiesta.

Art. 24.

Norme transitorie

1. Le organizzazioni di produttori già riconosciute alla data dell'1 gennaio 2014, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, entro il 30 settembre 2017. Il mancato adeguamento non da diritto a presentare un nuovo programma operativo e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dall'1 gennaio 2018.

2. Il comma 7 dell'art. 13 si applica a decorrere dall'1 gennaio 2016.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica dalla data della sua entrata in vigore, tuttavia i commi 1, 2 e 3 dell'art. 3, si applicano a partire dall'1 gennaio 2014 e l'art. 20 si applica successivamente alla realizzazione e messa a disposizione delle OP, delle AOP e delle regioni, delle specifiche procedure informatiche.

Art. 26.

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 4672 è abrogato, tuttavia il comma 1 dell'art. 3 e l'allegato restano in vigore fino al 31 dicembre 2013.

Art. 27.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2013

Registrato alla Corte dei conti l'11-11-2013

Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 198

Allegato ...omissis...

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