MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 dicembre 2006 (n. 12541).
(Gazzetta Ufficiale n. 301, Suppl. ord., del 29 dicembre 2006)
Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005 (Decreto n. 12541).
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
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Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "atto": ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/2003, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come individuati nell'allegato 1 al presente decreto;
b) "norma": le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 5 e all'allegato IV del Regolamento (CE) numero 1782/03, e successive modifiche e integrazioni, così come definite nell'allegato 2 al presente decreto;
c) "autorità di controllo competente": l'Organismo pagatore ai sensi dell'art. 42 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 796/04;
d) "ente di controllo specializzato": l'organo di controllo ai sensi dell'art. 42 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 796/04, delegato dall'Organismo pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
e) "azienda": l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all'art. 2, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1782/03.
Art. 2.
Elenco degli atti e delle norme
1. Ai fini e per gli effetti di cui agli allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/03, le regioni e province autonome definiscono con propri provvedimenti, per l'anno 2007 inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e, per le annualità successive, inderogabilmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 al presente decreto.
1-bis. Al fine di armonizzare le norme regionali con le disposizioni del presente decreto, le regioni e province autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al MiPAAF che, se del caso, attiva un confronto con le regioni e province autonome stesse ed, eventualmente, con gli organismi tecnici di supporto e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale, per gli adempimenti di competenza.
2. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome emanati in base al precedente comma 1, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
3. Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti e delle indennità di cui all'art. 36, lett. a), punti da i) a v), e lett. b), punti i), iv) e v), del Reg. CE n. 1698/05 e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:
a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2 punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);
b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03;
c) pascolo permanente ai sensi dell'art. 2 punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/04;
d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;
e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di pagamenti diretti.
4. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 è tenuto a rispettare gli impegni relativi agli atti e alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali così come definite dalle regioni e province autonome, ovvero, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2, le norme indicate negli allegati 1 e 2 al presente decreto. Sono fatti salvi:
- i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore di cui al paragrafo 4 dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1782/03, come definiti dal decreto ministeriale 20 luglio 2004 n. 1628;
- i casi disciplinati dalle buone pratiche agronomiche applicate nel contesto del Regolamento (CE) n. 1257/99 nonchè le misure agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agronomiche.
5. Ai sensi dell'art. 74 del Regolamento (CE) n. 796/04, nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonchè le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell'applicazione del presente decreto.
Art. 3.
Accertamento e risoluzione delle violazioni
1. L'autorità di controllo competente è responsabile dell'attuazione dei controlli relativi alla condizionalità, come previsto dal Regolamento (CE) n. 796/04, e successive modifiche e integrazioni.
2. Allo scopo di eliminare le violazioni accertate, l'autorità di controllo competente definisce con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i relativi termini per la regolarizzazione.
3. Quando risulta l'adempimento alle prescrizioni di cui al precedente comma 2, o nel caso tali prescrizioni non possano essere attuate per cause indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, l'Organismo pagatore competente quantifica la riduzione nella misura minima prevista dagli articoli 66 e 67 del Regolamento (CE) n. 796/2004, rispettivamente per le violazioni dovute a negligenza e per le violazioni intenzionali.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui la natura della violazione produca effetti tali da non consentire il ripristino di una situazione di fatto conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate e non si applicano in caso di recidiva da parte dell'agricoltore nella violazione delle medesime disposizioni.
5. Resta fermo l'obbligo dell'autorità di controllo di riferire all'Autorità giudiziaria ove la violazione accertata costituisca reato.
Art. 4.
Riduzioni ed esclusioni
1. Ove siano accertate delle violazioni degli impegni relativi alla condizionalità, gli Organismi pagatori competenti sono responsabili dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni secondo le modalità di cui agli articoli 66 e 67 del Regolamento (CE) n. 796/04.
2. La violazione parziale o totale dell'impegno, nonchè gli eventuali effetti, in termini di portata, gravità e durata, comportano la riduzione fino all'esclusione del pagamento diretto per l'anno civile in cui si verifica l'inosservanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto.
3. Si considera intenzionale l'infrazione rilevata in uno dei seguenti casi:
a) quando l'infrazione alla singola norma supera i livelli stabiliti dall'Autorità di controllo, secondo le modalità previste dall'art. 8;
b) quando l'Autorità di controllo riscontra il mancato adempimento delle prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, ove previste, nei tempi e con le modalità definite da detta Autorità, a norma dell'art. 3 del presente decreto;
c) quando il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei criteri di gestione obbligatori;
d) quando si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dall'art. 66 (4) del Regolamento (CE) n. 796/04.
Art. 5.
Importi risultanti dalla condizionalità
1. I fondi risultanti dalle riduzioni operate dagli Organismi pagatori a seguito dell'applicazione della condizionalità, al netto della trattenuta del 25% a norma dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1782/03, sono accreditati alla Sezione Garanzia del FEOGA.
2. La rimanente parte dei fondi non restituiti al FEOGA, in base alla procedura di cui al precedente comma 1, è destinata ad azioni di formazione ed informazione a carattere regionale a supporto degli agricoltori per favorire l'applicazione della condizionalità.
3. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono definite le modalità di riparto fra le regioni e le province autonome degli importi di cui al precedente comma 2 risultanti dalla condizionalità.
Art. 6.
Compiti del Comitato paritetico
1. Il Comitato paritetico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787 svolge il compito di monitorare e formulare eventuali proposte di modifica in ordine all'applicazione della condizionalità. Per lo svolgimento di tale compito, il Comitato viene integrato dai rappresentanti degli Organismi pagatori, del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero della Salute, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste riconosciute.
2. Il Comitato si avvale dell'assistenza tecnica di INEA e di ISMEA, del CRA e della consulenza giuridica dell'IDAIC.
Art. 7.
Attuazione temporale della condizionalità
1. I criteri di gestione obbligatori indicati nell'allegato 1 e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui all'allegato 2, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 8.
Autorità competente al coordinamento dei controlli
1. AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99/2004 (32), con propri provvedimenti, sentite le regioni, le province autonome ed il Comitato di cui all'art. 6, stabilisce i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del presente decreto nonchè i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.
2. Gli Organismi pagatori competenti possono affidare ad enti di controllo specializzati l'effettuazione dei controlli in materia di condizionalità di loro competenza, in attuazione del paragrafo 1, art. 42, del Regolamento (CE) n. 796/04.
3. AGEA, a norma dell'art. 42, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 796/04, mette in atto le opportune modalità di verifica e garanzia affinchè l'efficacia dei controlli effettuati direttamente dall'Organismo pagatore sia almeno pari a quella ottenibile affidando l'esecuzione degli stessi ad enti di controllo specializzati.
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(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 1373.
Art. 9.
Abrogazioni
1. E' abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2007 il decreto ministeriale 15 dicembre 2005 (33).
2. Restano abrogati:
a) il decreto ministeriale 15 settembre 2000, n. 23, in materia di ecocondizionalità;
b) il decreto ministeriale 13 dicembre 2004 (34) relativo all'attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004;
c) l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 15 marzo 2005.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2006
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(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pagg. 162, 163.
(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 658.
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