MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 dicembre 2008
(Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009)
Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, per la realizzazione dei programmi di comunicazione delle organizzazioni professionali di rappresentanza, finalizzati a garantire il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità.
IL CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE
DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 (45) e successive modificazioni, sono determinati con il presente decreto i criteri e la modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di Programmi di comunicazione per il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità.
2. Le richieste di cui al comma 1 possono essere presentate dalle Organizzazioni professionali e dalle Organizzazioni cooperative attive nel settore agroalimentare a carattere nazionale, rappresentate in seno al CNEL alla data del presente decreto. Le richieste, in alternativa, possono essere presentate da una società di servizi dei soggetti di cui al presente comma.
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(45) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2677; I.L.P. 1990, pag. 1630.
Art. 2.
Programmi di comunicazione
1. I soggetti di cui all'art. 1, elaborano i Programmi di comunicazione che intendono realizzare nell'anno 2009, i programmi dovranno rappresentare uno strumento idoneo a garantire azioni capaci di aumentare la trasparenza dei processi amministrativi e di rendere certi i cittadini e la base associativa in particolare sul ruolo e le competenze dell'agroalimentare in ambito nazionale. Riguardo agli strumenti e alle azioni di comunicazione selezionate esse saranno realizzate in maniera autonoma, ma coordinata, evitando di rimandare la loro attuazione ad un'unica grande campagna che preveda come elemento preminente la pianificazione di messaggi prettamente pubblicitari sui media stampa e televisivi.
Art. 3.
Durata dei programmi
1. I Programmi di comunicazione dovranno essere realizzati nell'arco di dodici mesi a far data dalla concessione del contributo.
2. Il Ministero si riserva la facoltà di fissare l'inizio dell'iniziativa di comunicazione.
Art. 4.
Contributo concesso
1. Il valore del contributo concesso sarà fino ad un massimo del 90% del piano finanziario del programma di comunicazione, la cui somma complessiva non potrà superare, pena l'esclusione, l'importo di € 9.000,000 IVA compresa.
Art. 5.
Presentazione delle istanze
1. Le istanze concernenti la richiesta di contributo per la realizzazione dei programmi di comunicazione dovranno pervenire, all'indicato indirizzo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 30 gennaio 2009.
2. Le istanze potranno essere consegnate a mano o inviate tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Il plico dovrà, comunque, pervenire all'Amministrazione entro il termine di scadenza.
3. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
4. La domanda di contributo dovrà pervenire in un plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato, sul quale dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura:
"NON APRIRE - Domanda di richiesta per la concessione di contributi per la realizzazione di Programmi di comunicazione per il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità".
5. La predetta domanda dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, da parte del legale rappresentante, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
a) il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di gara;
b) l'elenco delle iniziative di comunicazione effettuate nel triennio 2005-2007 con indicazione sintetica dell'iniziativa, della data di inizio e termine della realizzazione nonchè del relativo importo.
Dovrà essere allegato, altresì, alla domanda di partecipazione la seguente documentazione:
c) atto costitutivo;
d) statuto;
e) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;
f) relazione sulla struttura organizzativa e sulla propria rappresentatività;
g) situazione finanziaria (copia degli ultimi 2 bilanci disponibili);
h) dichiarazione che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici;
i) presentazione della documentazione specificamente prevista dalla vigente normativa (certificato antimafia o autocertificazione);
j) idonee referenze bancarie.
6. Il programma dovrà comprendere la descrizione analitica dei contenuti, della metodologia proposta, degli strumenti e dell'organizzazione per la realizzazione del piano di comunicazione, delle proposte creative, delle modalità e dei tempi di realizzazione. La destinazione delle somme impegnate nell'acquisto degli spazi pubblicitari dovrà essere conforme a quanto previsto dal comma 4, art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
7. Il programma dovrà contenere inoltre l'indicazione delle modalità con le quali sarà svolto il monitoraggio e l'analisi dei risultati attesi dalla sua realizzazione.
8. Detto programma dovrà contenere, altresì, la documentazione relativa alla descrizione analitica dei costi, rapportati alle modalità quantitative delle singole azioni previste nella proposta.
9. Il piano finanziario non può superare, pena l'esclusione, l'importo di € 900.000.
Art. 6.
Valutazione delle istanze
1. L'Amministrazione, su conforme parere di specifica commissione appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la rispondenza alle categorie di cui all'art. 1, nonchè la loro idoneità tecnico-economica. Il giudizio di idoneità sarà poi oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione tenuto conto degli indirizzi politico-amministrativi di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 29/1993. Il giudizio di idoneità non comporta l'immediata ammissione a contributo delle relative istanze.
2. La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza di disponibilità finanziarie da parte dell'Amministrazione.
Art. 7.
Ammissione al contributo
1. Terminato l'esame delle richieste pervenute la Commissione redige apposita graduatoria e l'Amministrazione assume le deliberazioni concernenti l'ammissione a contributo e ne dà comunicazione agli interessati.
Art. 8.
Modalità di erogazione del contributo
1. Alla liquidazione del contributo si provvederà mediante:
a) anticipazione del 30% del contributo ad avvenuta registrazione del decreto concessorio da parte del competente organo di controllo e su presentazione di polizza fideiussoria, o equipollente, maggiorata degli interessi legali. Tale anticipazione è subordinata alla approvazione, da parte del Ministero, del piano esecutivo, che dovrà essere presentato entro 40 giorni dalla notifica all'Organismo della succitata registrazione;
b) successivi acconti fino ad un massimo del 60% del contributo concesso, previa presentazione da parte dell'Organismo proponente di relazioni tecniche, concernenti le iniziative programmate e/o realizzate, nonchè dello stato di avanzamento dell'attività.
c) saldo del residuo 10% del contributo a conclusione delle iniziative, su presentazione del rendiconto finale, della documentativa visiva e della relativa relazione tecnica. Tale relazione dovrà, tra l'altro, evidenziare i risultati conseguiti.
2. Gli acconti di cui alla lettera b) ed il saldo di cui alla lettera c) saranno corrisposti, previo nulla osta della Commissione di controllo nominata dal Capo del Dipartimento, entro 60 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione tecnica.
Art. 9.
Sospensione del programma
1. Il Ministero ha facoltà di sospendere il servizio in qualsiasi momento per comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia della concessione del contributo, per periodi non superiori complessivamente a 9 mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso, salvo il pagamento per le attività realizzate.
Art. 10.
Revoca del contributo
1. L'interruzione del programma causa automaticamente la risoluzione unilaterale dell'erogazione del contributo.
2. Il Ministero può revocare il contributo in qualsiasi momento. In tal caso il soggetto attuatore avrà diritto all'erogazione dell'importo, se richiesto, entro 60 giorni dalla data di revoca, commisurato alle attività realizzate comprensive delle spese sostenute. E' escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo. Il pagamento di quanto previsto è effettuato entro 90 giorni dalla presentazione di fatture e di documentazione giustificativa dell'attività svolta.
Art. 11.
Efficacia
1. Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per il beneficiario del contributo dal momento in cui viene concesso il contributo mentre lo sono per il Ministero solo dopo la registrazione del decreto concessorio da parte del competente organo di controllo.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale del Ministero e nel sito ministeriale www.politicheagricole.it
Roma, 18 dicembre 2008